Caro Amedeo, ho riletto con attenzione il rigetto dell'Ambasciata Italiana per il Visto di Lavoro Autonomo.
La motivazione è la seguente:
la documentazione allegata alla richiesta non è conforme a quanto stabilito dallarticolo 26 del T.U. 286/1998 ovvero manca la qualsiasi prova che la richiedente eserciti in loco la stessa attività per la quale ha sottoscritto il contratto di consulenza finanziaria, risultando una semplice commerciante di vestiti. Al contrario inoltre da quanto affermato dallavvocato XXX che la richiedente non può aver maturato nessuna esperienza professionale presso la France Telecom Espana in quanto tutti i visti concessile escludono esplicitamente la pratica lavorativa e professionale.
Tralasciando il secondo rilievo (la mia ragazza ha vissuto 2 anni in Spagna con visto studentesco e con quel visto era autorizzata a lavorare senza problemi), ho una domanda:
Sbaglio o è una schiocchezza che l'articolo 26 del T.U. 286/1998 richieda la prova che la richiedente del visto eserciti in loco la stessa attività per la quale ha sottoscritto il contratto in Italia?!?!?!?!?
SAll'Ambasciata si devono consegnare oltre al NUlla Osta, gli stessi documenti (giá presentati allo Sportello Unico per il Nulla OSta al lavoro autonomo) che dimostrino di avere la qualitá ed i requisiti per poter ottenere il visto (uguali a quelli necessari per ottenere il Nulla Osta).
I requisiti sono ben specificati proprio dall'articolo citato, ma in nessun punto ci si riferisce alla dimostrazione e necessitá che: ''eserciti in loco la stessa attività per la quale ha sottoscritto il contratto in Italia''.
Confermo il suo dubbio, ossia che é una sciocchezza, inventata sia dal punto di vista legale, che giurisprudenziale.