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Flussi d'ingresso per lavoro non stagionale per l'anno 2012


Pubblicato nella GU del 22 novembre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012 che autorizza l’ammissione in Italia di 13.850 lavoratori stranieri. Le domande possono essere presentate dalle ore 9 del 7 dicembre 2012.

Il decreto autorizza:

    l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.000 cittadini stranieri appartenenti a specifiche categorie;
    l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di 100 lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
    la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, di 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;
    la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e di 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Visualizza il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI     del 16 ottobre 2012
Pubblicazione in GU del 22 Novembre 2012, n. 273
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012.

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto, in particolare, l' art. 3 del testo unico sull'immigrazione  , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva 2009/52/CE  che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare; 
  Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010  , per una quota complessiva autorizzata per l'anno 2010 pari a 104.080 unita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede tra l'altro, all' art. 2  , come anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel paese di origine ai sensi dell' art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione  ; 
  Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Visto l' art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione  , circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana; 
  Considerata inoltre l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Considerato che la disposizione transitoria prevista dall' art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012  sopra citato, prevede la facoltà per i datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione; 
  Rilevato che permane comunque l'esigenza di prevedere - quale ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso in Italia, per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale - specifiche quote destinate, rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori di origine italiana, nonché di prevedere quote destinate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura economica in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione - e' opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale in misura ridotta, fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla corrispondente quota complessivamente autorizzata con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010  e 30 novembre 2010  ; 
  Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010  e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010  , detratta la quota di 4.000 unita' già disposta, per l'ingresso di lavoratori formati all'estero, dall' art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012  ; 
  Decreta: 
 
 
Art. 1
 
  1.  A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unita'.
 
 
 
Art. 2
 
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di societa' non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.
 
 
 
Art. 3
 
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
 
 
 
Art. 4
 
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a)  4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    b)  6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    c)  500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
  2.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , e' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
    a)  1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    b)  250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
 
 
Art. 5
 
  1.  Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.
 
 
 
Art. 6
 
  1.  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
 
Art. 7
 
  1.  Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall' art. 1  , possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
 
 
 
Roma, 16 ottobre 2012
Il Presidente: Monti
 
 
« Ultima modifica: 23 Novembre 2012, 20:54:49 da luogabri »
Saluti
luogabri

Re:Flussi d'ingresso per lavoro non stagionale per l'anno 2012
« Risposta #1 il: 26 Novembre 2012, 11:48:08 »
Buongiorno, quindi vale anche per richiedere il nulla osta da lavoratore autonomo? Se si come è la pratica?
Grazie a tutti

Re:Flussi d'ingresso per lavoro non stagionale per l'anno 2012
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2012, 05:05:22 »
Flussi ingresso non stagionali 2012, procedura on line aperta dalle 9 del 7 dicembre

Si concluderà alle ore 24 del 30 giugno 2013, autorizzati 13.850 ingressi. Circolare congiunta Interno-Lavoro con le modalità operative. Precompilazione dei moduli dalle ore 8 del 4 dicembre

Dalle ore 9 del 7 dicembre 2012 fino alle 24 del 30 giugno 2013 sarà possibile inviare, esclusivamente per via telematica, le domande relative alla procedura per i 'flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012'. La quota complessiva di ingressi, stabilita e ripartita dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2012 (Gazzetta ufficiale n.273, del 22 novembre scorso), è di 13.850 unità.
La ripartizione delle quote

Di queste, 2000 sono per lavoro autonomo, riservate a cittadini stranieri residenti all'estero (imprenditori, liberi professionisti, soci di società non cooperative e artisti di chiara fama internazionale o di alta qualifica professionale), e 100 sono per motivi di lavoro subordinato non stagionale e per motivi di lavoro autonomo riservate a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Queste 2.100 unità si aggiungono alla quota di 4.000 ingressi di cittadini stranieri che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine (articolo 23 del decreto legislativo n.286/1986), quota già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 marzo 2012 (Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012).

Per le altre 11.750 unità si tratta di autorizzazioni alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato di altre tipologie di permesso.

Le quote di ingressi per lavoro subordinato saranno ripartite tra le direzioni territoriali del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  in base alle domande pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, per allineare le richieste presentate con i fabbisogni registrati sul territorio.
La circolare congiunta con le modalità operative - Precompilazione dei moduli dal 4 dicembre

Tutte le indicazioni su tempi, quote, e modalità di accesso alla procedura sono contenute nella circolare congiunta ministero dell'Interno-ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26 novembre 2012, n.7301.

La circolare indica anche la modulistica da compilare, in base alle singole situazioni, per accedere alla procedura: 8 modelli differenti che sarà possibile precompilare on line a partire dalle ore 8 del 4 dicembre.

Le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e invio delle domande sono le stesse utilizzate per le precedenti 'procedure flussi'. Sarà comunque a disposizione sulla home page dell'applicativo il 'manuale utente'. In più, per chiarire eventuali dubbi e chiedere assistenza, gli utenti registrati potranno inviare una mail al servizio 'help desk' attraverso il link attivo sempre sulla home page dell'applicativo. Associazioni e patronati accreditati potranno continuare a utilizzare il numero verde già attivo dalle precedenti procedure.
La trattazione delle domande

È importante sapere che tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza di associazioni e/o patronati, saranno gestiti dal software applicativo in maniera singola, cioè domanda per domanda, e non a pacchetto. Dunque, la spedizione di più domande con un unico invio sarà gestita come una serie di invii singoli, in base all'ordine di compilazione, e sarà generata una singola ricevuta per ciascuna domanda.

Le domande saranno trattate in base all'ordine cronologico di presentazione. Lo stato della trattazione della domanda presso lo Sportello unico immigrazione competente potrà essere verificato  all'indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it.


http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_11_26_circolare_congiunta_procedura_flussi_non_stagionali_2012.html
Saluti
luogabri

Re:Flussi d'ingresso per lavoro non stagionale per l'anno 2012
« Risposta #3 il: 21 Dicembre 2012, 14:28:51 »
 Attenzione:
coloro i quali hanno inviato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare per lavoro subordinato (mod. EM-SUB) all'atto della convocazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno fornire all'operatore di Sportello il codice identificativo a sei caratteri corrispondente alla mansione del lavoratore, ricercandolo nella tabella scaricabile qui . https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/ClassificazioneCP2011MinLav.xls
Nel file è disponibile un'ampia lista delle professioni classificate dall'ISTAT, all'interno della quale, mediante la funzione "trova" di Excel, sarà possibile ricercare la singola professione e quindi il relativo codice da fornire all'operatore di Sportello (es.: 5.2.2.3.2.0 - Camerieri di ristorante)



https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
Saluti
luogabri