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Tesi da sostenere

Amedeo

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Tesi da sostenere
« il: 02 Luglio 2010, 16:32:56 »
Faccio un riepilogo sommario delle tesi (da mettere in ordine logico) che io intenderei sostenere per dimostrare che il provvedimento di rigetto è illegittimo e/o nullo.

a) lo juris communicatione della domanda di cittadinanza per matrimonio fa partire il diritto dalla domanda stessa (Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-1993, n. 7441);

b) che poiché nella legge 94/2009 nulla si precisa, con riferimento alle istanze presentate prima dell’8 agosto 2009 che non hanno maturato i due anni di residenza in Italia dal matrimonio, sulle modalità di un possibile rigetto è da ritenere che tale circostanza non sia da considerare come un requisito di legge suscettibile di portare al respingimento della istanza;

c) che è stata emessa in proposito e con straordinaria tempestività una circolare del Ministero dell’Interno del 6.08.2009 prot. 10.652 riguardante le variazioni normative introdotte dalla legge 94/2009 indicando che le istanze per le quali non sia ancora decorso il termine biennale previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 “ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.”;

d) che nella dottrina giuridica corrente un diritto soggettivo non può certo definirsi pieno o parziale, ma si può solo discutere se c’è o non c’è; Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris  communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto (sentenza TAR Lazio 2007 n. 610/2006);

e) che in data 31 agosto 2009 è stata emessa dallo stesso Ministero dell’Interno la circolare prot. 5.377, riguardante sempre le variazioni normative introdotte dalla legge 94/2009 per altri ambiti, in cui, al contrario di quanto indicato al punto c), si afferma: “Nell’osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio.”.

f) che comunque le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze di Corte di Cassazione;

g) che nel caso di acquisizione della cittadinanza per matrimonio il diritto soggettivo nasce dal matrimonio stesso o in via subordinata dalla presentazione della relativa istanza, tanto è vero che all’art. 5 della legge si scriveva prima delle variazioni normative “acquista” la cittadinanza italiana e non “può essere concessa” (come per esempio all’art. 9);

h) che l’art. 8 della legge n. 91/1992 precisa che le uniche cause ostative all’accoglimento dell’istanza sono quelle di cui all’art. 6 (sicurezza nazionale) e non certo altre che il legislatore avrebbe potuto esplicitare;

i) che la Prefettura non è legittimata ad inoltrare un eventuale preavviso di rigetto ed il rigetto stesso, ma semmai lo sarebbe il Ministero dell’Interno, tenuto conto che la Prefettura doveva per legge, entro 30 giorni dall’istanza (art. 2 della legge 362/1994), aver già provveduto all’inoltro della pratica al Ministero; Peraltro, se il conferimento della cittadinanza deve avvenire con decreto presidenziale, l'eventuale diniego sull'istanza proposta è pronunciato dal Ministro dell'Interno con proprio decreto motivato, in presenza delle cause ostative di cui all'art. 2 (Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-1993, n. 7441).

j) che, esistendo il limite temporale di cui al comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992, in cui si stabilisce che trascorsi due anni dalla istanza non può più essere emesso decreto di rigetto, il legislatore ha voluto stabilire un termine massimo relativo alla trattazione di pratiche particolarmente complesse, che non è certo quello medio o minimo, e che quindi non si capisce perché una procedura di acquisizione della cittadinanza italiana debba avere tempi superiori ai 90 giorni (come indicato nella legge n. 241 del 1990);

k) che la sottoscritta avrebbe potuto ben vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana prima dell’8 agosto 2009, così come peraltro è avvenuto in tempi di molto inferiori per diversi sportivi famosi;

l) che la situazione familiare in cui uno dei coniugi è italiano e l’altro straniero è difficile e fortemente discriminante, sia nei confronti delle altre famiglie interamente italiane, sia tra gli stessi coniugi;

m) che la norma che posticipa a due anni la possibilità di presentare istanza di acquisizione della cittadinanza italiana è comunque chiaramente contraria all’art. 29 della Costituzione Italiana in quanto non vi sarebbe parità giuridica fra i coniugi per un periodo lunghissimo, ma è anche contraria per analoghi motivi alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, Protocollo 7, art. 5 non essendovi uguaglianza di diritti;

n) che le variazioni normative che impongono il pagamento di un diritto di 200 euro, con l’aggiunta del rifacimento dei documenti stranieri che scadranno (cosa che può comportare un rientro nella nazione di origine dello straniero), nonché l’aggiunta di documenti italiani in bollo in quanto non più autocertificabili, (che fa regredire i passi avanti fatti dal paese in materia di semplificazione amministrativa), comportando costi complessivi che possono facilmente raggiungere anche i 1.000 euro, non fanno che aumentare le discriminazioni fra coppie miste e famiglie composte di soli italiani;

o) la comunicazione della Prefettura non contiene un puntuale rigetto delle contestazioni affettuate, ma riepiloga solo i motivi in base al quale la Prefettura ha adottato il provvedimento, con ciò vanificando di fatto l'efficacia per l'tente dell'art. 1o bisi della 241 del 1990.  Come dire: l'utente contesta con vaidi motivi, ma l'ufficio se ne infischia totalmente come se l'utente non avesse indicato nulla.

