Le dichiarazioni sostitutive da parte di cittadini stranieri
Dal 1 gennaio 2012, così come previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Tali nuove disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri, purché gli stati, fatti e qualità personali siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Quindi, ad esempio, residenza, stato di famiglia, matrimonio, titolo di studio di un cittadino straniero che risiede, si è spostato o laureato in Italia, è autocertificabile in quanto i fatti possono essere attestati da parte di una amministrazione italiana. Diversamente nel caso di nascita o matrimonio all’estero, tali stati devono essere comprovati con certificati esteri tradotti e legalizzati. Questo in linea di massima, poiché quando questi o altri simili certificati devono essere prodotti dal cittadino straniero ad una questura per le pratiche del soggiorno la conclusione potrebbe essere differente.
Sembrerebbe infatti che la nuova normativa non debba applicarsi per effetto di una deroga contenuta nel regolamento di attuazione del testo unico immigrazione secondo la quale (art. 2) “i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, “fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti”. Poiché la stessa eccezione è prevista anche dal regolamento n. 445 del 2000, nella parte non modificata dalla legge del 2011, ecco che in questi casi quel divieto di richiedere o accettare i certificati sembrerebbe non applicarsi.
GLI ULIMI INTERVENTI DEL LEGISLATORE
Il decreto semplifica Italia (D.L. 5/2012), convertito in legge n.35 del 2012, ha definitivamente risolto l’annoso problema sulla decertificazione da parte dei cittadini stranieri. Nello specifico il comma 4 bis dell’art. 17 ha soppresso all’art. 3, comma 2, del DPR 445 del 2000 le seguenti parole: “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero “.
Il successivo comma 4 ter dell’art. 17 ha soppresso all’art. 2, comma 1 del DPR 394/99 le seguenti parole: “fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti”.
Circa l’efficacia delle disposizioni di cui sopra, il successivo comma 4 – quater stabilisce che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.”
In conclusione: ai cittadini stranieri non verranno piu’ richiesti i certificati per le procedure connesse alle leggi sull’immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari ecc.). Saranno le amministrazioni ad acquisire d’ufficio la prescritta documentazione. Questo a patire dal 1° gennaio 2013.fonte:
http://www.permessidisoggiorno.anci.it/News.aspx?id=0&idSez=0&nid=1283