Licenziamento per rifiuto del dipendente di trasformare a part-time il rapporto di lavoro
Con sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012, la Cassazione ha affermato la illegittimità di un licenziamento comminato dal datore di lavoro per il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
La Suprema Corte ha, infatti, specificato che non è ammissibile, come motivazione del licenziamento, la scarsa flessibilità del lavoratore nell'accettare nuovi orari di lavoro.