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Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato

Amedeo

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Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« il: 02 Luglio 2010, 18:30:58 »
Ho preso dal massimario per gli Uffici Immigrazione alcune prime indicazioni per questa tipologia di ricorso.

RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(CAPO III – D.P.R. N. 1199/1971)
L’impugnazione straordinaria è ammessa, a differenza di quella gerarchica, solo contro atti
definitivi; la normativa di riferimento è la seguente, limitata alle parti applicabili.

10.a)--Art. 8 -- Ricorso.
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso
straordinario da parte dello stesso interessato.

10.b)--Art. 9 --Termine – Presentazione.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi
giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita
notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante
notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio
ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale
data di presentazione.
L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al
quale riferisce.
Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per
presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre
ricorso incidentale.
Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina
l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato
e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Art.10. … omissis …

10.c)--Art. 11-- Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso,
istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si
riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente,
se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata
risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso
presso il Consiglio di Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.

10.d)--Art. 12 -- Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.
Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale
il ricorso è assegnato.
La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha
dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza
generale.
Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza
generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di
particolare importanza.
Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso
della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

10.e)--Art. 13 -- Parere su ricorso straordinario.
L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti
affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero
competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre
nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso
sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9,
quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata,
sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla
segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del
provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare,
esprime parere:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto,
salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il
ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità
sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il
ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato
il ricorso per altri motivi di legittimità.

10.f)--Art. 14 --Decisione del ricorso straordinario.
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato.
Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l’annullamento di atti
amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura
dell’amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle
medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le
spese sono a carico dell'amministrazione stessa.”

Art. 15 e seguenti …omissis

L’adempimento a carico della struttura periferica, per i casi di impugnazione straordinaria, è
limitato all’invio alla struttura centrale di una relazione contro deduttiva completa e tempestiva,
corredata di copia degli atti e dei documenti del procedimento; in particolare, occorre allegare la copia del decreto impugnato, completo della relazione di notificazione, per consentire la
valutazione preliminare sulla tempestività del ricorso.

E’ senz’altro opportuno curare l’invio delle controdeduzioni e della documentazione unitamente al
ricorso, senza attendere la specifica richiesta della Direzione Centrale, per esigenze di celerità.
Contestualmente, dovrà essere effettuata la valutazione sulla necessità di sospendere il
provvedimento impugnato, conformemente a quanto già rilevato in materia di ricorsi gerarchici:
ovvero, secondo una ragionata previsione circa l’esito del ricorso, in funzione delle evidenze
istruttorie disponibili e delle considerazioni in diritto, avanzate dal ricorrente.
In tale fase, occorrerà, doverosamente, esaminare l’adozione di eventuali iniziative di autotutela,
come evidenziato nella specifica sezione.
Il rapporto alla struttura centrale dovrà considerare le condizioni di ricevibilità (legate alla
tempestività del ricorso); di procedibilità (tipicamente, il difetto di interesse, in presenza di una
sopravvenuta revoca, rettifica, modifica del decreto iniziale); quelle di ammissibilità, correlate, in
genere, a precedente impugnazione in sede giurisdizionale, in violazione del principio di
alternatività e, quindi, le considerazioni di merito.
All’esito del procedimento, sarà cura della struttura periferica far notificare il Decreto
Presidenziale all’interessato, di regola al domicilio eletto presso il suo difensore.

DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI RICORSI GERACHICI E STRAORDINARI
(D.P.R. N. 642/1972)

11.a)--Verifica della corresponsione dell’imposta di bollo.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, integrato con il D.M. 20 agosto 1992 e le successive
disposizioni, assoggetta i ricorsi (gerarchici e straordinari) all’imposta di bollo, che deve essere
corrisposta (ordinariamente a mezzo marche) ogni quattro fogli, oltre che sulla procura al
difensore, che è, ai fini fiscali, considerata atto autonomo, in ragione di Euro 14,62 -. (Art. 3, parte
I, Tariffa Allegato A).
La struttura ricevente, qualora verifichi la mancata preventiva corresponsione dell’imposta, dovrà
attivarsi, al fine di evitare la responsabilità solidale nei confronti dell’erario, anche in relazione
alle conseguenti sanzioni.
L’atto redatto in violazione della norma, se presentato personalmente, potrebbe, opportunamente,
essere restituito con invito alla regolarizzazione; in caso di rifiuto o di trasmissione per
corrispondenza, dovrà essere inviato in originale all’Agenzia delle Entrate per l’applicazione
dell’imposta e delle sanzioni, curandone preventivamente l’estrazione di copia in carta libera da
inoltrare comunque alla Direzione Centrale per il seguito dell’istruttoria, senza indurre ritardi.

