Tutto Stranieri

Sanatoria 2012

Amedeo

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Sanatoria 2012
« il: 27 Luglio 2012, 08:48:14 »
Sanatoria 2012

Mi permetto di fare alcune osservazioni sul testo riportato (preso da dove?) dalla nostra sempre attenta moderatrice Action nel topic



Datori di lavoro
Nulla viene detto sulle loro responsabilità.  Questo significa, vista la nostra burocrazia, che rischiano comunque le sanzioni previste per chi fa lavorare stranieri irregolari.
Si parla di "click day", ma dubito che possa essere paragonabile a quello del decreto flussi.   Non potrà essere escluso chi arriva qualche secondo dopo, visto quello che si dovrebbe pagare.

Lavoratori stranieri irregolari.
Non si potrà pretendere una documentazione di organismo pubblico attestante la presenza dello straniero almeno alla data del 31 dicembre 2011.    Gli stranieri irregolari si tengono ovviamente lontani dagli organismi pubblici.
E' ovvio anche che molti stranieri hanno avuto un provvedimento di espulsione e/o risultano segnalati (al SIS) per la loro non ammissione sul territorio dello stato.

Contributo di 1.000 euro
E' risaputo che questi contributi chiesti per le sanatorie vengono poi pagati dagli stranieri stessi.   Dato l'importo, non saranno pochi i giornalisti che potranno definire il contributo una vera e propria rapina.
La richiesta di tasse e contributi per almeno sei mesi contrasta con la indicazione "da almeno tre mesi" del requisito per i datori di lavoro.   La differenza chi la pagherebbe eventualmente?   Lo straniero?

In conclusione non posso non ritenere le informazioni fornite assolutamente inattendibili e magari solo il frutto di qualche giornalista a corto di notizie da fornire.   Nel caso in cui fossero invece ufficiali, non posso non ritenere che i lavoratori stranieri che riusciranno ad accedere ad una sanatoria del genere saranno non più di un centinaio.

Tuttostranieri, non appena le notizie saranno certe, aprirà appositi topic informativi dandone comunicazione ai propri iscritti.

Un saluto a tutti,
Amedeo

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

Action

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Re: Sanatoria 2012
« Risposta #1 il: 27 Luglio 2012, 17:51:48 »
Hai ragione bisogna sempre citare le fonti per vedere se sono attendibili.La fonte è lo sportello immigrazione,sito ufficiale.Più che altro era un informazione in linea di massima sul disegno del decreto legge.Mi assumo tutta la responsabilità e la colpa di non essere stata attenta e specificare che la notizia riportava solo delle info ma non è quella definitiva.MEA CULPA!!!!!!!!!!

Re: Sanatoria 2012
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2012, 19:17:26 »

Maria Josefina Valverde Padilla

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  • PERSEVERANZA, DETERMINAZIONE......ma non bastano.
Re: Sanatoria 2012
« Risposta #3 il: 29 Luglio 2012, 13:25:10 »
Il Decreto Legislativo 16 Luglio 2012 n. 109
Attuazione della direttiva 2009/52/CE è uscito in Gazzetta Ufficiale n° 172 il 25/07/2012, entrerà in vigore il 09 Agosto 2012.

Quindi la sanatoria è un dato di fatto che inizierà il 15 Settembre e finirà il 15 Ottobre, pertanto nessuna corsa alla quota.

Chi  lavora nel campo come me resta in attesa del Decreto “di natura non regolamentare” che emanerà il Ministero dell’Interno di concerto con altri Ministeri competenti, il quale dovrebbe uscire  dal 10 al 30 Agosto (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto 109/2012)
In quel momento speriamo dissipare/chiarire  alcuni dubbi d’indole interpretativa e molto importanti per capire il meccanismo di questa sanatoria.

Il Decreto  i punti risalenti e osservazioni.


1.- AVERE UN RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE DA ALMENO TRE MESI.

2.- PRESENZA SUL TERRITORIO DAL 31 DICEMBRE – COMPROVATA CON DOCUMENTI D’ORGANISMO PUBBLICI.

Mi viene da pensare che potranno farlo soltanto chi:

- è diventato irregolare perché non ha potuto rinnovare il p.s per diverse ragioni (al di fuori di quelli che non lo hanno potuto rinnovare perché hanno commesso qualche reato o simile)
- ha  richiesto lo status di rifugiato /protezione internazionale e gli è stato negato e/o ha fatto ricorso.
- ha usufruito del Pronto soccorso(sperando non abbia buttato il foglio)
- ha un STP (tessera sanitaria x straniero temporaneamente presente)
- si è iscritto a un corso di lingua, quindi ha qualche certificato/attestato
- si è sposato con straniero regolarmente presente, gli è stato negato il permesso quindi ha fatto ricorso.
- ha un permesso per cure mediche*

Quanti saranno gli stranieri irregolari che rientrano in queste categorie????...penso che   saranno pochi.

3.- LE ORE LAVORATIVE DICHIARATE.

Le imprese che vogliono regolarizzare un loro dipendente/operaio possono farlo solo dichiarando un lavoro a TEMPO PIENO. (40 ore settimanali).
Secondo voi un ditta si autodenuncia? (qualcuno dice “mica sono scemo, cosi mi prendono di mira”), ma noi abbiamo sempre la speranza che ci siano ancora datori di lavoro/ditte che abbiamo a cuore non solo il portafoglio ma anche la sicurezza del loro lavoratore
Per il lavoro domestico invece, la dichiarazione di ore lavorative non deve essere inferiore a 20 ore settimanale.(meglio se 25 ore).

4.- CONTRIBUTO FORFETTARIO DI 1000 EURO.

