Tutto Stranieri

Lavoratori croati dopo ingresso Ue

Lavoratori croati dopo ingresso Ue
« il: 05 Luglio 2013, 02:00:43 »
04 luglio 2013
Lavoratori croati dopo ingresso Ue: circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro.
L’Italia applicherà il regime transitorio previsto dal Trattato di adesione fino al 2015.


Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte a pieno titolo dell’Unione europea, diventandone il ventottesimo Stato membro.
 Da tale data per i cittadini croati trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’Ue previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
 Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, in base alle disposizioni del Trattato di adesione della Croazia, per i primi due anni successivi all’adesione (ed eventualmente per un ulteriore triennio) agli Stati membri è stata data la possibilità di continuare ad applicare misure nazionali o accordi bilaterali per disciplinare l’accesso dei cittadini croati al proprio mercato del lavoro, in deroga agli artt. da 1 a 6 del Regolamento UE n. 492/2011 (c.d. misure transitorie).
 Il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi Ue, ha deciso di avvalersi di tale regime transitorio, per il periodo iniziale di due anni, prima di liberalizzare completamente l’accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato.
 Tale accesso, salvo le eccezioni previste per i settori totalmente liberalizzati, resta pertanto subordinato alla richiesta di un nulla osta al lavoro da effettuarsi nell’ambito di quote fissate da un’eventuale decreto flussi.
 Per questi, il 2 luglio scorso, è stata adottata la circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale viene regolamentato l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini provenienti dalla Croazia.
 Il nulla osta non sarà necessario, precisa la circolare, per i cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
 Le limitazioni previste riguardano solo il lavoro dipendente, mentre non si applicano al lavoro autonomo, per lo svolgimento del quale i cittadini croati non avranno quindi più bisogno di un nulla osta al lavoro.
 Restano, inoltre, esclusi dalle limitazioni previste una serie di categorie di lavoratori dipendenti, ovvero: - i lavoratori stranieri che ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 286/98 possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote. Tale liberalizzazione non trova però applicazione nei confronti dei lavorati specializzati distaccati in Italia  (art. 27 lett. G) e dei lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto ( art. 27 lett. I). In questi due casi, precisa la circolare, continua ad essere necessaria la richiesta di nulla osta al lavoro, la quale, nelle more dell’adozione di un’apposita procedura, corredata da specifica modulistica, potrà essere inoltrata allo Sportello unico, con le consuete modalità informatiche, utilizzando la modulistica già in uso (Mod. L e Mod. M) disponibile sul sito del Ministero dell’interno. L’istruttoria della pratica seguirà comunque una procedura semplificata e non sarà necessario  procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per:
 - i ricercatori (art, 27 ter);
 - i lavoratori altamente qualificati che ai sensi dell’articolo 27 quater possono ottenere la carta blu Ue;
 - i lavoratori stagionali;
 - i lavoratori domestici.
 Per i suddetti settori si applicherà, quindi, un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno. Pertanto i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le comunicazioni obbligatorie ai servizi territorialmente competenti, secondo le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le richieste di nulla osta relative a lavoratori croati rientranti nelle categorie liberalizzate, già presentate agli uffici competenti, verranno archiviate. Analogamente avverrà per quanto riguarda la procedura di emersione.
 Il testo della circolare congiunta.

fonte: ImmigrazioneOggi
Saluti
luogabri

Re:Lavoratori croati dopo ingresso Ue
« Risposta #1 il: 18 Luglio 2013, 21:55:00 »
Buona sera
Vi chiedo per piccolo aiuto.Sono citadina di Croazia anche di UE.Ho lavorato in Italia sei anni in ristorante,lavoro subordinato al tempo pieno indeterminato.Ho lasciato Italia due anni fa per motivi famigliari,PDS mi ha scaduto non ho rinovato in tempo previsto con la legge.
Vorrei ritornarmi al stesso lavoro in ristorante.
 Posso trovarmi nella categoria ART.24 lavoratori stagionali,ivi compresi coloro dimostrino di essere venuti in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale ai sensi dell ART.5,comma 3 ter,dell TU? nell senso regime transitorio in materia di accesso al mercato dell lavoro dei citadini Croati.
Considerato che sono stata in Italia con diverso contratto di lavoro,subordinato,non stagionale.
Cose migliore di fare?

Cordiali saluti