Tutto Stranieri

Il ricorso nella versione definitiva

Amedeo

  • *****
  • 1914
Il ricorso nella versione definitiva
« il: 13 Ottobre 2010, 12:25:47 »
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
 (ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)

     I sottoscritti Xxxxx Xxxxx, cittadina xxxxx, nata in Xxxxx, Xxxxx, il xxxxxxx e Xxxx Xxxxx, cittadino italiano, nato a Xxxx il xxxxxxx, entrambi residenti in Xxxxxx in Via Xxxxxx, n xx e ciascuno per le proprie ragioni e competenze, per la sospensione e l'annullamento del Decreto di Rigetto del xxxxxx, prot. xxxxxx della Prefettura di Xxxxx, nei confronti della domanda di cittadinanza italiana della sottoscritta.

FATTO

1)   in data xxxxx i sottoscritti hanno contratto matrimonio in Xxxxxx,
2)   in data xxxxx la sottoscritta ha prodotto domanda di acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, corredata della prescritta documentazione;
3)   in data xxxxx la Prefettura di Xxxxx notificava alla sottoscritta la comunicazione di preavviso di rigetto n. 0001827 (all. 1) per variazioni normative prodotte dalla legge n. 94/2009;
4)   con comunicazione del xxxxx i sottoscritti contestavano (all. 2) puntualmente ogni motivo addotto a giustificazione del preteso Decreto di Rigetto della domanda di cittadinanza;
5)   la Prefettura di Xxxxx con comunicazione n. xxx del xxxxxx, notificava alla sottoscritta in data xxxxxx, Decreto di Rigetto (all. 3) della propria domanda di cittadinanza italiana.

DIRITTO

a)   Prima del 1992 il coniuge di cittadino italiano acquisiva la cittadinanza italiana contestualmente allo stesso matrimonio ed in tal modo veniva sostanzialmente costituita la parità giuridica fra i coniugi di cui all’art. 29 della Costituzione italiana.   Il legislatore, con la legge n. 91 del 1992 condizionò l’acquisizione della cittadinanza ad apposita domanda da presentare trascorsi 6 mesi (con residenza in Italia) per tre motivi pratici: il divieto di doppia cittadinanza allora esistente in Italia (che ora non c’è più), il divieto di doppia cittadinanza eventualmente in carico, per la legge dello stato di provenienza, al coniuge straniero, una verifica di eventuale pericolosità dello straniero per la sicurezza nazionale.  Le modifiche introdotte con la legge n. 94/2009 hanno posticipato ulteriormente la possibilità generale di presentare la domanda di cittadinanza al fine malcelato di arginare i cosiddetti “matrimoni di comodo”, che pur rappresentano una percentuale minima di circa il 2% del totale dei matrimoni misti e sono generalmente scoperti.  Questi due anni di posticipo, però, diventano almeno n. 6 se si tiene in conto che talune Prefetture non prendono immediatamente la domanda, ma assegnano appuntamenti che possono arrivare anche ad un anno dopo (p.e. Roma), non si attengono alle tempistiche previste dalla legge nell’esame della pratica superando generalmente i n. 2 anni ed anche per il giuramento taluni comuni (p.e. ancora Roma) assegnano prenotazioni al limite dei 6 mesi successivi all’emissione del decreto.  In conclusione, la variazione normativa di cui al comma 11 dell’art. 1 della legge n. 94 del 25 luglio 2009, che posticipa a due anni la possibilità di presentare istanza di acquisizione della cittadinanza italiana, è chiaramente contraria all’art. 29 della Costituzione Italiana in quanto non vi sarebbe parità giuridica fra i coniugi per un periodo comunque lunghissimo.  

b)   Motivo base del provvedimento di rigetto della domanda in questione sarebbe la presunta retroattività delle nuove norme introdotte dalla legge n. 94 del 2009 e che hanno modificato la legge n. 91 del 1992 sull’acquisizione della cittadinanza italiana.   Questa presunta retroattività sarebbe stata sancita dalla circolare del Ministero dell’Interno del 6.08.2009 prot. 10.652, emessa con straordinaria tempestività, riguardante le variazioni normative introdotte dalla legge 94/2009 indicando che le istanze per le quali non sia ancora decorso il termine biennale previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 “ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.”.   Nella comunicazione di cui al punto 4) sopra citato, i sottoscritti notavano innanzitutto che nella dottrina giuridica corrente un diritto soggettivo non può certo definirsi pieno o parziale, ma si può solo discutere se c’è o non c’è.   A tal proposito si annota la sentenza dell Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006, che riporta: “Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris  communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto”.  Notavano anche che in data 31 agosto 2009 è stata emessa dallo stesso Ministero dell’Interno la circolare prot. 5.377, riguardante sempre le variazioni normative introdotte dalla legge 94/2009 per altri ambiti, in cui, al contrario di quanto indicato nella circolare prot. 10.652, si afferma:  “Nell’osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio.”.  A prescindere per un attimo da queste considerazioni, occorre annotare che comunque le Circolari Ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze di Corte di Cassazione.   Tra queste si ricorda: Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007: “Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge è l’unica fonte di riferimento”.  Le motivazioni del decreto di inammissibilità addotte sono da considerarsi contrarie all’Art. 11 delle Preleggi (principio di irretroattività della legge).   Sottoposto, quindi, un problema analogo a quello di cui trattasi all’analisi del TAR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, questi il 16/06/2010 ha sentenziato: “Ritenuto che la domanda della ricorrente, intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza, è stata presentata in data 13 6.2008, allorchè non era ancora entrata in vigore - 8.8.2009 - la legge n.94 del 15.7 209; Ritenuto pertanto in conformità del principio “tempus regit actum” che alla presente fattispecie deve applicarsi l’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91 la cui norma consente l’acquisto della cittadinanza al coniuge di cittadino italiano quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica; Accertato che la ricorrente, coniugata in data 11.6.2007 ed iscritta all’anagrafe comunale dal 14.9.2007, alla data della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza risiedeva in territorio italiano da oltre sei mesi; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe”   Non si può non dedurne, quindi, che la pretesa retroattività della norma non può in alcun modo essere invocata a giustificazione del decreto di rigetto di cui trattasi.