Non deducibile ai fini dell’imposta del reddito; inoltre il decreto parla anche di “somme dovute a titolo contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi documentati all'atto della stipula del contratto di soggiorno”.

Poveri cittadini, come ha detto già Amedeo, è risaputo da tutti che i soldi escono dalla tasca dello straniero è non del datore di lavoro,…..il datore di lavoro:  “se voi che ti metta in regola devi pagare tu”…..o/lo straniero:  ti prego fammi i documenti, quello che si deve pagare scontamelo dello stipendio”
Ci resta di capire cosa vuole dire il decreto quando enuncia che “le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e'
documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno”….. “E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi”
Su questo punto per fare capire la mia “personale interpretazione” faccio un esempio.
“20 Settembre 2012, avendo pagato il forfet di 1000 euro, il datore di lavoro fa richiesta di regolarizzazione, il 05 Febbraio 2013 viene chiamato(insieme al lavoratore) dallo SUI a sottoscrivere il contratto di soggiorno,dunque dal 20 settembre al 05 febbraio sono passati 4 mesi e mezzo + i tre mesi di lavoro prima della denuncia di regolarizzazione fanno 7 mesi e mezzo, quindi quando si presenta allo sportello(sempre e secondo il decreto)dovrebbe avere pagato almeno sei mesi di contributi? E se mi chiamano dopo un anno?....jejejeje!!
Secondo voi in che modo dovrebbe averli pagati se  la denuncia di rapporto di lavoro all’Inps/Centro per l’impiego parte solo dopo la sottoscrizione del contratto?.(Art. 5 comma 9) ….mi viene da ridere…!!!! un vero e proprio  ingarbuglio vero??.
Ma cosa ci possiamo aspettare ormai è una consuetudine che i nostri “bravi” legislatori tendono sempre a complicare le cose invece di facilitarle!! Alla faccia della famosa “semplificazione amministrativa”.

5.- IL REDDITO DEL DATORE DI LAVORO.

Solo all’emanazione del decreto sapremo quale sarà il limite di reddito del datore di lavoro, ma normalmente, come è già successo per i flussi e le altre sanatorie, dovrebbe essere il doppio di quanto corrisposto al lavoratore (ovvero al lordo delle trattenute), con esenzione delle badanti, sempre che il datore di lavoro sia in possesso del certificato d’invalidità.
Il problema può anche sorgere quando chi fa la domanda di regolarizzazione è una ditta, il lavoratore non può essere sicuro che la sua domanda andrà a buon fine perché non può sapere se la ditta ha un reddito dichiarato sufficiente per assumere un altro operaio.
Ma questi problemi non sono soltanto loro, anche una colf non può sapere se il suo datore di lavoro ha un “reddito familiare” sufficiente per regolarizzarla.

6.- NO ALL'ESPULSIONE. (Art. 5, comma 11)

Mentre è in corso la procedura di regolarizzazione lo straniero non può essere espulso.

7.- CHI NON PUO'  ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?

GLI STRANIERI CHE:

- abbiano subito un provvedimento di espulsione.
- risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali;
- risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, o a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del CPP (patteggiamento) per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
- siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.


I DATORI DI LAVORO CHE:

- risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e paesi UE, per  reclutamento di persone destinate allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e per
reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del T.U. 286/98.
 Inoltre per chi ha fatto domanda d’ingresso per lavoro subordinato(flussi) o emersione di lavoro irregolare(sanatoria 2009) e non abbia proceduto alla firma del contratto di soggiorno presso lo sportello e/o alla successiva assunzione, salvo che il mancato perfezionamento  della procedura non sia imputabile al datore di lavoro.

8.) SOSPENSIONE DI PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI.

Dall’inizio fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione si sospendono i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'art.12 T.U. 286/98, e al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9) NEL CASO DI RIGETTO/ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA.

Se la domanda non viene presentata ,archiviata o rigettata, la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi generata dalla procedura di sanatoria, viene a cessare.

MA se l'esito negativo del procedimento deriva da motivo indipendente dalla
volonta' o dal comportamento del datore di lavoro, si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico dello stesso.

Mi sembra giusto sottolineare a questo proposito che l'estensore del presente decreto, abbia usato nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore due pesi e due misure, in quanto, se il non perfezionamento della procedura di sanatoria non dipende dal datore di lavoro vengono a decadere tutti procedimenti penali ed amministrativi a lui imputabili  ed ad essa legati, mentre (anche se non è espressamente previsto dal decreto ma ne è una implicita conseguenza, come del resto ci dimostra quanto già successo nelle precedenti sanatorie) se accade il contrario, cioè la procedura non si perfeziona per colpe imputabili al datore di lavoro,  il “povero lavoratore straniero” oltre a non essere regolarizzato è colpito da un “decreto di espulsione”, mentre, a mio avviso, alla luce del fatto che lo straniero ha assunto un comportamento totalmente regolare ed ha la sola colpa di essersi imbattuto in un datore di lavoro “poco pulito” avrebbe il diritto di poter ottenere la possibilità di cercare una sistemazione lavorativa con un permesso di soggiorno per “attesa di occupazione” che ha già profumatamente pagato sia in termini di prestazione lavorativa che economici, avendo versato ben 1000 euro.

Siamo tutti consapevoli (e solo un scemo non lo capirebbe) che il governo ha bisogno di fare cassa con tutti i mezzi possibili e questa sanatoria non è altro che uno dei tanti modi per farlo, e poco importa che questo succeda sulla pelle e con il sudore dello straniero irregolare, che molte volte si trova in questa circostanza anche per colpa della cecità delle istituzioni politiche ed amministrative o delle leggi troppo restrittive che lo condannano ad una vita di clandestinità nel paese dove è cresciuto, ha studiato ed è diventato uomo!!