11.b)--Estratto della normativa relativa agli obblighi dei funzionari e delle sanzioni.
L’omessa verifica della corresponsione dell’imposta di bollo, oltre che a produrre pregiudizio
all’erario, è espressamente sanzionata, secondo le diposizioni che seguono, stabilite dal D.P.R. n.
642/1972.

Art. 19. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti
dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo,
i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in
deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o
enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del
presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere
inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o
segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro
(oggi Agenzia delle Entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del
deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo .

Art. 24. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.
L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o
registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.

Art. 31. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.
Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata
assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento
dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento
dell'accertamento della violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione
sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata
all'ufficio del registro.

CONCLUSIONI

Possono, in conclusione e per completezza, delinearsi ancora alcuni cenni in materia di
impugnazioni in sede giurisdizionale.
Gli adempimenti correlati alle impugnazioni davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali sono
curati dalle Avvocature Distrettuali dello Stato, per quanto riguarda la costituzione e la difesa in
giudizio; ancorché il soggetto intimato resti, di regola, il Ministero, in quanto dotato di personalità
giuridica, la struttura periferica resta coinvolta per la formulazione del rapporto contro deduttivo,
da redigere in analogia a quanto indicato per i ricorsi straordinari e da inviare tempestivamente
all’Avvocatura richiedente ed alla struttura centrale.
Trovano applicazione le considerazioni relative all’autotutela, mentre per quanto riguarda la
sospensione interinale dell’esecutorietà del provvedimento, provvede normalmente il Tribunale: ai
fini di una decisione favorevole all’Amministrazione, appare, tuttavia, indispensabile fornire il
rapporto in tempi estremamente ristretti.
Le impugnazioni devolute ai Tribunali Ordinari sono, analogamente, gestite dalle Avvocature
Distrettuali, spesso con delega a funzionari della struttura prefettizia territoriale, che potranno
svolgere le funzioni di rappresentanza, richiedendo e seguendo le istruzioni dell’organo delegante.
I ricorsi davanti ai Giudici di Pace non necessitano, com’è noto, di rappresentanza e difesa da
parte dell’Avvocatura dello Stato; i funzionari incaricati potranno sostenere le ragioni
dell’Amministrazione senza particolari vincoli o formalità, per la natura del giudizio e la
procedura semplificata che lo regola.
Amedeo

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Re: Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« Risposta #1 il: 05 Luglio 2010, 21:19:57 »
Ricorso straordinario al Capo dello Stato

È un ricorso amministrativo che viene proposto solo contro atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario; devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione); può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito (v. nota 1).

Se si è impugnato il provvedimenti davanti al TAR non si può fare il ricorso straordinario; se si è fatto il ricorso straordinario non si può ricorrere al TAR.

- Termine: Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

- Stesura: il ricorso va scritto su carta bollata, anche con applicazione di marche, e non occorre che sia firmato da un avvocato. Va redatto in due copie (oltre a quelle per eventuali controinteressati). Può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato per pericolo di danni gravi ed irreparabili.

- Presentazione: entro detti 120 giorni il ricorso deve essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che ha emanato l'atto, ad eventuali controinteressati; entro lo stesso termine l'originale del ricorso notificato deve essere depositato presso l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato e presso il ministero competente. Se l'atto non è riferibile ad un ministero, il ricorso va presentato alla Presidenza del consiglio dei Ministri. Il deposito va fatto nelle stesse forme previste per la presentazione dee i ricorso ordinario

- Decisione: L'istruzione del ricorso viene fatta dal Ministero. L'istruzione deve essere conclusa entro 120 giorni. Se il Ministero non adempie, il ricorrente deve notificare al Ministero competente domanda con cui chiede che il ricorso venga presentato al Consiglio di Stato per il parere. In caso di risposta negativa o silenzio l'interessato provvede a depositare direttamente copia del ricorso presso il CdS. Il CdS acquisiti, se necessario, ulteriori elementi, emette un parere che in sostanza è una sentenza di accoglimento o rigetto dei ricorso che viene emanata con decreto del Presidente della Repubblica. Come si vede il tempo minimo per la decisione è di circa un anno.

