Ecco uno schema :
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
(presso il Ministero dell’Interno)
(ai sensi degli articoli 8 e seguenti D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)
del Sig. Giuseppe Dini, in proprio e nella sua qualità di coordinatore di gruppo delle guardie giurate WWF Marche, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. che, unitamente e disgiuntamente all’avv. lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente ricorso,
contro
la Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente p.t., con sede in Pesaro, Viale Gramsci, 4,
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione,
- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88/2005, del 24 ottobre 2005, affissa all’Albo Pretorio della Provincia dal 7 al 21/11/2005, recante “approvazione Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica”;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.
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FATTO e DIRITTO
Il Consiglio provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino, con deliberazione n. 88/2005 del 24 ottobre 2005, affissa all'albo pretorio della Provincia dal 7 novembre 2005 per quindici giorni consecutivi, ha approvato il regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica.
Esso è stato specificamente adottato con riferimento alla L.R. n.29/1992 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", all'art. 27 della legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", agli artt. 36-37-38 della L.R. n.7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e all’art. 30 della L.R. n.11/2003 “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”.
Il regolamento, non in tutto aderente al contenuto e allo spirito delle norme richiamate, viene ad incidere sull'autonomia delle associazioni private riconosciute dal Ministero dell'ambiente e del territorio e che per statuto hanno per finalità anche la cura della vigilanza delle attività connesse all'ittica, all'esercizio venatorio, all'ambiente e alla zoofilia.
Conseguentemente le norme regolamentari vengono, altresì, ad incidere sulla posizione giuridica degli appartenenti ai corpi costituti dalle associazioni per il raggiungimento dell’accennata finalità.
Il ricorrente svolge funzioni di coordinatore del Gruppo delle guardie giurate dell’Associazione WWF, che fanno opera di vigilanza nell'ambito territoriale delle Marche, compresa la Provincia di Pesaro e Urbino. Lo stato giuridico delle guardie è disciplinato da apposito regolamento nazionale dell'Associazione. Il personale volontario, munito di distintivo autorizzato dal Prefetto recante il numero di matricola della guardia, comunica con la Questura fornendole l'ordine di servizio e provvede agli incombenti nel rispetto della normativa in materia di vigilanza privata.
Le guardie volontarie disponibili sul territorio si distinguono, secondo la qualifica loro attribuita, in guardie venatorie e guardie ittiche, le cui nomine sono approvate dalla Provincia e rispetto alle quali la Provincia ha competenza di coordinamento, e in guardie zoofile ed ecologiche che costituiscono guardie particolari giurate, il cui decreto di nomina viene approvato dal Prefetto; l’art. 163 del d.lgs n.122/1998 non attribuisce né il coordinamento né la gestione.
La legge statale (n. 157/1992, art. 27) e le leggi regionali (n.11/2003 sull'ittica) e (n.7/1995 sull’esercizio venatorio) affidano alla Provincia il compito di coordinare le attività in parola e prevedono la stipula con associazioni riconosciute di convenzioni per la vigilanza nelle indicate materie.
Orbene, alcune delle norme contenute nel regolamento come sopra approvato si appalesano direttamente e immediatamente lesive per gli appartenenti al Gruppo delle guardie coordinato dal ricorrente, risultando viziate per incompetenza dell'organo deliberante, per violazione della legge e per eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, è da censurare il disposto dei seguenti articoli:
Art. 1: Alla Provincia sono riconosciute (comma 2) funzioni di coordinamento delle attività svolte sul proprio territorio dalle Guardie volontarie venatorie, ittiche ed ecologiche.
Per quanto concerne l'ecologia, si osserva che la Regione (legge n.29/92, art.6) ha attribuito alle province le relative funzioni, con esclusione di quelle di coordinamento dell’attività di vigilanza volontaria, che, pertanto, restano alla Regione stessa riservate.
In ogni caso, il coordinamento può riguardare solo l'attività delle guardie, con esclusione, però, di quel che concerne la loro gestione, che fa capo alle associazioni alle quali esse appartengono.
Per tale considerazione, si presenta viziato il disposto di cui al comma 3 che demanda genericamente alla Giunta provinciale il compito di stabilire con propri atti l’ulteriore dettagliata regolazione in ordine alle modalità operative, organizzative e applicative di cui al regolamento, nonché a quanto da questo non meglio specificato in ordine all’organizzazione, alla gestione e al coordinamento del servizio di vigilanza volontaria.
Con tale disposizione il regolamento fuoriesce dal contesto delle competenze che l'art. 27 comma 8 della legge n. 157 del 1992 segnatamente attribuisce alle province in materia di coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle associazioni, interferendo nell’autonomia delle medesime, alle quali viene, in sostanza, sottratta la libertà di scelta e di iniziativa non solo nella gestione del servizio, ma anche nella gestione del personale addetto alla vigilanza, essendo il tutto sottoposto a determinazioni della Giunta provinciale.
