In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 209 il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare, le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore, le modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonchè i limiti di reddito di lavoro richiesti per il datore di lavoro per l'emersione del rapporto di lavoro irregolare.
Ministero dell’Interno e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito le indicazioni operative sugli adempimenti che gli Sportelli Unici per l’immigrazione dovranno adottare in attuazione della procedura per la presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri.
Nella circolare del 7 settembre 2012 ( v. allegato) vengono riepilogati e chiariti i punti cardine che riguardano la procedura: i soggetti interessati (datori di lavoro e lavoratori stranieri), come effettuare il pagamento del contributo forfettario (modello F24 a partire dal 7 settembre 2012 e codici tributo), quando e come presentare la dichiarazione di emersione (tramite il sito internet del ministero dell’Interno a partire dalle ore 8,00 del 15 settembre 2012).
Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682) (GU n. 209 del 7-9-2012 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare";
Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio
2012, n. 109, concernente la possibilita' di dichiarare la
sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale
e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle
modalita' di presentazione della dichiarazione di emersione del
rapporto di lavoro; la fissazione delle modalita' per la
regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto
di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ed in particolare l'articolo 30 bis;
Decreta:
Art. 1
Presentazione della dichiarazione di emersione
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonche' i datori di lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la
sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate
esclusivamente con modalita' informatiche dal 15 settembre al 15
ottobre 2012.
3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della
dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente
sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo
www.interno.gov.it .
4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione della
dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo
del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno
all'indirizzo di cui al comma 3.
Art. 2
Pagamento del contributo forfetario
1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento di
un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul
reddito.
2. Il contributo forfetario e' versato esclusivamente tramite il
modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi",
reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e
dell'integrazione e dell'INPS. Il modello di pagamento deve
contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il
numero di passaporto o di altro documento equipollente del
lavoratore.
3. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono
impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono
riversate all'INPS, a cura della Struttura di gestione di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere
destinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo
5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilita', archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della
stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a
titolo di contributo forfetario.
Art. 3
Requisito reddituale del datore di lavoro
1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di
esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro
annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero
addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il
reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a
20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo
soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro
annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica
composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro
il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche
se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo
datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della sussistenza del
requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruita' della
capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle
richieste presentate, e' valutata dalla direzione territoriale del
lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto
1999 n.394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di
emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Art. 4
Contenuti della domanda di emersione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 contiene, a pena di
inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati
relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro
straniero;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione
e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento
equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui
all'articolo 3;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dall'articolo 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e'
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del
contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva,
contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un
periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque
non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al
semestre;
l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da
bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c) del
comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per
il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore
alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e
comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
Art. 5
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale
1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle
somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo
commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non
inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al
lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al
CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali somme arretrate devono
corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate
annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989
di conversione del D.L. n. 338/1989).
2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di
lavoro deve, altresi', dimostrare di aver provveduto ad adempiere,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in
materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione
del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo
1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque,
per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro
dipendente non domestico il datore di lavoro dovra':
a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare
copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del
lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in
via telematica il documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del
lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti
contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se dovuti,
dei versamenti alla Cassa edile.
b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la
copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
Lo sportello unico provvedera' a richiedere, in via telematica
all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva dell'azienda
che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore,
l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e
correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di
aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante
esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo,
esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme
dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo
commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non
inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre
2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle
trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui
all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle
ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il
termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto
della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita
autocertificazione.
Art. 6
Comunicazione obbligatoria di assunzione
1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di
lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione
e' messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni
territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre
2007.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 agosto 2012
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro della cooperazione internazionale
e l'integrazione
Riccardi
Il Ministro dell'economia e della finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248