Attenzione: la pubblica amministrazione interessata può richiedere che il ricorso venga deciso in via giurisdizionale, con opposizione proposta entro 60 gg. dalla notifica del ricorso straordinario e notificata al ricorrente; il ricorrente che voglia procedere oltre non può fare altro che prendersi un avvocato e proporre ricorso al TAR, come ora espongo.

Impugnazione giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al giudice amministrativo che si chiama Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). La determinazione della competenza è un po' complicata; per gli atti emanati da autorità locali è competente il TAR della regione in cui opera l'autorità salvo che vengano impugnati anche atti con rilevanza generale (ad esempio un regolamento) poiché in questo caso diventa competente il TAR del Lazio; per quelli emanati da un ministero è competente il TAR del Lazio salvo che si tratti di atti i cui effetti si esplichino solo in ambito locale; se però viene impugnato un atto con rilevanza generale, riemerge la competenza del TAR del Lazio.

Non è richiesto che l'atto sia definitivo; quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo. Sono impugnabili solo gli atti che contengono una manifestazione di volontà dell'autorità; non i pareri che preludono alla decisione finale.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè: per incompetenza per violazione di legge (il caso più frequente derivante da erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione), per eccesso di potere (travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc.).

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Con il ricorso si può anche richiedere il risarcimento dei danni. Occorre essere assistiti da un avvocato.Costa caro, perciò fatevi fare un preventivo.
Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR. La parte deve poi richiedere con domanda scritta che si proceda alla discussione del ricorso.
La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (al Conisglio di Giustizia amministrativa in Sicilia).

(1) Ho trovato invece: I motivi di impugnazione possono riguardare vizi di legittimita' dell'atto (per eccesso di potere o incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto o per qualsiasi altra violazione di legge), oppure vizi di merito (inoppurtunita' dell'atto relativamente ad un fatto specifico).
« Ultima modifica: 05 Luglio 2010, 21:23:53 da Amedeo »
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Re: Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« Risposta #2 il: 05 Luglio 2010, 21:22:19 »
Il parere del Consiglio di Stato, prima delle modifiche introdotte con la L. n. 69/2009 era solo parzialmente vincolante nel senso che, ove il Ministero intendeva adottare una decisione diversa da quella proposta doveva ottenere una deliberazione conforme da parte del Consiglio dei Ministri. La decisione sul ricorso avveniva con decreto del Capo dello Stato. A seguito delle modifiche introdotte con la Legge n 69/2009, il parere del Consiglio di Stato è divenuto vincolante, sicchè parrebbero cadute le ultime remore teoriche per la configurazione del procedimento dinanzi al Capo dello Stato come avente natura giurisdizionale (con la conseguente proponibilità delle questioni preliminari di legittimità costituzionale e di conformità con l'ordinamento comunitario, nonchè, forse, con la conseguenza di ammettere l'ottemperanza della decisione).
 
Stante la natura non giurisdizionale della decisione (ma, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69/2009 al regime del parere del Consiglio di Stato, la questione potrebbe non essere più pacifica) ai fini dell'esecuzione della stessa non è ammesso il giudizio d'ottemperanza. Deve, dunque, procedersi con la messa in mora della PA e con l'eventuale impugnazione del silenzio rifiuto serbato sull'istanza. Ovvero, in caso di elusione del decreto del Presidente della Repubblica, è possibile agire davanti al G.A. per l'annullamento o la riforma del provvedimento elusivo viziato per eccesso di potere.
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Re: Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« Risposta #3 il: 20 Gennaio 2011, 17:47:57 »
Alcune domande sulle modalita' di presentazione del ricorso straordinario:
1)"il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente". Nel caso di rigetto della cittadinanza deve essere indirizzato (e notificato) solo al Ministero dell'Interno?
2) Cosa si intende sotto la dicitura "copia dell'atto impugnato" che bisogna allegare, tenendo presente che quello che ha in mano il ricorrente e' gia' per se stesso una "copia conforme" del decreto autenticata dal Mininterno? Si allega quella? Una fotocopia (a sua volta autenticata) di quella? Una semplice fotocopia?
3) E' necessario eleggere domicilio a Roma presso uno studio legale ai fini della presentazione di ricorso straordinario?
4) La marca da bollo si mette su ogni quattro pagine del testo del ricorso o anche su tutti gli allegati?
Grazie per un'eventuale risposta!

