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CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 maggio 2013, n. 10460

Assegno sociale all' extracomunitario anche se titolare del solo permesso di soggiorno - dimora in Italia anche se non continuativa

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino rigettava la domanda di C. R. nei confronti dell'Inps, per ottenere l'assegno di sociale di cui all'art. 3 comma 6 legge 335/95, richiesto con domanda amministrativa presentata il primo aprile 2007. La Corte territoriale, premesso che il ricorrente era titolare della carta di soggiorno a tempo indeterminato dal 21.6.2004, affermava che per gli stranieri la prestazione richiesta ha come presupposto la effettiva e stabile dimora in Italia, non essendo quello in esame stato incluso, dalla normativa europea, tra i benefici esportabili.

Aggiungeva la Corte che questi elementi, nonché il possesso della residenza a Novara dal gennaio 2007, presso la casa del figlio, non era sufficienti a configurare il requisito della stabile dimora in Italia prima della domanda amministrativa, risultando lungamente assente dall'Italia tra il 2003 e il Aa/ 2007, ed anche successivamente, il che portava a ritenere che di fatto avesse mantenuto la residenza in Marocco, dove godeva di pensione ed aveva la moglie era proprietaria di una casa. Citavano poi i Giudici d'appello l'art. 20 comma 10 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, il quale stabilisce che dal 1.1.2009 l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che gli stessi abbiano soggiornato nel territorio nazionale in via continuativa per almeno dieci anni. Avverso detta sentenza il soccombente ricorre insistendo nell'affermare la prova della stabile residenza in Italia L'Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

1. Si rileva in primo luogo che la legge 335/95 art. 3 comma 6 ha introdotto l'assegno sociale ( in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia.

Successivamente però l'art. 39 della legge 40/98 ha disposto al primo comma che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."

Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Infatti con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che " al legislatore è consentito "subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini". Ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 0187 del 2010 ha affermato " È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n, 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità - costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua , che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini. "

3. Come sottolineato in ricorso, l'esistenza della carta di soggiorno dal 2004, il certificato di residenza a Novara nella casa del figlio dal 2007, l'intervento chirurgico presso l'ospedale di Novara del 2006, non potevano non dimostrare il requisito della stabile, ancorché non continuativa residenza in Italia.

4. La sentenza impugnata si è invero fondata, per rigettare la domanda, sulla mancata prova della stabile residenza in Italia, ritenendo questo elemento prescritto dall'art. 20 comma 10 del di 112/2008 convertita in legge 133/2008, che recita " 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. "

Il rilievo è infondato, in quanto questo requisito vale solo dal primo gennaio 2009, mentre, come già rilevato, la domanda amministrativa era stata proposta nell'aprile 2007, quando questa prescrizione non era ancora in vigore.

5. Questa Corte con la sentenza n. 14733 del 05/07/2011 ha affermato " Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.l 1 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani. "

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che accerterà la esistenza delle condizioni reddituali.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.
Saluti
luogabri

Re:CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 maggio 2013, n. 10460
« Risposta #1 il: 12 Maggio 2013, 18:46:23 »
Ottimo intervento! Molto informativo!

Mi augurerei che tutti quelli che scrivono lo facessero, come fa luogabri, a scopi informativi, inserendo informazioni nuove ed utili.
Laureato in ingegneria a Torino
Laureato in economia ad Hagen
Specialista in Diritto di cittadinanza
Sostenitore dei Diritti Umani
Critico delle religioni, già incaricato regionale dell' IBKA
Sostenitore della psicoanalisi
Attivista contro gli abusi della psichiatria
Lingue: DE, FR, IT, EN, SP, NL

Action

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Re:CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 maggio 2013, n. 10460
« Risposta #2 il: 13 Maggio 2013, 17:02:49 »
Finalmente.Era da 3 anni che aspettavo una sentenza del genere.Grazie luogabri