La corsa a diventare più schiavi, a pregare e a piangere davanti al datore di lavoro che non vuole sentirne di regolarizzare un suo lavoratore è cominciata. La situazione attuale ci mette del suo, sono tanti gli stranieri licenziati dalle ditte chiuse con il pretesto della crisi che poi riaprono con presta nomi o come cooperative “sociali” che ti “associano”, togliendoti “la quota associativa” se vuoi lavorare.
 Adesso il povero immigrato irregolare si farà in quattro, che dico in 10!!, per cercare di riuscire ad avere un pezzo di carta, perché il non averlo per la legge di uno stato “Democratico e Civile” come questo è diventato un reato.

Mediatore Sociale e Civile
Sportello Distrettuale di Segretariato Sociale.
Servizi Sociali -Comune di Paliano-Piglio- Alatri (FR) - Servizi Demografici e Sociali Comune di Sgurgola.(FR)

Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2012, 16:25:09 »
Il reddito minimo per poter partecipare alla regolarizzazione è di 30mila annui e 20mila in caso di badanti - Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve, perchè pare che voglia restringere il campo dei soggetti da regolarizzare. Prima la certificazione che deve essere rilasciata solamente da uffici pubblici, per attestare la presenza dello straniero sul territorio italiano prima del 31 dicembre 2012, poi il contributo forfettario di 1.000 euro per ogni straniero da regolarizzare ed infine i nuovi limiti di reddito del datore di lavoro, che sono davvero proibitivi per la maggiorparte delle persone.

Domanda esclusivamente per via telematica, contributo di mille euro non deducibile dal reddito, un rapporto di lavoro a tempo pieno (con l'eccezione dei lavori domestici): è pronto il decreto interministeriale che dà il via all'operazione emersione dal lavoro nero degli immigrati. Il testo definitivo è stato messo a punto in un'ultima riunione ieri sera tra i ministeri interessati. Sarà pubblicato nei prossimi giorni, in modo da permettere la presentazione delle domande nell'arco di tempo previsto: tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

L'ultimo nodo è stato lasciato all'interpretazione degli uffici: si tratta dell'attestazione della presenza dello straniero, sul territorio nazionale (almeno dal 31 dicembre 2012) con una documentazione da «organismo pubblico». Sulla valutazione dell'attendibilità di questa documentazione saranno gli uffici man mano a valutare caso per caso.


Per il resto ecco come i datori di lavoro interessati potranno aderire alla regolarizzazione: un contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore dovrà essere versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi", che sarà disponibile sui siti dell'agenzia delle entrate ma anche del ministero dell'Interno, così come quello dell'Inps. Somma che – si precisa - non sarà deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. Il modello inoltre dovrà contenere oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento del lavoratore. Le somme riscosse come contributo forfettario verranno direttamente riversate all'Inps. E in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione? Non si procederà alla restituzione delle somme versate.

Ma per avviare la macchina della regolarizzazione servono anche requisiti reddituali del datore di lavoro: in caso di persona fisica, ente o società, il reddito imponibile o del fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non deve essere inferiore ai 30mila euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero, quando è addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno famigliare, il reddito imponibile del datore di lavoro invece è di 20mila euro annui, quando il nucleo famigliare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, di 27mila quando invece si tratta di nucleo famigliare. Se la dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro viene fatta per più lavoratori, in questo caso la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate verrà valutata dalla direzione territoriale del lavoro.

La domanda deve contenere i dati indicativi del datore di lavoro; l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero, con alla mano passaporto o altro documento valido per l'ingresso in Italia; l'attestazione del possesso del requisito reddituale, l'attestazione dell'occupazione del lavoratore. Eppoi, l'indicazione della tipologia e delle modalità d'impiego, che significa il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali.

Sulle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme per un periodo non inferiore ai 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso. Queste somme arretrate non sono altro che le retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'Inps. Come ultimo passo finale, all'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve dimostrare di aver provveduto ad adempiere, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione. Sono queste le ultime rifiniture, per quella che sarà una emersione dal lavoro nero e che permetterà non solo a molti lavoratori immigrati di venire alla luce ma a molti imprenditori di aprire le porte alla legalità.

fonte: Sole 24 ore e Immigrazione.biz
« Ultima modifica: 28 Agosto 2012, 16:48:49 da luogabri »
Saluti
luogabri

Risoluzione del 31/08/2012 n. 85 - Agenzia delle Entrate -
« Risposta #5 il: 31 Agosto 2012, 18:52:44 »
 Risoluzione del 31/08/2012 n. 85 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfettario dovuto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109


Testo:

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall' articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, […] . La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 […]”.

L’articolo 5, comma 5, del citato decreto, stabilisce che tale dichiarazione “e' presentata previo pagamento, […] di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. […]”.

In attuazione del predetto disposto normativo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, all’articolo 2, prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il predetto modello di pagamento, sono istituiti i seguenti codici:

    “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;

    “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

     nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
     nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:

- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;

- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;

- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;

- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.

Il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate anche sui siti internet del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’INPS.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012.

Documento in formato pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=-1805707581046171795
Saluti
luogabri

Regolarizzazione 2012. Pubblicato il decreto ministeriale
« Risposta #6 il: 07 Settembre 2012, 21:18:41 »
In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 209 il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare, le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore, le modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonchè i limiti di reddito di lavoro richiesti per il datore di lavoro per l'emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Ministero dell’Interno e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito le indicazioni operative sugli adempimenti che gli Sportelli Unici per l’immigrazione dovranno adottare in attuazione della procedura per la presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri.
Nella circolare del 7 settembre 2012 ( v. allegato) vengono riepilogati e chiariti i punti cardine che riguardano la procedura: i soggetti interessati (datori di lavoro e lavoratori stranieri), come effettuare il pagamento del contributo forfettario (modello F24 a partire dal 7 settembre 2012 e codici tributo), quando e come presentare la dichiarazione di emersione (tramite il sito internet del ministero dell’Interno a partire dalle ore 8,00 del 15 settembre 2012).



 Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682) (GU n. 209 del 7-9-2012 )

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
                           di concerto con
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                   IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
                   INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
 
                                  e
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare";
  Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio
2012,  n.  109,  concernente  la  possibilita'   di   dichiarare   la
sussistenza dei rapporti di lavoro  irregolari,  che  demanda  ad  un
decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione  internazionale
e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle
modalita' di  presentazione  della  dichiarazione  di  emersione  del
rapporto  di  lavoro;  la   fissazione   delle   modalita'   per   la
regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e fiscale;  la  fissazione  dei  limiti  di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del  rapporto
di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento
di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ed in particolare l'articolo 30 bis;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
           Presentazione della dichiarazione di emersione
 
  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto
legislativo 16 luglio  2012  n.  109,  nonche'  i  datori  di  lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di  entrata  in  vigore
del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da  almeno  tre  mesi  e  continuano  ad  occupare   alla   data   di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori  stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del  31  dicembre  2011  o  precedentemente,  possono  dichiarare  la
sussistenza  del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello   unico   per
l'immigrazione.
  2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono  presentate
esclusivamente con modalita' informatiche  dal  15  settembre  al  15
ottobre 2012.
  3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione  ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica  della
dichiarazione  di   emersione,   previa   registrazione   dell'utente
sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei
moduli  appositamente  predisposti   per   la   presentazione   della
dichiarazione di emersione sono indicate nel  "Manuale  dell'utilizzo
del  sistema"  pubblicato   a   cura   del   Ministero   dell'interno
all'indirizzo di cui al comma 3.
Art. 2
 
 
                 Pagamento del contributo forfetario
 
  1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento  di
un  contributo  forfetario  di  1.000,00  (mille)  euro  per  ciascun
lavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul
reddito.
  2. Il contributo forfetario e' versato  esclusivamente  tramite  il
modello di pagamento "F24 Versamenti  con  elementi  identificativi",
reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia  delle  entrate,  del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  del   Ministero   della   cooperazione   internazionale   e
dell'integrazione  e  dell'INPS.  Il  modello   di   pagamento   deve
contenere, oltre ai dati relativi  al  datore  di  lavoro,  anche  il
numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del
lavoratore.
  3. Con risoluzione dell'Agenzia  delle  entrate  sono  istituiti  i
codici tributo per il versamento del  contributo  forfetario  e  sono
impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
  4. Le  somme  riscosse  a  titolo  di  contributo  forfetario  sono
riversate all'INPS,  a  cura  della  Struttura  di  gestione  di  cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere
destinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo
5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
  5. In  caso  di  irricevibilita',  archiviazione  o  rigetto  della
dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della
stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di contributo forfetario.
Art. 3
 
 
              Requisito reddituale del datore di lavoro
 
  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di
esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00  (trentamila)  euro
annui, salvo quanto previsto al comma 2.
  2. Per la dichiarazione di emersione  di  un  lavoratore  straniero
addetto al lavoro domestico di  sostegno  al  bisogno  familiare,  il
reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere  inferiore  a
20.000 euro annui in caso di nucleo familiare  composto  da  un  solo
soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore  a  27.000  euro
annui in caso di nucleo familiare  inteso  come  famiglia  anagrafica
composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i  parenti  entro
il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito  anche
se non conviventi.
  3. In caso di dichiarazione di emersione  presentata  dal  medesimo
datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della  sussistenza  del
requisito reddituale di cui ai commi  1  e  2,  la  congruita'  della
capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero  delle
richieste presentate, e' valutata dalla  direzione  territoriale  del
lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto
1999 n.394.
  4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o  handicap  che  ne
limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di
emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Art. 4
 
 
                Contenuti della domanda di emersione
 
  1. La dichiarazione di cui  all'articolo  1  contiene,  a  pena  di
inammissibilita':
    a) i dati identificativi del datore di lavoro,  compresi  i  dati
relativi al  titolo  di  soggiorno  nel  caso  di  datore  di  lavoro
straniero;
    b) l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la  dichiarazione
e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro  documento
equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
    d) l'attestazione del possesso del requisito  reddituale  di  cui
all'articolo 3;
    e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il  periodo
previsto dall'articolo 1;
    f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non   e'
inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente   contratto   collettivo
nazionale di lavoro di riferimento;
    g) la proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286;
    h) l'indicazione della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del
contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
    i)  l'obbligo  di   regolarizzare   la   posizione   retributiva,
contributiva e fiscale secondo quanto previsto  dall'art.  5  per  un
periodo commisurato alla durata del rapporto di  lavoro,  o  comunque
non inferiore a  sei  mesi,  per  rapporti  di  durata  inferiori  al
semestre;
    l) l'indicazione del codice a barre  telematico  della  marca  da
bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
  2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c)  del
comma 1 si intende  il  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare  per
il quale sono ammessi i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  e
indeterminato con orario di lavoro a  tempo  parziale  non  inferiore
alle 20 ore settimanali, con la  retribuzione  prevista  dal  CCNL  e
comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
Art. 5
 
 
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
                 retributivo, contributivo e fiscale
 