Si aggiungano le considerazioni sul "Tempus regit actum" riportate sul prossimo post.

Si accettano altri suggerimenti,
« Ultima modifica: 02 Luglio 2010, 16:46:55 da Amedeo »
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Re: Tesi da sostenere
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2010, 16:50:10 »
Eccellente riassunto, quasi un "prestampato" su cui impostare un ricorso.

Certo che però, nel caso personale (ovvero di mia moglie), il decreto prefettizio dice:

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno di data 18.05.2006, richiamata dalla successiva circolare del 24.06.2009, secondo le quali spetta alle Prefetture UTG dichiarare l'inammissibilità delle istanze di cittadinanza, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 10 bis della legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005.

con ciò contraddicendo (in virtù -ancora una volta- di una circolare) il fatto che il respingimento o il rigetto di un'istanza di cittadinanza per matrimonio debba essere fatto con deceto del Ministro per l'Interno.

Una vera e propria "Gardaland" per gli addetti ai lavori in materia legislativa e del diritto...

Enzo

Amedeo

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Re: Tesi da sostenere
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2010, 16:55:08 »
Invio come immagine.  Cliccare sopra per ingrandire.
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Re: Tesi da sostenere
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2010, 16:56:10 »
Ecco la seconda parte.
Amedeo

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nightwatch76

Re: Tesi da sostenere
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2010, 17:03:45 »
SECONDO IL PRINCIPIO DEL “TEMPUS REGIT ACTUM”
(C.Stato, IV, 30.09.2002 n.4994);
“La legittimità di un provvedimento amministrativo (quindi nel caso in specie decreto di concessione o diniego Cittadinanza) va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, non potendo quest’ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatisi successivamente alla sua emanazione (tempus regit actum: cfr. Cons.St.,VI, 20 maggio 1995 n.428; C.G.A., 18 ottobre 1996 n.358; Cons.St., V, 30 ottobre 1997 n.1209).”

a)   Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004 n.2984
“OGNI” “FASE” o “ATTO” del “PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO” riceve disciplina per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, delle disposizioni di legge e di regolamento VIGENTI alla data in cui ha avuto luogo ciascuna “SEQUENZA PROCEDIMENTALE”

b)   Consiglio di Stato, parere 440/2007
“l’applicabilità dello jus superveniens presuppone che il procedimento sia ancora in itinere. Anche in questa ipotesi, peraltro, l’applicazione della normativa sopravvenuta non è ancora scontata, in specie quando si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia; in tale ipotesi, invero, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, non anche per fasi già espletate e compiute.”

Ne consegue che il principio Tempus regit Actum vale per TUTTE LE FASI ( fase di iniziativa – fase istruttoria – fase dispositiva – fase integrativa dell’efficacia del procedimento amministrativo ) sì da trovare attuazione non soltanto in ordine al provvedimento che conclude la serie procedimentale ma anche riguardo agli atti che definiscono quelle singole fasi del procedimento che siano suscettibili di produrre effetti esterni o di costituire presupposto del provvedimento : ne deriva che ciascun elemento giuridico – per ciò che riguarda il regime della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti – va considerato sottoposto alla disciplina della norma del tempo in cui viene prodotto.

OLTRETUTTO:
 SI INFORMA CHE:


a.   L’INTERESSE LEGITTIMO E’ una “SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA ATTIVA”

b.   L’INTERESSE LEGITTIMO nel caso in specie è una “SITUAZIONE GIURIDICA CONSOLIDATA” poiché “Esso nasce con l’atto o col fatto con cui ha inizio la procedura, cioè con la costituzione del rapporto amministrativo.


SI RICORDA CHE


a)   la scrivente HA PRODOTTO IN DATA 29/12/2008 ATTO DI ISTANZA di richiesta di concessione della Cittadinanza ai sensi della LEGGE 91/92 con seguente acquisizione dell’interesse Legittimo (nel caso in specie interesse legittimo pretensivo) a vedersi riconoscere il provvedimento di concessione della Cittadinanza Italiana ai sensi della stessa Legge e quindi ai sensi dei requisiti da essa richiesta incluso quello dei sei mesi di residenza legale;

b)   Avendo la scrivente proceduto ad emettere ATTO DI ISTANZA di richiesta di concessione della Cittadinanza ai sensi della LEGGE 91/92 con seguente acquisizione dell’interesse Legittimo (nel caso in specie interesse legittimo pretensivo) a vedersi riconoscere il provvedimento di concessione non oltre 730 gg. dalla presentazione della stessa Istanza quindi NON OLTRE IL MESE DI DICEMBRE, 2010.

c)   Essendo la scrivente nella situazione di aver già acquisito una POSIZIONE GIURIDICA CONSOLIDATA poiché in possesso di tutti i requisiti legali richiesti compreso quello dei sei mesi di residenza legale;