In ogni caso la norma regolamentare, per quanto riguarda la vigilanza ecologica, risulta in contrasto con la citata normativa regionale.
Art. 2: Le norme si appalesano viziate laddove prevedono una funzione di coordinamento, da parte di organi provinciali, con proprie direttive e disposizioni, dei gruppi delle guardie volontarie ecologiche, in quanto non sono conformi alla legislazione regionale (art. 6 L.R. n. 29/92). Le modalità di coordinamento in materia potranno eventualmente essere concordate in sede di stipula della convenzione con le associazioni interessate, cui spettano le libera scelta e l'organizzazione del personale.
Si presenta, quindi, illegittima anche la norma (comma 4) che assegna al Comandante del Corpo di polizia provinciale e ad altri uffici provinciali la gestione tecnico operativa delle guardie volontarie ecologiche, sottraendola alle associazioni e agli organi regionali (gruppi) e provinciali (nuclei) ad esse appartenenti.
La redazione dei programmi per lo svolgimento delle attività delle guardie volontarie di cui al comma 5 deve, poi, essere effettuata nel rispetto della normativa regionale (art.6 L.R. n. 29/92), che pone alle dipendenze delle associazioni i gruppi delle guardie ecologiche.
Per le esposte doglianze, anche la norma (comma 6), -che attribuisce alla Giunta provinciale di "dettagliare" ulteriormente le modalità operative e i criteri organizzativi- si appalesa illegittima, non essendo consentito alla Provincia disporre sulla scelta e la gestione del personale volontario, compito questo dell'associazione dalla quale il personale dipende.
Art. 3. Prevede la nomina di un rappresentante con funzione di referente. La disposizione è incongrua, atteso che le associazioni hanno già i loro rappresentanti in sede regionale (coordinatore di gruppo) e in sede provinciale (coordinatore di nucleo) i cui compiti trovano disciplina nelle convenzioni stipulate tra le parti (associazione e provincia).
D’altro canto, come già è stato osservato, gli organi provinciali non possono imporre con proprie direttive e disposizioni le modalità operative delle guardie volontarie ecologiche, spettando agli organi delle associazioni la scelta delle modalità organizzative dei servizi sulla base delle convenzioni stipulate.
Si rilevano, perciò, inammissibili le norme che attribuiscono al Comandante del Corpo di polizia provinciale compiti, di coordinamento e di gestione tecnico-operativa delle guardie ecologiche, che spettano alle associazioni e per esse ai titolari dei gruppi regionali e dei nuclei provinciali, che hanno la responsabilità dei servizi e della loro programmazione e attuazione.
Art. 4. Alla Provincia è attribuito in modo esclusivo il compito del reclutamento delle guardie volontarie.
Con ciò viene sottratta alle associazioni private la facoltà di provvedere alla provvista del personale occorrente per i servizi di vigilanza, come in atto avviene, mediante impiego dei soci attivi muniti di attestati di frequenza a corsi specifici.
Non é dato comprendere, poi, come l'esclusiva forma di reclutamento possa conciliarsi con la previsione di convenzioni con associazioni private, che mettano a disposizione il proprio apparato, compreso il personale dipendente.
La norma si presenta, perciò, illogica e incongrua.
Art. 5. Viene istituito il Registro delle guardie volontarie e subordinato lo svolgimento della vigilanza alla iscrizione allo stesso. La prescrizione contrasta con le disposizioni che regolano la stipulazione di convenzioni tra associazioni e Provincia, in quanto alle associazioni, che sono responsabili del servizio, spetta la scelta del personale in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vigilanza.
Art. 6. Sono riservati esclusivamente agli organi provinciali gli adempimenti burocratici per l'acquisizione della qualifica di guardia ecologica volontaria, in sostituzione dei diretti interessati e delle associazioni.
In atto, l'Associazione WWF Italia ONLUS cura tali adempimenti tramite i dipendenti coordinatori su documentata richiesta degli aspiranti senza oneri fiscali, ai sensi dell'art. 17 del d. lgsvo 4.12.1997 n.460 (che stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo per “ atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS)”).
In sostanza, la Provincia si assume un onere, che esula dalle sue funzioni, essendo la domanda e la relativa istruttoria a cura dell’associazione o a carico del privato interessato.
Art. 8. Il rinnovo di nomina viene subordinato al possesso del requisito della partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia, requisito questo non previsto dal TULPS, all'art. 138 del r.d. n. 773 del 1931.