  1. Il datore di lavoro deve dimostrare  la  regolarizzazione  delle
somme dovute al lavoratore  a  titolo  retributivo,  per  un  periodo
commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non
inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta  congiuntamente  al
lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in  base  al
CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali  somme  arretrate  devono
corrispondere   alle   retribuzioni   minime   giornaliere    fissate
annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989
di conversione del D.L. n. 338/1989).
  2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore  di
lavoro deve, altresi', dimostrare di aver  provveduto  ad  adempiere,
nel rispetto delle disposizioni vigenti,  a  tutti  gli  obblighi  in
materia contributiva maturati a decorrere dalla  data  di  assunzione
del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di  cui  all'articolo
1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e,  comunque,
per un periodo non inferiore a sei mesi.
  A tal fine, per  la  regolarizzazione  di  un  rapporto  di  lavoro
dipendente non domestico il datore di lavoro dovra':
    a) per  un  rapporto  di  lavoro  non  agricolo  provvedere  alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto  di  emersione  e  presentare
copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del
lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
    Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in
via telematica il documento unico di regolarita' contributiva  (DURC)
al fine di accertare,  a  decorrere  dalla  data  di  assunzione  del
lavoratore,  la  correttezza  e   la   correntezza   dei   versamenti
contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se  dovuti,
dei versamenti alla Cassa edile.
    b)  per  un  rapporto  di   lavoro   agricolo   provvedere   alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare  la
copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
    Lo sportello unico provvedera' a richiedere,  in  via  telematica
all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva  dell'azienda
che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del  lavoratore,
l'avvenuta  denuncia  del  lavoratore  stesso  e  la  correttezza   e
correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
  Con specifico riferimento,  invece,  alla  regolarizzazione  di  un
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di
aver  effettuato  il  pagamento  dei   contributi   dovuti   mediante
esibizione di  copia  del  bollettino  MAV,  pagabile,  al  riguardo,
esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
  3. Il datore di lavoro  regolarizza,  ai  fini  fiscali,  le  somme
dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per  un  periodo
commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non
inferiore a sei mesi, mediante il versamento  entro  il  16  novembre
2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  e  delle
trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
  Con  riferimento  alle  somme  corrisposte  a  partire   dal   mese
successivo a quello  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.  n.  109/2012,  il  versamento  delle
ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato  entro  il
termine previsto dall'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In ogni caso, la regolarizzazione deve  essere  attestata  all'atto
della  stipula  del  contratto   di   soggiorno   mediante   apposita
autocertificazione.
  Art. 6
 
 
              Comunicazione obbligatoria di assunzione
 
  1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno  il  datore  di
lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione
e' messa a disposizione dei  servizi  competenti  e  delle  direzioni
territoriali del lavoro  secondo  gli  standard  tecnici  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre
2007.


Art. 7
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 29 agosto 2012
 
                      Il Ministro dell'interno
                             Cancellieri
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Fornero
 
 
            Il Ministro della cooperazione internazionale
                          e l'integrazione
                              Riccardi
 
 
              Il Ministro dell'economia e della finanze
                               Grilli
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248


Saluti
luogabri

Re: Sanatoria 2012
« Risposta #7 il: 10 Settembre 2012, 11:58:11 »
ciao a tutti !

Ho tanti dubbi su questa sanatoria. Per esempio è scritto che si deve aver versato 6 mesi di contributi minimo entro Novembre. Se il datore di lavoro vuole, per esempio, fare un contratto a "tempo determinato" dal 9 maggio al 31 dicembre ( a pieno tempo come richiesta dalla sanatoria) e poi dal 1 gennaio vuole invece assumere il lavoratore a "tempo indeterminato" MA con un contratto part time, come funzionerebbe. Cosa succede se non viene convocato allo sportello unico fino a febbraio per esempio e il contratto a pieno tempo è già scaduto e il lavoratore ha già iniziato a lavorare part time. Poi cosa vuole dire stipula del contratto? Il giorno in cui il datore di lavoro fa un attestazione al lavoratore o il momento in cui si va allo sportello unico. Non mi sembra tutto cosi molto chiaro ancora e visto che si deve fare la domanda tra qualche giorno... il datore di lavoro del mio ragazzo è disposta a fare il pieno tempo ma solo per in minimo richiesta dopo di che potrebbe anche prendere lui a tempo indeterminato ma solo per 25 ore la settimana (magari da gennaio).

Sarei molto lieta avere qualche risposta a riguardo

Grazie e complimenti per il sito : )

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 7589 del 12 settembre 2012
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2012, 19:27:39 »
 OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109  . Introduzione norma transitoria per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi.
 
  Ai Sigg. ri Questori della repubblica - Loro Sedi 
  e, p.c. Al Dip. per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma 
  Alla segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Roma 
  Ai Sig. ri Dirigenti le zone di Polizia di Frontiera - Loro Sedi 
 
