Diniego rilascio visto d'ingresso per turismo
Ordinanza n. 1232 del 27 marzo 2012 Consiglio di Stato
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10258 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 03338/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 03338/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO VISTO D'INGRESSO PER TURISMO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri e di Ambasciata d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per l’appellante l’avvocato Giovanni Carlo Parente;
Preso atto dei chiarimenti offerti dall’Amministrazione, conformemente a quanto richiesto dalla Sezione con l’ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2012, n. 484;
ritenuto pertanto che:
il diniego del visto di ingresso risulta essere fondato su una delle ragioni indicate dall’art. 5, co. 1, lett. e), del Regolamento CE 562/2006, sicché appare irrilevante l’attestata assenza del nominativo dell’appellante nella banca dati S.I.S. costituita presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, circostanza che invece atterrebbe alla diversa previsione della lett. d) dello stesso art. 5, co. 1, del citato Regolamento CE;
l’Amministrazione sembra perciò avere fatto corretta applicazione dell’art. 4, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
comunque non è dimostrato il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile che discenderebbe all’appellante dal rinvio al merito della decisione della controversia;
non si ravvisano dunque i presupposti necessari per accordare la misura cautelare richiesta;
sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10258/2011).
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)