Tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili - sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.L'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata ad ottenere, anzichè copia semplice, copia autentica di un documento. In tale caso permane l'obbligo di apposizione del bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata.
Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/00, non sussiste invece l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.