  Il 15 settembre p. v. iniziano a decorrere i termini per la presentazione della dichiarazione di emersione degli stranieri irregolarmente occupati, secondo le modalità indicate nell'apposito decreto del Ministero deIl'Interno del 29 agosto 2012  , emanato di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e per l'Economia e le Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre scorso. 
  Facendo seguito alle indicazioni già fornite con circolare, prot. 400/A/2012/ 102.146 del 27 luglio 2012  , di questa Direzione Centrale, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti di competenza degli Uffici Immigrazione, nell'ambito della procedura in parola. 
  In primo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che il regime transitorio introdotto dall' art. 5 del decreto legislativo in oggetto  è rivolto ai datori di lavoro italiani, comunitari, stranieri titolari di un permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o stranieri titolari di carta di soggiomo rilasciata ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo n. 30/2007  , che impiegano "irregolarmente" alle proprie dipendenze lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno alla data del 31 dicembre 2011. 
  Di conseguenza, la procedura di regolarizzazione può essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri, presenti ininterrottamente dalla data sopra indicata, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato, quali ad es. i titolati di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell' art. 31 del Testo unico immigrazione  . 
  In particolare, codeste Questure provvederanno a verificare l'insussistenza di motivi ostativi alla dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, di cui al comma 3, dell'art. 5, del d.lgs. n.109/2012  , e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, di cui al comma 13, del medesimo articolo. 
  A tal fine, codeste Questure accerteranno per il datore di lavoro l'eventuale presenza delle sentenze di condanna riportate, negli ultimi cinque anni, per le ipotesi di reato specificatamente individuate nel comma 3 dell'art. 5 del dlgs. n.109/2012  , e per il lavoratore straniero di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale  , o di decreti di espulsione ai sensi dell' art. 13, comma 1  , e comma 2. lett. c)  del T. U. I. e dell' art. 3 del decreto legge n.144/2005  , o che risultino segnalati ex art. 96 nel Sistema Informatico Schengen, esprimendo all'esito delle verifiche un unico parere che sarà trasmesso ' allo Sportello Unico per i seguiti di competenza. 
  Nello specifico, si evidenzia che i motivi di esclusione alla procedura riguardanti i lavoratori stranieri sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 172., del 2 luglio 2012, in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri condannati per uno dei reati previsti dall' art. 381 del codice di procedura penale  . 
  L'eventuale sussistenza di condanna per reati inquadrabili nella citata disposizione processuale penale non determina alcun automatismo ostativo, non essendo da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità, ma deve essere valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti "una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza per lo Stato o per uno degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne". 
  Sul punto, si richiama l'attenzione sulla necessità di esplicitare compiutamente le ragioni che fanno ritenere perdurante la pericolosità sociale, attenendosi ai ben noti criteri di oggettività, (gravità del reato, allarme sociale procurato, comportamento successivo) ed attualità (tempo decorso dalla commissione del reato), in modo da consentire allo Sportello Unico, titolare del procedimento, una congrua motivazione dell'eventuale provvedimento di rigetto. 
  Appare, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione di codeste Questure sulla necessità di provvedere a fornire allo Sportello unico tutte le informazioni eventualmente in possesso agli atti di ufficio relative alla verifica sulle cause di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto  , e in relazione alla sussistenza del requisito della presenza dello straniero al 31 dicembre 2011, di competenza, rispettivamente, della Direzione Territoriale del Lavoro e dello Sportello Unico per l'lmmigrazione. 
  Soffermandoci sulla trattazione delle pratiche, si pone in rilievo che al fine di semplificare e velocizzare le verifiche delle singole posizioni individuali il personale degli Uffici Immigrazione potrà avvalersi dei sistemi informatici in uso, che sono stati implementati di una apposita funzionalità all'uopo predisposta al fine di semplificare le procedure di interrogazione nella banca dati SDI, e, contestualmente, anche al Sistema Informatico Schengen, per quanto riguarda gli stranieri inammissibili, secondo la scheda tecnica che verrà trasmessa allegata alla presente in formato elettronico. 
  Nel caso in cui la procedura di emersione si sia conclusa con esito positivo al lavoratore straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale, a seconda della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro. 
  Sarà cura di codeste Questure provvedere alla revoca di eventuali provvedimenti di espulsione. A tal fine, si pone in rilievo che non sono necessari atti formali di revoca del provvedimento adottato, trattandosi di effetto derivante direttamente dalla legge ex art. 5, comma 11, decreto legislativo n.109/2012  . 
  Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la procedura operativa da utilizzare per la revoca dei provvedimenti inseriti allo SDI prevede, da parte della Questura competente al rilascio del titolo di soggiorno, l'inserimento nella banca dati SDI della parola chiave "INVRE", al fine di invalidare l'effetto della segnalazione di espulsione. Detto codice dovrà essere utilizzato anche per i provvedimenti connessi all'espulsione o respingimento, quali l'ordine del Questore e/ o l'eventuale trattenimento in un CIE. In quest'ultimo caso, pertanto, la dismissione dal CIE sarà descritta con il codice "TRATT INVRE" e non "TRATT TERM". 
  Tali operazioni saranno effettuate direttamente dalla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno anche nel caso in cui l'espulsione sia stata inserita allo SDI da altre Questure. Ugualmente si procederà per quanto concerne la segnalazione inserita al SIS, ai sensi i dell'art. 96 della Conv. Schengen  . 
  E' utile segnalare che i lavoratori stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in seguito all'esito favorevole della procedura di emersione non sono tenuti a stipulare l'accordo di integrazione, di cui al D.P.R. 179/2011  , essendo tale adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il 1° ingresso in Italia a partire dal 10 marzo 2012. Per converso, gli stessi sono tenuti al versamento del contributo economico di cui all' art. 5, comma 2 ter, del T.U.I.  , secondo le istruzioni impartite con la Circolare n. 400/Segr/ 5/2012, del 27 gennaio 2012  , e relativi seguiti. 
  L'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge comporterà l'emissione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, titolare del procedimento amministrativo. 
  Lo stato della istanza potrà essere visualizzato accedendo al sistema informatico SUI mediante l'utilizzazione delle credenziali già in possesso di codesti uffici. ll Dipartimento per le Libertà e l'lmmigrazione provvederà ad implementare il sistema con una funzione che consentirà la stampa dell'eventuale provvedimento di rifiuto al fine di agevolare le procedure di notifica all'interessato. 
  Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del comma 10, del citato art 5  , nei confronti del datore di lavoro non sono previste conseguenze a livello penale ed amministrativo ove l'esito negativo della procedura sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili alla sua condotta. 
  Per quanto concerne i lavoratori stranieri, il venire meno degli effetti sospensivi, di cui al comma 6, dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto  , comporterà l'attivazione delle procedure per l'eventuale allontanamento, previa attenta valutazione della singola posizione, secondo le indicazioni diramate con la circolare n. 400/A/ 2011/10.2.5., del 29 giugno 2011  , a firma del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
  Al fine di agevolare l'attività di controllo del territorio, si fa presente che gli stranieri coinvolti nelle procedure di emersione di cui trattasi saranno muniti, a cura del datore di lavoro, di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione nei suoi confronti, con indicazione della data di invio telematico al sistema informatico del Ministero dell'Interno. 
  La ricevuta in parola avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità dei dati presenti nella stessa, al fine di contrastare i tentativi di falsificazione/contraffazione, mediante l'accesso al sito https://ricevutaemersione.dlci.interno.it  , utilizzando le credenziali EM 2009, che sarà operativo dal 15 settembre p.v. Il relativo manuale si allega alla presente, trasmessa in formato elettronico, unitamente alla circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre scorso. 
  Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 12, dell'art. 5, decreto legislativo n.109/2012  , che prevede la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5 comma 5 del Testo Unico Immigrazione  , nelle ipotesi in cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione riportante dati non rispondenti al vero. 
  Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL. 
 
