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Assegno per tre figli minori

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Assegno per tre figli minori
« il: 16 Ottobre 2013, 20:33:43 »
Con l’approvazione della Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (Legge Europea), viene riconosciuta, se ne ricorrono tutte le condizioni, la possibilità di ottenere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, anche ai cittadini extracomunitari residenti.

 La procedura di infrazione cui è stata sottoposta l’Italia (procedura 2013/4009), ha portato il legislatore a recepire la Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo introducendo una modifica all’art. 65 comma 1 dela Legge 448/1998.

La nuova formulazione dell’art. 65 comma 1 della L. n. 448 del 23.12.1998, è la seguente:

 “1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui …”

 E’ possibile quindi ottenere il beneficio dell’”Assegno al nucleo con almeno tre figli minori” anche per i nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e da familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Restano invariate le altre condizioni che di seguito vengono sinteticamente riepilogate.

 La domanda per il beneficio deve essere presentata, indifferentemente da uno dei due genitori, al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno; ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31.01.2014.

 I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; se la stessa viene presentata nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, il richiedente deve fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

 L’assegno, per il 2013 è pari ad € 139,49 mensili, per un periodo massimo di dodici mesi, e tredici mensilità, ovvero per il numero di mesi in cui nel nucleo risultano presenti almeno 3 figli minori.

 Per l’anno 2013 il valore dell’ISE da non superare per il diritto al beneficio è pari a € 25.108,71 ed è valido per il nucleo base di riferimento con 5 componenti.