Scusami ma questa affermazione mi sembra errata, infatti la lettera di invito ha la funzione di sostituire la prenotazione alberghiera e non implica nessuna responsabilità civile e penale, ed in oltre per i mezzi di susistenza c'è l'apposita tabella che determina quanto dovrà dimostrare di avere in denaro o simili da poter spendere agni giorno, quando dico simili faccio proprio riferimento alla fideussione, poi è sicuramente discutibile come dici che alcune ambasciate considerino solo quest'ultima e non altri mezzi finanziari.
Non é errata e mi dispiace che non rispetti il Regolamento del forum facendomi perdere piú tempo di quello indispensabile per informare ed orientare gli utenti che chiedono. Il Regolamento UE, come spiegato innumerevoli volte é legge per tutti gli Stati membri ed aderenti a Shengen, al contrario di una Direttiva UE, che da indicazioni generali e che ogni Stato ha il dovere di trasformare in propria legge attraverso gli organi Parlamentari di ogni Stato in osservanza dei suddetti principi generali dettati dalle Direttive.
Per l'esattezza e nel caso in questione, non sto dando un parere, bensí riportando il Regolamento UE 810-2009, ex art. Articolo 21, Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio, comma 4 e 5, ''Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso, il consolato verifica:
commi 1, 2 e 3, Omissis.......
4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.
5. La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.''
Per cui le tue affermazioni sono totalmente fuori contesto e veramente sfuorvianti. L'invito, formulario ministeriale, puó sostituire una prenotazione alberghiera o rafforzare la garanzia di non dare visti pericolosi all'immigrazione clandestina e comporta una responsabilitá civile ed o penale (tanto é vero che riporta la dicitura: ''consapevole delle conseguenze previste dall’art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche''.
Se leggi l'art 12 citato e sottoscritto dall'invitante detta: ''Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.''.
IN quanto poi alle altre responsabilitá civili ed o penali, per tua conoscenza, nel modulo da compilare e firmare da parte dell'invitante, cittadino italiano o UE, o extracomunitario provvisto di regolare PDS o CDS detta:
Il sottoscritto dichiara inoltre
... omissis... di farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno; di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il richiedente; (eventuale) di aver già messo a disposizione in favore del richiedente, a titolo di garanzia economica, sotto forma di “fideiussione bancaria” (della quale allego l’originale), la somma di euro……………………………….presso l’Istituto bancario …………………………..agenzia n……………, sita in ………………………
Come vedi esiste e come una responsabiltá dell'invitante e la fideiussione é tra parentesi nello stesso modulo (eventuale) quindi non obbligatoria ed eventualmente solo rafforzativa. Ancor peggio dici e mi correggi quando lo stesso modulo continua scrivendo: ''Il/La sottoscritto/a, in caso di esito positivo della richiesta di visto presentata dal/la cittadino/a straniero/a, provvederà a 1) fornirgli/le alloggio presso la propria abitazione sita in via ………………………n…………………………c.a.p…………………………tel……………….
2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all’assistenza medico-sanitaria da parte del/la cittadino/a straniero/a, laddove questi non abbia una propria copertura (polizza assicurativa ovvero convenzione bilaterale fra Italia e Paese d’origine)
3) comunicare all’autorità di P.S. di zona, la presenza dello/a straniero/a ospitato presso la propria abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche
4) assicurare il suo rientro nel Paese di origine entro i termini previsti dal visto d’ingresso, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68 del 28.05.2007.
Quest'ultimo punto 4) in particolare, comporta una responsabilitá che spesso le persone non sanno, perché compilano e firmano, senza leggere attentamente a cosa va incontro ed alle responsabiltá che ha. Mi auguro che non replichi, altrimenti mi costringiad ammonirti e sottorti ad eventuale ban temporaneo o permanente.