 
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi
 
Saluti
luogabri

Re:Sanatoria 2012
« Risposta #9 il: 05 Ottobre 2012, 04:58:22 »
Chiarimenti dell’Avvocatura sulla documentazione da produrre nella procedura emersione lavoratori stranieri irregolari.
Il parere è stato richiesto dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dopo i numerosi quesiti ricevuti in merito alla dimostrabilità della presenza dello straniero almeno alla data del 31 dicembre 2011

La documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di una certificazione medica di una struttura pubblica o un di certificato di iscrizione scolastica dei figli; potrà far fede una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi.

I chiarimenti sono giunti dall'Avvocatura Generale dello Stato alla quale il dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione si è rivolto dopo aver ricevuto numerosi quesiti in proposito.
Il parere, espresso il 4 ottobre 2012, oltre a tener conto delle difficoltà che i lavoratori stranieri irregolari avrebbero incontrato nel dimostrare contatti con enti pubblici, specifica cosa debba intendersi per ‘organismo pubblico’ legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

Tra le prove documentali, infine, l’Avvocatura fa rientrare anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, mentre non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in ‘area Schengen’ non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale.

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_10_04_parereAvvocatura.html

documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale nella circolare del Ministero dell'Interno del 4 ottobre 2012 che trasmette il parere dell' Avvocatura Generale dello Stato.

 Circolare Ministero Interno n. 6121 del 4 ottobre 2012 [PDF, 352KB]
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4ottobre201205/circolareinternon6del121del04102012.pdf
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2012, 05:14:43 da luogabri »
Saluti
luogabri

Re:Sanatoria 2012
« Risposta #10 il: 05 Ottobre 2012, 11:19:56 »
Il comunicato della CNCE del 26 settembre 2012 fornisce informazioni sulle procedure DURC richieste.

Comunicato CNCE del 26 09 2012 [PDF, 43KB] 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5ottobre2012/ComunicatoCNCE26092012ProceduraDURCemersione.pdf
Saluti
luogabri

Re:Sanatoria 2012
« Risposta #11 il: 11 Ottobre 2012, 10:19:42 »
11 ottobre 2012
Regolarizzazione: Riccardi esclude la proroga, “i datori di lavoro devono affrettarsi”.
Il ministro annuncia “saremo molto severi contro lo sfruttamento”.


“Sono convinto che i datori di lavoro che intendono regolarizzare i lavoratori in nero devono affrettarsi”. Lo ha dichiarato il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, Andrea Riccardi, parlando con i giornalisti a margine di una visita istituzionale a Bari.
“Questo è un momento molto importante per l’emersione dei lavoratori nei Paesi terzi – ha aggiunto – si sta concludendo questa finestra, lunedì 15 ottobre, in cui è permessa la regolarizzazione”.
“Dopo questo periodo entra in vigore questa direttiva europea che – ha ricordato – giustamente colpisce quelli che sfruttano i lavoratori stranieri e qui in Puglia ne sappiamo qualcosa di questo sfruttamento, saremo molto severi e le autorità lo saranno in proposito. È una grande opportunità; siamo ad 80mila richieste di regolarizzazione”.

fonte: ImmigrazioneOggi
Saluti
luogabri

Re:Sanatoria 2012
« Risposta #12 il: 16 Ottobre 2012, 13:47:20 »
Sanatoria 2012. Già l'iscrizione al SSN degli immigrati irregolari i cui datori di lavoro hanno presentato la domanda

 Regolarizzazione, con la domanda già possibile l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
È quanto prevede la normativa dell’assistenza sanitaria alla popolazione straniera che il ministro Renato Balduzzi ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni che estenderebbe il codice ENI a tutte le Regioni.


