Corte Costituzionale: Illegittimo un requisito di anzianità di residenza per l’accesso degli stranieri di Paesi terzi a prestazioni sociali Bocciata la legislazione regionale del Trentino-Alto Adige sull’assegno familiare. Con la sentenza n. 133 depositata il 7 giugno 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (art. 3 c. 3), che aveva introdotto una distinzione tra cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari ai fini dell’erogazione dell’assegno regionale per il nucleo familiare, condizionando per i secondi la corresponsione del beneficio ad un requisito di residenza in regione da almeno cinque anni. La Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento, oramai consolidato, secondo cui la valutazione della legittimità di una disparità di trattamento tra cittadino e straniero deve essere effettuata secondo il canone della ragionevolezza, al fine cioè di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissione al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e definiscono la ratio ovvero lo scopo e le finalità del beneficio (sentenza Corte Cost. n. 432/2005). Al riguardo, la Corte Costituzionale ribadisce che un requisito differenziale fondato sull’anzianità di residenza non appare rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario, non risultando una correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e di bisogno, riferibili alla persone, che costituiscono il presupposto delle provvidenze sociali in questione. In altre parole, non è possibile presumere che gli stranieri immigrati nel territorio regionale da meno di cinque anni, versino in uno stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni. Tali concetti erano stati già espressi dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce precedenti (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013).
fonte: ASGI