la mia donna è rumena, ha il contratto di lavoro ma non può avere la residenza perchè la il certificato di nascita vecchio. che fare?
il consolato più vicino è a 500 km.
grazie.
I gentili signori del comune dovrebbero sapere che per la legge italiana,un certificato di nascita non scade mai,inoltre essendo comunitaria può autocertificare...chieda che mettano per iscritto ai sensi dpr.396/2000 del perchè un certificato di nascita scadrebbe...
Saluti
Scusi Barranqueno, è verissimo che i Comunitari possono autocertificare (ed anche gli extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno), ma in questo caso specifico del cert. di nascita la signora non può farlo in quanto l'atto giace nel Comune Rumeno. Ricordo che si possono autocertificare solo fatti e stati i cui atti sono depositati presso PA Italiane, ciò vale anche per i Cittadini. Giusto per completezza.
Si proceda a insistere col certificato di nascita "vecchio" chiedendo per iscritto le motivazioni del rifiuto.
Ciao
WR
Salve Whiter.,
A me sembrava che per atti di stato civile depositati presso PA comunitarie,si potesse autocertificare,grazie al trattato di Maastricht.
Dal sito di un comune italiano:
"Autocertificazione,come si ottiene:
Il cittadino può ritirare presso l’ufficio il modulo.
Si precisa che la dichiarazione sostitutiva di certificazione si può effettuare anche su un semplice foglio di carta firmata dall’interessato davanti al dipendente addetto, senza autentica della firma e senza bollo.
E’ possibile inviare l’autocertificazione per posta, fax, o farla consegnare agli uffici della pubblica amministrazione da altri, allegando fotocopia non autenticata di valido documento di identità.
La pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi sono abbligati ad accettare l’autocertificazione. Il rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Per i privati accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
PER IL CITTADINO COMUNITARIO si applicano le stesse modalità previste per il cittadino italiano.IL CITTADINO NON COMUNITARIO può avvalersi dell’autocertificazione solo se legalmente dimorante in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.
Il cittadino straniero non può autocertificare lo stato civile se il fatto è avvenuto all’estero, es. nascita, matrimonio (T.U. 445/2000 art.3)."
Secondo il trattato di Maastricht,un cittadino comunitario non può essere definito "straniero".
Saluti