Il coniuge del cittadino italiano (per nascita o naturalizzato) può richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari, stante la coesione con coniuge di nazionalità italiana. Questo diritto si basa sull'art. 19 del Testo Unico dell'Immigrazione e sull'art. 28 del Dpr 394/1999.
La prima norma, infatti, al numero 2 prevede che "Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: "omissis.... c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado, o con il coniuge, di nazionalità italiana".
A sua volta, l'art. 28 del regolamento di attuazione del Testo Unico, denominato "Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento", precisa: "Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: …… omissis.... b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico".
Pertanto, salvo che l'interessato non sia stato respinto per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Testo Unico, non potrà essergli negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, laddove richieda in Questura la coesione con coniuge di nazionalità italiana. Naturalmente sarà necessario allegare all'istanza i documenti richiesti, primo tra tutti l'atto di matrimonio (se celebrato all'estero, tradotto in italiano e legalizzato dalla competente autorità consolare italiana).
Avv. Francesco Boschetti