Va notato che ammettere, ai fini del rinnovo, solo la partecipazione a corsi provinciali è riduttivo e ingiustificato sussistendo accanto a quelli provinciali, corsi alternativi, egualmente validi, organizzati da altri enti pubblici o da associazioni private, come la stessa associazione da cui la guardia dipende.
Comunque, la competenza per il rinnovo della nomina spetta agli organi provinciali solo per le guardie volontarie venatorie ed ittiche, e non per il rinnovo del titolo per le guardie zoofile ed ecologiche, di spettanza del Prefetto.
Art. 10. La previsione dell'obbligo, per le guardie volontarie, all'osservanza delle direttive e delle disposizioni impartite, direttamente o tramite il referente, dal Comandante della Polizia provinciale contrasta con la posizione delle guardie volontarie che sono dipendenti dell'associazione e quindi sono tenute agli adempimenti da questa disposti e nei confronti della quale rispondono del loro operato.
Circa poi l'imposizione dell'obbligo di immediato inoltro al Comandante della Polizia provinciale dei verbali redatti nell'esercizio delle loro funzioni, occorre rilevare che le guardie ecologiche volontarie, quali agenti amministrativi giurati e pubblici ufficiali, hanno, nella loro autonomia, facoltà di scelta dei destinatari delle comunicazioni contenenti le risultanze delle verifiche eseguite, dalle quali possono derivare anche effetti di natura penale.
Art. 11. Per le infrazioni previste alle lettere a) e b) non è contemplata alcuna graduazione della sanzione, che consiste solo nella revoca dell'incarico. La norma è all'evidenza iniqua, dovendo la sanzione essere rapportata alla natura ed all'entità della violazione commessa.
Inoltre l’art. 138 del TULPS non lega la sospensione a semplici sanzioni amministrative, pertanto il regolamento è molto più restrittivo della norma primaria.
Fra l’altro si ravvisa una discriminazione tra le guardie assunte in ruolo e le volontarie: spetta all’associazione di appartenenza decidere eventuali atti di sospensione in base allo specifico regolamento nazionale interno.
Art. 12. Mancano norme transitorie atte a regolare il passaggio alla nuova disciplina, specie di quelle idonee a salvaguardare la posizione giuridica di coloro che hanno svolto e svolgono la loro attività sulla base della convenzione in vigore stipulata dall'Associazione con la Provincia; ciò anche per quanto concerne il coordinatore designato per la gestione e l'ausilio delle pratiche inerenti all'attività delle guardie volontarie, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 386/2000, di cui non è menzione nelle norme regolamentari, con violazione delle legittime aspettative degli interessati.
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Ministero competente a procedere all’istruttoria appare essere il Ministero dell’interno per il fatto che le guardie particolari giurate sono disciplinate dal TULPS (Art. 133 RD 18/6/1931n.773) e il presente regolamento incide tali disposizioni.
P.Q.M.
Voglia l’Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana, previa sospensione dell’atto impugnato, disporre l’annullamento delle summenzionate norme regolamentari, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e di onorari.
ISTANZA DI SOSPENSIONE: Si fa istanza perché sia disposta la sospensione del contestato regolamento, in quanto dalla sua applicazione, nelle more della decisione del ricorso, possono derivare al ricorrente danni gravi e irreparabili, e ciò specie dalle norme che comportano la perdita o la limitazione della posizione acquisita alle dipendenze dell'associazione di appartenenza, come l'art. 2, laddove sottrae, in concreto, al coordinatore del gruppo la facoltà di disporre in merito all’organizzazione e la gestione tecnica dei servizi; l'art. 3, laddove sottrae parimenti allo stesso la rappresentanza nei rapporti con la Provincia mediante la designazione di apposito referente; l'art. 8, laddove sottopone ad esclusive determinazioni degli organi provinciali il rinnovo delle nomine; l'art. 11, che non contiene norme transitorie a salvaguardia delle posizioni acquisite in base alle vigenti convenzioni.
Si chiede immediata sospensiva del regolamento della Provincia di Pesaro Urbino relativo alle guardie volontarie, altresì in considerazione del fatto che la vigilanza relativa ai settori ambientali, quali abbandono di rifiuti, inquinamento delle acque, nonché tutela della fauna, con specifica attenzione rivolta alla lotta al bracconaggio, configurabile nella definizione di protezione ambientale, sono confermate come interventi “giuridicamente rilevanti” ex art. 26 comma 2 L. n. 383 del 07.12.2000 e art. 11 comma 2 L. n.266 dell’11.08.1991 e risultano attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni ambientaliste, quali il WWF.
Si depositano i seguenti documenti in copia:
1) Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 24 ottobre 2005;
2) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 386/2000.
Fano / Roma, 3 marzo 2006
Sig. Giuseppe Dini
Avv. Avv.
DELEGA: Io sottoscritto Giuseppe Dini,
Sig. Giuseppe Dini