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entrare in italia senza visto

entrare in italia senza visto
« il: 27 Dicembre 2012, 15:23:00 »
buongiorno a tutti. prima di tutto auguri e felice anno nuovo pieno di gioia e d'amore.  ho sentito in giro che dicono che un straniero sposato un cittadino italiano puo entrare in italia solo con il passaporto e certificato di matrimonio. volevo sapere se questa facenda e vera. aspetto la vostra risposta. cioa e grazie mille.

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2012, 16:43:03 »
buongiorno a tutti. prima di tutto auguri e felice anno nuovo pieno di gioia e d'amore.  ho sentito in giro che dicono che un straniero sposato un cittadino italiano puo entrare in italia solo con il passaporto e certificato di matrimonio. volevo sapere se questa facenda e vera. aspetto la vostra risposta. cioa e grazie mille.

Sí,in virtú del decreto 89 del 23-06-2011,convertito in legge dalla 129 del 02-08-2011.Peró il vettore dev'essere italiano e la frontiera pure in quanto solo alcuni paesi Schengen lasciano passare senza visto i familiari di cittadino UE.
Saluti

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #2 il: 18 Gennaio 2013, 21:38:11 »
ma vale per tutti i paesi non comunitari questa cosa????:o

DEG

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2013, 19:38:09 »

ma vale per tutti i paesi non comunitari questa cosa????:o

Salve vicky83.

Io ho un dubbio :-\, perchè il decreto 89 del 23-06-2011 non ha modificato il comma 2) del art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.30 che dice:

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

Ma non sono esperto. Bisogna aspettare il parere dei esperti qui.
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2013, 20:51:12 da DEG »

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #4 il: 23 Gennaio 2013, 16:03:49 »
Sí,in virtú del decreto 89 del 23-06-2011,convertito in legge dalla 129 del 02-08-2011.Peró il vettore dev'essere italiano e la frontiera pure in quanto solo alcuni paesi Schengen lasciano passare senza visto i familiari di cittadino UE.
Saluti
ecco aveva gia risposto un esperto ..

DEG

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2013, 18:32:45 »
ecco aveva gia risposto un esperto ..

È vero :), ma allora come interpretare il comma 2) del art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.30  :-\?

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2013, 18:44:26 »
...in effetti mi sembrava strano, in quanto tempo rilasciano il visto per ricongiungimento familiare per coniuge? e quali sono i motivi del diniego?

grazie mille

DEG

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2013, 18:58:39 »

...in effetti mi sembrava strano, in quanto tempo rilasciano il visto per ricongiungimento familiare per coniuge? e quali sono i motivi del diniego?

grazie mille




Ciao vicky83 :),

Devo dire che io non sono sicuro. Mi piacerebbero una seconda confirma da Barranqueño.
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2013, 19:00:36 da DEG »

DEG

Re:entrare in italia senza visto
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2013, 17:59:39 »
Mi piacerebbe avere il parere di persone che sono in grado di interpretare i testi legislativi. Questo, per chiarire se davvero i familiari di cittadini italiani hanno il diritto di entrare in Italia senza visto. Prima, pubblico l'articolo 2 che definisce i familiari. Poi l'articolo 5. che si occupa del diritto di ingresso e, infine, l’articolo 6. (cosi modificato per la legge 129 del 02-08-2011) che si occupa del diritto di soggiorno. Ci sono articoli del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.


Art. 5.
Diritto di ingresso


1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.


Art. 6.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi



1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita'. che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.  (all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse)

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.