Gli immigrati irregolari in Italia i cui datori di lavoro hanno presentato domanda di emersione potranno iscriversi al Sistema sanitario nazionale e usufruire delle prestazioni in attesa che la pratica di regolarizzazione venga definitivamente espletata. Lo prevede, secondo quanto anticipa l’agenzia Ansa, il documento per la corretta applicazione della normativa dell’assistenza sanitaria alla popolazione straniera che il ministro Renato Balduzzi ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni.
Nel documento, sempre secondo quanto riferisce l’Ansa, è prevista l’iscrizione obbligatoria al Ssn per i soggetti “in attesa di regolarizzazione”, e si specifica che si tratta di una “iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro irregolare”. La Regione Piemonte ha già attivato tale procedura, che prevede che il cittadino immigrato, e che abbia fatto domanda di emersione, possa richiedere il codice fiscale da presentare – insieme alla domanda di regolarizzazione e ad un certificato che ne attesti il domicilio – alla Asl per iscriversi al Ssn. Il documento prevede inoltre la possibilità per alcune tipologie di cittadini comunitari di usufruire di una copertura assicurativa pubblica iscrivendosi volontariamente, previo il pagamento di una quota definita, al Ssn.
Prevista, secondo quanto appreso, pure l’estensione su tutto il territorio nazionale di un particolare codice, già attivato in 12 Regioni, che dà la possibilità ai cittadini comunitari in condizioni di particolare fragilità e povertà di accedere a prestazioni sanitarie essenziali anche se non urgenti. Il codice è erogato dalle Asl ed è denominato ENI (Europeo Non Iscritto).
 

fonte: ImmigrazioneOggi
Saluti
luogabri

Re:Sanatoria 2012
« Risposta #13 il: 26 Ottobre 2012, 12:50:08 »
CIRCOLARE   MINISTERO DELL'INTERNO  n.  6561  del 25 ottobre 2012
Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012 n.109  . Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.
 
  Ai Sigg. Prefetti titolari degli UfficiTerritoriali di Governo - Loro Sedi 
  AI Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO 
  Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO 
  AI Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta AOSTA 
  E, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro - ROMA 
  All'Ufficio del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione Largo Chigi, 19 - ROMA 
  AI Gabinetto del Signor Ministro - SEDE 
  AIl'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA 
  AII'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Via del Giorgione n.159 - ROMA 
  Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale deIl'Immigrazione e Della Polizia delle Frontiere - ROMA 
 
  Sono pervenuti a questo Dipartimento numerosi quesiti in ordine alla assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nelle more della conclusione della procedura disciplinata dall' art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109  . 
  In merito, sentito anche il Ministero della Salute, si richiama preliminarmente il contenuto del comma 16  di detta disposizione che destina una quota del contributo forfetario di 1000 euro versato per ciascun lavoratore al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio sanitario nazionale, con un incremento fissato in 43 milioni di euro per l'anno 2012 e in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
  La quota destinata alla copertura contributiva previdenziale e è assistenziale e I'iscrizione al SSN assumono particolare rilevanza in tale contesto lavorativo, soprattutto nel caso di necessità di certificato di malattia e per la conseguente indennità di malattia INPS. 
  Il comma 11 del medesimo art. 5 del D.Lgs. 109 del 2012  prevede inoltre che "nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13  ". 
  Alla luce delle suindicate norme, si ritiene che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi del decreto legislativo citato, siano assimilabili ai destinatari dell'assicurazione obbligatoria di cui all' art. 34 del T.U. Immigrazione n. 286 del 1998  , e, quindi, possano essere iscritti al Servizio sanitario nazionale. 
  Poiché i lavoratori stranieri regolarizzandi non sono in possesso di codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica. 
  Per quel che attiene al rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini italiani, dovrà necessariamente attendersi il rilascio del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. l cittadini stranieri che invece sono già in possesso di codice fiscale possono iscriversi direttamente al Servizio sanitario nazionale. 
  Eventuali oneri per prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di emersione e la data di regolarizzazione delI'iscrizione anagrafica non potranno essere rendicontate al Ministero dell'interno, come ribadito dal Ministero della Salute, dato che il procedimento inizia con la presentazione della "dichiarazione di sussistenza del rapporto di Iavoro" all'INPS mediante utilizzo dei moduli appositamente predisposti. 
  Si ringrazia per l'attenzione. 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE: Malandrino
Saluti
luogabri

Re:Sanatoria 2012
« Risposta #14 il: 07 Novembre 2012, 17:07:01 »
Emersione dal lavoro irregolare - Pagamento dei contributi
7/11/2012

Messaggio INPS n. 17898 del 5 novembre 2012.

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 05-11-2012
Messaggio n. 17898
   
   
OGGETTO:    

Lavoratori domestici.  Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
     

Con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012  sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell’INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione.

 

A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l’immigrazione, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all’INPS l’iscrizione d’ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo.

 

Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):

-      dati anagrafici del datore e del lavoratore;

-      dati retributivi presenti nella sezione “Proposta contratto di soggiorno” in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.

 

Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del D.I. 29 agosto 2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell’importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a €  429,00 - con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore.

 

Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle  domande di emersione  ed è in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012.

 

Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali.

 

Questa prima fase  prevede l’emissione e l’invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri:

 

2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30giugno     – scaduto il 10/07/2012

3/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre  – scaduto il 10/10/2012

4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10  gennaio 2013.

 

Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione “Emersione” del servizio “Lavoratori domestici” presente nel “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito.

 

In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n° 803.164, può

 

-      conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn);

-      variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012;

-      stampare i bollettini Mav già generati;

-      modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.

 

Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel “Portale dei Pagamenti” – “Lavoratori Domestici”, può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto.

 

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale.

 

In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:

 

-      se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata  al 05/05/2012

-      se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05).

 

Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.

 

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l’importo:

 

-      SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese

-      ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre)

-      RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima)

-      IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).

 

La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.

La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all’Istituto affinché possa:

 

-      provvedere all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 ed un progressivo;

-      chiudere d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;

-      inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.   

 

Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’INPS

 

Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all’assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi.

 

A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio “8912” ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera.

 

I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

 

Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico:

 

-      generando un bollettino MAV  dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio

-      utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio

-      rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”.

 

E’ inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata – con le consuete modalità informatiche -  la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all’ultimo trimestre versato.

 

I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912…., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l’avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il  servizio “Lavoratori domestici” presente nel Portale dei Pagamenti.

 

 
     Il Direttore Generale    
     Nori
Saluti
luogabri