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Disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro

Disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro

5/6/2012

Approvato dal Senato. Tra le misure previste anche l’estensione ad un anno del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

"Il disegno di legge prevede come intervento volto al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati, che il permesso di soggiorno per attesa occupazione, regolato dall’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, venga rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.



L’attuale disciplina prevede che il permesso di soggiorno per attesa occupazione venga rilasciato per una durata massima di 6 mesi dalla data di iscrizione del lavoratore nell’elenco anagrafico del centro per l’impiego, da effettuarsi entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento o dimissioni. Lo straniero che perde il lavoro conserva il suo permesso fino alla scadenza naturale. Qualora tale scadenza risulta ravvicinata rispetto alla perdita del lavoro, il permesso è rinnovato per il tempo necessario a completare un periodo di sei mesi di ricerca di nuova occupazione, a condizione che lo straniero stesso si sia iscritto al suddetto elenco del centro per l’impiego. Tale disposizione non si applica ai lavoratori stagionali.



La modifica approvata dal Senato riporta quindi ad un anno la durata minima garantita del periodo di disoccupazione (dimezzato dalla legge n. 189/2002), e la estende anche oltre l’anno in presenza di un trattamento di disoccupazione (es. indennità di mobilità), per tutta la durata dello stesso.



Si stabilisce, inoltre, la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà, così come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.

Il disegno di legge passa ora all’esame della Camera."



Scheda Lavori del Senato
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/38222.htm

Fonte: http://www.integrazionemigranti.gov.it (31 maggio 2012)
Saluti
luogabri