SI RILEVA CHE


a)   Le motivazioni al rigetto addotte in notifica vanno contro l’Articolo 11 delle Preleggi (principio di irretroattività della legge)

b)   Nella Notifica ricevuta dalla prefettura si evince una manifesta intenzione di violazione della situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo della sottoscritta, la quale è immediatamente legittimata a ricorrere in giudizio; “ai sensi dell’art.24, Cost.” (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi), e sentenza della Corte di cassazione n.500/1999;

c)   che in accordo alla corrente giurisprudenza tale VIOLAZIONE è sanzionabile tra l’altro come “eccesso di potere”;

d)   nella Notifica ricevuta dalla Prefettura si evince una manifesta intenzione di violazione una VIOLAZIONE ed una palese erronea e scorretta applicazione del principio del Tempus regit Actum sanzionabile per “violazione di legge”,

nightwatch76

Re: Tesi da sostenere
« Risposta #5 il: 02 Luglio 2010, 17:05:59 »
Ecco la seconda parte.

te l'ho scritto io il principio del tempus regit actum

Amedeo

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Re: Tesi da sostenere
« Risposta #6 il: 02 Luglio 2010, 18:11:05 »
SECONDO IL PRINCIPIO DEL “TEMPUS REGIT ACTUM”
(C.Stato, IV, 30.09.2002 n.4994);
“La legittimità di un provvedimento amministrativo (quindi nel caso in specie decreto di concessione o diniego Cittadinanza) va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, non potendo quest’ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatisi successivamente alla sua emanazione (tempus regit actum: cfr. Cons.St.,VI, 20 maggio 1995 n.428; C.G.A., 18 ottobre 1996 n.358; Cons.St., V, 30 ottobre 1997 n.1209).”

La parte marcata in rosso, rileggendola bene, non appare favorevole alla tesi. 

Peraltro la causa di invalidità non è certo successiva, ma antecendente alla emanazione del provvedimento di rigetto.   Si parla di legittimità di un provvedimento (di diniego).

Gianfranco mi smentisca, ... per favore!!!

Un saluto,
Amedeo

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Re: Tesi da sostenere
« Risposta #7 il: 02 Luglio 2010, 18:15:57 »
Citazione
b)   Consiglio di Stato, parere 440/2007
“l’applicabilità dello jus superveniens presuppone che il procedimento sia ancora in itinere. Anche in questa ipotesi, peraltro, l’applicazione della normativa sopravvenuta non è ancora scontata, in specie quando si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia; in tale ipotesi, invero, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, non anche per fasi già espletate e compiute.”

va bene!!!   La Prefettura comincia ad acquisire i pareri.  Alcuni arrivano prima che entri in vigore il cambio di normativa ed altri dopo.   Per quelli che arrivano prima vale la norma precedente. Per quelli che arrvano dopo vale la norma successiva.   Il fatto è che la Prefettura ha per legge 30 giorni di tempo per inviare parere e fascicolo al Ministero.  Tempo che non ha rispettato, andando a finire nel range delle nuove norme.   Questo non dovrebbe avere legittimità.
Amedeo

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Re: Tesi da sostenere
« Risposta #8 il: 02 Luglio 2010, 18:19:38 »
Citazione
Ne consegue che il principio Tempus regit Actum vale per TUTTE LE FASI ( fase di iniziativa – fase istruttoria – fase dispositiva – fase integrativa dell’efficacia del procedimento amministrativo ) sì da trovare attuazione non soltanto in ordine al provvedimento che conclude la serie procedimentale ma anche riguardo agli atti che definiscono quelle singole fasi del procedimento che siano suscettibili di produrre effetti esterni o di costituire presupposto del provvedimento : ne deriva che ciascun elemento giuridico – per ciò che riguarda il regime della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti – va considerato sottoposto alla disciplina della norma del tempo in cui viene prodotto.

Continua a confermare che non sia questa la tesi da sostenere.

P.S. - Lo sapevo chi era l'autore, solo che la fretta mi ha fatto dimenticare la citazione!!!  Grazie per aver messo il tutto in formato testo.
Amedeo

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Re: Tesi da sostenere
« Risposta #9 il: 02 Luglio 2010, 22:46:21 »
Figurati era doveroso  :)

Tra le altre cose sto aspettando che mi risponda la prefettura, anche perchè come ti avevo detto ho dovuto far intervenire una persona che ha parlato direttamente con la responsabile di persona, e mi ha detto che la cosa dovrebbe essere risolta in modo positivo per quanto riguarda la richiesta di mia moglie, tra le altre cose ieri sera ho scritto una mail in prefettura alla signora che fa le veci della responsabile, la quale alle 8.26 mi ha risposto gentilmente che la pratica è in fase di definizione e quanto prima sarà notificato l'esito. Speriamo bene , e appena mi risponderanno posterò in questa sezione privata l'esito.

Saluti Ale