Amedeo

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Re: Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« Risposta #4 il: 20 Gennaio 2011, 17:54:31 »
Alcune domande sulle modalita' di presentazione del ricorso straordinario:
1)"il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente". Nel caso di rigetto della cittadinanza deve essere indirizzato (e notificato) solo al Ministero dell'Interno? Io ho inviato alla Presidenza, al Ministro ed al Prefetto.
2) Cosa si intende sotto la dicitura "copia dell'atto impugnato" che bisogna allegare, tenendo presente che quello che ha in mano il ricorrente e' gia' per se stesso una "copia conforme" del decreto autenticata dal Mininterno? Si allega quella? Una fotocopia (a sua volta autenticata) di quella? Una semplice fotocopia? Una semplice fotocopia ho allegato io.
3) E' necessario eleggere domicilio a Roma presso uno studio legale ai fini della presentazione di ricorso straordinario? No, secondo me.
4) La marca da bollo si mette su ogni quattro pagine del testo del ricorso o anche su tutti gli allegati?  Solo una marca ogni 4 pagine del ricorso.  Gli allegati sono esenti (secondo me).
Grazie per un'eventuale risposta!

un po' di risposte sopra, masecondo quanto ho fatto io, che potrebbe non corrispodere con quanto da fare.

Un saluto,
Amedeo

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Re: Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« Risposta #5 il: 20 Gennaio 2011, 17:56:42 »
Alcune domande sulle modalita' di presentazione del ricorso straordinario:
1)"il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente". Nel caso di rigetto della cittadinanza deve essere indirizzato (e notificato) solo al Ministero dell'Interno? Io ho inviato alla Presidenza, al Ministro ed al Prefetto.
2) Cosa si intende sotto la dicitura "copia dell'atto impugnato" che bisogna allegare, tenendo presente che quello che ha in mano il ricorrente e' gia' per se stesso una "copia conforme" del decreto autenticata dal Mininterno? Si allega quella? Una fotocopia (a sua volta autenticata) di quella? Una semplice fotocopia? Una semplice fotocopia ho allegato io.
3) E' necessario eleggere domicilio a Roma presso uno studio legale ai fini della presentazione di ricorso straordinario? No, secondo me.
4) La marca da bollo si mette su ogni quattro pagine del testo del ricorso o anche su tutti gli allegati?  Solo una marca ogni 4 pagine del ricorso.  Gli allegati sono esenti (secondo me).
Grazie per un'eventuale risposta!

un po' di risposte sopra, ma secondo quanto ho fatto io, che potrebbe non corrispodere con quanto da fare.

Si legga anche: http://www.tuttostranieri.org/forum/il-ricorso-al-decreto-di-rifiuto-per-retroattivita/il-ricorso-nella-versione-definitiva/

Un saluto,
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2011, 09:26:01 da Amedeo »
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Re: Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« Risposta #6 il: 20 Gennaio 2011, 20:39:52 »
Amedeo, grazie mille della risposta immediata!
Sarebbe interessante vedere le sentenze (decreti) dei ricorsi straordinari per la cittadinanza (non riesco per niente a ricavarle dal sito giustizia-amministrativa.it) e soprattutto sapere se qualcuno e' riuscito a vincere, ma putroppo si trovano solo quelle del TAR.
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2011, 20:48:13 da Micia78 »

Amedeo

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Re: Modalità di ricorso straordinario al Capo dello Stato
« Risposta #7 il: 21 Gennaio 2011, 09:27:24 »
Amedeo, grazie mille della risposta immediata!
Sarebbe interessante vedere le sentenze (decreti) dei ricorsi straordinari per la cittadinanza (non riesco per niente a ricavarle dal sito giustizia-amministrativa.it) e soprattutto sapere se qualcuno e' riuscito a vincere, ma putroppo si trovano solo quelle del TAR.

Il fatto è che ancora non sono uscite sentenze in proposito.  L'unica che ho visto è quella del TAR favorevole al richiedente la cittadinanza e citata nel ricorso.

Un saluto,
Amedeo

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