Faccio un riepilogo sommario delle tesi (da mettere in ordine logico) che io intenderei sostenere per dimostrare che il provvedimento di rigetto è illegittimo e/o nullo.
a) lo juris communicatione della domanda di cittadinanza per matrimonio fa partire il diritto dalla domanda stessa (Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-1993, n. 7441);
b) che poiché nella legge 94/2009 nulla si precisa, con riferimento alle istanze presentate prima dell’8 agosto 2009 che non hanno maturato i due anni di residenza in Italia dal matrimonio, sulle modalità di un possibile rigetto è da ritenere che tale circostanza non sia da considerare come un requisito di legge suscettibile di portare al respingimento della istanza;
c) che è stata emessa in proposito e con straordinaria tempestività una circolare del Ministero dell’Interno del 6.08.2009 prot. 10.652 riguardante le variazioni normative introdotte dalla legge 94/2009 indicando che le istanze per le quali non sia ancora decorso il termine biennale previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 “ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.”;
d) che nella dottrina giuridica corrente un diritto soggettivo non può certo definirsi pieno o parziale, ma si può solo discutere se c’è o non c’è; Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto (sentenza TAR Lazio 2007 n. 610/2006);
e) che in data 31 agosto 2009 è stata emessa dallo stesso Ministero dell’Interno la circolare prot. 5.377, riguardante sempre le variazioni normative introdotte dalla legge 94/2009 per altri ambiti, in cui, al contrario di quanto indicato al punto c), si afferma: “Nell’osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio.”.
f) che comunque le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze di Corte di Cassazione;
g) che nel caso di acquisizione della cittadinanza per matrimonio il diritto soggettivo nasce dal matrimonio stesso o in via subordinata dalla presentazione della relativa istanza, tanto è vero che all’art. 5 della legge si scriveva prima delle variazioni normative “acquista” la cittadinanza italiana e non “può essere concessa” (come per esempio all’art. 9);
h) che l’art. 8 della legge n. 91/1992 precisa che le uniche cause ostative all’accoglimento dell’istanza sono quelle di cui all’art. 6 (sicurezza nazionale) e non certo altre che il legislatore avrebbe potuto esplicitare;
i) che la Prefettura non è legittimata ad inoltrare un eventuale preavviso di rigetto ed il rigetto stesso, ma semmai lo sarebbe il Ministero dell’Interno, tenuto conto che la Prefettura doveva per legge, entro 30 giorni dall’istanza (art. 2 della legge 362/1994), aver già provveduto all’inoltro della pratica al Ministero; Peraltro, se il conferimento della cittadinanza deve avvenire con decreto presidenziale, l'eventuale diniego sull'istanza proposta è pronunciato dal Ministro dell'Interno con proprio decreto motivato, in presenza delle cause ostative di cui all'art. 2 (Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-1993, n. 7441).
j) che, esistendo il limite temporale di cui al comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992, in cui si stabilisce che trascorsi due anni dalla istanza non può più essere emesso decreto di rigetto, il legislatore ha voluto stabilire un termine massimo relativo alla trattazione di pratiche particolarmente complesse, che non è certo quello medio o minimo, e che quindi non si capisce perché una procedura di acquisizione della cittadinanza italiana debba avere tempi superiori ai 90 giorni (come indicato nella legge n. 241 del 1990);
k) che la sottoscritta avrebbe potuto ben vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana prima dell’8 agosto 2009, così come peraltro è avvenuto in tempi di molto inferiori per diversi sportivi famosi;
l) che la situazione familiare in cui uno dei coniugi è italiano e l’altro straniero è difficile e fortemente discriminante, sia nei confronti delle altre famiglie interamente italiane, sia tra gli stessi coniugi;
m) che la norma che posticipa a due anni la possibilità di presentare istanza di acquisizione della cittadinanza italiana è comunque chiaramente contraria all’art. 29 della Costituzione Italiana in quanto non vi sarebbe parità giuridica fra i coniugi per un periodo lunghissimo, ma è anche contraria per analoghi motivi alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, Protocollo 7, art. 5 non essendovi uguaglianza di diritti;
n) che le variazioni normative che impongono il pagamento di un diritto di 200 euro, con l’aggiunta del rifacimento dei documenti stranieri che scadranno (cosa che può comportare un rientro nella nazione di origine dello straniero), nonché l’aggiunta di documenti italiani in bollo in quanto non più autocertificabili, (che fa regredire i passi avanti fatti dal paese in materia di semplificazione amministrativa), comportando costi complessivi che possono facilmente raggiungere anche i 1.000 euro, non fanno che aumentare le discriminazioni fra coppie miste e famiglie composte di soli italiani;
o) la comunicazione della Prefettura non contiene un puntuale rigetto delle contestazioni affettuate, ma riepiloga solo i motivi in base al quale la Prefettura ha adottato il provvedimento, con ciò vanificando di fatto l'efficacia per l'tente dell'art. 1o bisi della 241 del 1990. Come dire: l'utente contesta con vaidi motivi, ma l'ufficio se ne infischia totalmente come se l'utente non avesse indicato nulla.
Si aggiungano le considerazioni sul "Tempus regit actum" riportate sul prossimo post.
Si accettano altri suggerimenti,