c)   In via subordinata, la Prefettura non è legittimata ad inoltrare un eventuale decreto di rigetto, ma semmai lo sarebbe il Ministro dell’Interno, tenuto conto che la Prefettura doveva per legge, entro 30 giorni dall’istanza (art. 2 della legge 362/1994), aver già provveduto all’inoltro della pratica al Ministero.   Esistendo il limite temporale, poi, di cui al comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992, in cui si stabilisce che trascorsi due anni dalla istanza non può più essere emesso decreto di rigetto, il legislatore ha voluto stabilire un termine massimo relativo alla trattazione di pratiche particolarmente complesse, che non è certo quello medio o minimo, e che quindi non si capisce perché una procedura di acquisizione della cittadinanza italiana debba avere tempi superiori ai 90 giorni (come indicato nella legge n. 241 del 1990).   Posto che le questioni organizzative e i ritardi accumulati per la difettosa collaborazione tra gli uffici non possono trasformare in recessiva l’aspettativa dello straniero alla certezza dei tempi amministrativi, la sottoscritta avrebbe potuto ben vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana ben prima dell’8 agosto 2009, così come peraltro è avvenuto per diversi sportivi famosi.    

d)   In via ulteriormente subordinata, la Prefettura non ha rispettato le prescrizioni di cui all’art. 10bis della legge n. 241 del 1990 relative al preavviso di rigetto, non contestando puntualmente le peraltro sollecitate osservazioni che gli pervengono e di fatto vanificando per l'utente la possibilità di usufruire appieno delle possibilità anticontenzioso offerte dalla legge stessa.

P.Q.M.

Voglia l’Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana, previa sospensione dell’atto impugnato, in quanto dalla sua applicazione, nelle more del ricorso, possono derivare ai ricorrenti danni gravi ed irreparabili, disporre l’annullamento del Decreto di Rigetto, con ogni conseguente pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e di onorari.

Si depositano i seguenti documenti in copia:
all. 1 - Preavviso di Rigetto n. xxx, notificato il xxxxx, della Prefettura di Xxxx;
all. 2 - comunicazione del xxxx dei sottoscritti;
all. 3 - Decreto di Rigetto n. xxx del xxxxx della Prefettura di Xxxx.

Xxxxxx, xxxxx 2010

firme
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2010, 22:01:52 da Amedeo »
Amedeo

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

Amedeo

  • *****
  • 1914
Re: Il ricorso nella versione definitiva
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2010, 12:34:04 »
Stampato su un foglio formato A3 e munito l'originale di bollo, questo è stato fotocopiato nuovamente (così compare il bollo).   Dopo la firma e l'aggiuntadegli allegati è stato portato all'ufficio notifiche del Tribunale affinchè l'Ufficiale Giudiziario vi provvedesse.   Per il Presidente è stata aggiunta una copia.

La notifica va fatta a n. 3 soggetti:

- Presidente della Repubblica pro tempore on. Giorgio Napolitano c/o il Segretariato Generale del Presidente della Repubblica, Palazzo del Quirinale - Roma;
- Ministro dell'Interno;
- Prefetto interessato.

Ovviamente il tutto è solo una semplice indicazione di massima da adattare ai singoli casi e non garantisce assolutamente alcun successo.

Un saluto a tutti,
Amedeo

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

Amedeo

  • *****
  • 1914
Re: Il ricorso nella versione definitiva
« Risposta #2 il: 25 Ottobre 2010, 21:58:38 »
E' giunta oggi la prima risposta di cui allego una scansione.    Il segretariato generale comunica che il procedimento è avviato e trasmesso al Ministero dell'Interno, presso cui sarà possibile l'accesso agli atti.   Trascorsi 30 giorni senza altre notizie si procederà sicuramente all'accesso agli atti.

P.S. - Cliccando sull'immagine di cui sotto, la si può vedere a grandezza naturale.  Ho tolto anche la specialità dell'accesso, che ora diviene pubblico.

Un saluto,
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2010, 22:04:24 da Amedeo »
Amedeo

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

Re:Il ricorso nella versione definitiva
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2014, 22:23:56 »
Ciao Amedeo,

Una volta fatto il ricorso al capo dello stato e nel caso di esito positivo, io dovrei aspettarmi l'annullamento del Decreto di Rigetto e allo stesso tempo la concessione della cittadinanza? Oppure per ottenere la cittadinanza serve un ulteriore passaggio?

Re:Il ricorso nella versione definitiva
« Risposta #4 il: 08 Novembre 2018, 20:46:20 »
Ragazzi,avete visto che Le iene hanno fatto un servizio riguardo al decreto Salvini,che parla proprio del decreto per la cittadinanza?