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visto d'ingresso per familiare di cittadino italiano

visto d'ingresso per familiare di cittadino italiano
« il: 21 Novembre 2012, 16:34:33 »
Salve , prima di tutto ringrazio questo forum .
Sono un cittadino italiano e mia mamma e una cittadina tunisina , voglio farla avere un visto a lungo termine con entrate multipla  cosi evita ogni volta le code in consolato che per una anziana di 80 anni non va bene
la mia domanda e :
che tipo di visto posso fare visto che lei e madre di un cittadino italiano ?
voglio essere informato perche non so come muovermi visto che ogni volta devo preparare un casino di documenti per farla avere il visto ma adesso sono cittadino italiano e penso spero che non sbaglio e tutto piu facile di prima.
in attesa di una vostra risposta distinti saluti.

Re:visto d'ingresso per familiare di cittadino italiano
« Risposta #1 il: 21 Novembre 2012, 18:43:14 »
Salve , prima di tutto ringrazio questo forum .
Sono un cittadino italiano e mia mamma e una cittadina tunisina , voglio farla avere un visto a lungo termine con entrate multipla  cosi evita ogni volta le code in consolato che per una anziana di 80 anni non va bene
la mia domanda e :
che tipo di visto posso fare visto che lei e madre di un cittadino italiano ?
voglio essere informato perche non so come muovermi visto che ogni volta devo preparare un casino di documenti per farla avere il visto ma adesso sono cittadino italiano e penso spero che non sbaglio e tutto piu facile di prima.
in attesa di una vostra risposta distinti saluti.

Va chiesto un visto turistico speciale per familiare di cittadino UE,sensi dlgs.30/2007.
Saluti

Re:visto d'ingresso per familiare di cittadino italiano
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2012, 20:20:56 »
mi permetti se ti corrego  il visto va chiesto x il  mottivo è^ famigliari a seguito^ (racongiungemento famigliari)

è tutto facile ho portato miei poco tempo fa ...hanno preso la carta di soggiorno mottivi famigliari

saluti

Re:visto d'ingresso per familiare di cittadino italiano
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2013, 14:12:57 »
ti convienne chiedere un visto per ricongiungimento famigliare

NOTA DEL MODERATORE maxytorino :

Questo signore che si denomina "consulente" e che afferma di essere avvocato, non è avvocato in Italia perché non ha tuttora superato gli esami a lui imposti per ottenere il riconoscimento in Italia della sua laurea in giurisprudenza di Marrakech. Vedi il decreto seguente:

Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 luglio 2011
Riconoscimento, al sig. Chentouf Brahim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a El Youssoufia (Marocco) cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente Sig. Chentouf e' in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso 1' Universita' Kadi Ayad di Marrakech nella sessione giugno 1998;
Considerato che e' iscritto presso 1'Ordine degli Avvocati di Tangeri dal 29 gennaio 2003;
Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 206/2007;
Ritenuto che il riferimento al percorso formativo analogo debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1 aprile 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Considerato che il sig. Chentouf Brahim e' in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lucca in data 21 giugno 2010 con scadenza il 20 giugno 2012 per lavoro subordinato;
Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al Sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a El Youssoufia (Marocco), cittadino marocchino, e' riconosciuto il titolo professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'arrt. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1 ) diritto penale, 2 ) diritto civile 3 ) diritto costituzionale, 4 ) diritto commerciale, 5 ) diritto del lavoro, 6 ) diritto amministrativo, 7 ) diritto processuale civile, 8 ) diritto processuale penale, 9 ) diritto internazionale privato, 10 ) deontologia e ordinamento forense.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine 'iscrizione all'albo degli avvocati.

« Ultima modifica: 07 Marzo 2013, 22:37:41 da maxytorino »