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corte costituzionale sentenza n. 172 depositata il 4 luglio 2013

Corte Costituzionale: Illegittimi i requisiti di anzianità di residenza e del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti per l’accesso ad una prestazione sociale per persone non autosufficienti Bocciata una normativa  della provincia autonoma di  Trento

Con la sentenza n. 172 depositata il 4  luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge della Provincia Autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (art. 9 c. 1), che aveva introdotto un requisito di anzianità di residenza triennale nel territorio della Provincia autonoma di Trento ai fini dell’accesso ad un “assegno di cura” a favore delle persone non autosufficienti, così come aveva limitato l’accesso  degli stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE a tale prestazione sociale, prevedendone la fruizione soltanto a quelli titolari del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma, la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento, oramai consolidato, secondo cui la valutazione della  legittimità di una disparità di trattamento tra cittadino e straniero deve essere effettuata secondo il canone della ragionevolezza, al fine cioè di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissione al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e definiscono la ratio ovvero lo scopo e le finalità del beneficio (sentenza Corte  Cost. n. 432/2005). In altre parole, non è possibile presumere che gli stranieri immigrati nel territorio regionale da meno di cinque anni, versino in uno stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni., per cui l’unico criterio di riferimento rimane quello di cui all’art. 41 del T.U. immigrazione, che prevede il requisito ai  fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale del requisito del permesso di soggiorno della durata di  almeno un anno. Tali concetti erano stati già espressi dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce precedenti (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013, sentenza n. 133/2013).
Riguardo all’anzianità di residenza, la Corte Costituzionale ribadisce che tale  requisito differenziale   non appare  pure rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario, non risultando una correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e di bisogno, riferibili alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto della provvidenza sociale in questione.



fonte: ASGI
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luogabri