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Sentenze su cittadinanza

Amedeo

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Sentenze su cittadinanza
« il: 01 Luglio 2010, 23:11:30 »
CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU., Sentenza n. 1000 dd.
27.01.1995
Svolgimento del processo
Il cittadino greco residente in Italia, Stavros Frenopoulos, avendo contratto
matrimonio con una cittadina italiana, propose istanza per l'acquisto della cittadinanza
italiana in base alla legge n. 123 del 1983, ma l'istanza fu respinta dal Ministero
dell'interno per essere stata pronunciata, nel frattempo, sentenza di separazione legale
contro i coniugi.
Il Frenopoulos convenne, quindi, il Ministero dinanzi al Tribunale di Trieste, che
dichiarò l'avvenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'attore. In particolare,
il primo giudice ritenne sussistere la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sul
presupposto che le questioni sul diritto alla cittadinanza rientrano nel più ampio oenus
delle azioni di stato.
La sentenza, impugnata dal Ministero, è stata riformata dalla Corte d'appello di
Trieste, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
argomentando che il conseguimento dello status di cittadino costituisce un diritto
soggettivo quando l'acquisto della cittadinanza discende direttamente ed
automaticamente da situazioni giuridiche perfettamente delimitate dall'Ordinamento,
mentre, quando il conseguimento della cittadinanza è il risultato di un procedimento
amministrativo, in relazione ad esso è configurabile solo un interesse legittimo.
Il Frenopoulos ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, illustrati con
memoria, cui il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e delle norme e principi in materia di giurisdizione
esclusiva, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, per essere a tale
giudice devolute, in via esclusiva e senza distinzioni, le questioni di stato, e negando
efficacia innovativa in materia alla legge n. 123 del 1983. In presenza dei requisiti
prescritti, prosegue il ricorrente, il coniuge straniero del cittadino italiano ha diritto allo
status civitatis, solo che manifesti la propria volontà in tal senso, e, decorso un anno
dalla presentazione dell'istanza, è preclusa in ogni caso l'emanazione del decreto di
rigetto.
Il motivo è fondato.
La questione si è di recente presentata, in termini analoghi, alle Sezioni unite, le quali
hanno affermato il principio, secondo cui, in tema di acquisto della cittadinanza italiana
iure communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino
italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della
Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza
che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del
termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4, 2 comma,
della legge 21 aprile 1983 n. 123, elevato a due anni per il primo triennio di applicazione,
in forza dell'art. 6) - in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della
cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri
presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo
all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario al fine far
dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino (sent. 7 luglio 1993 n.
7441).
Poiché nel caso concreto non è contestato che il rigetto dell'istanza di attribuzione
della cittadinanza, non solo non fu pronunciato nell'esercizio del potere discrezionale di
valutazione di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (bensì per la ritenuta
mancanza di uno dei requisiti di legge, in relazione alla separazione legale che vi sarebbe
stata tra i coniugi), ma sopravvenne oltre i due anni dalla presentazione dell'istanza, si
da non poter determinare l'affievolimento del diritto, deve concludersi, alla stregua del
richiamato precedente ed in accoglimento del primo motivo del ricorso, che nella
presente controversia la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che verificherà - nel
merito - la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per l'attribuzione della
cittadinanza.
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della pronunzia
sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, che statuirà, inoltre, sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 22 settembre 1994.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 GENNAIO 1995.
Amedeo

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Amedeo

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Re: Sentenze su cittadinanza
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2010, 23:20:24 »
CITTADINANZA
Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-1993, n. 7441
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22.9.1987 Ben Gharsa Anwar conveniva in
giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'Interno, chiedendo che venisse
giudizialmente riconosciuto il suo diritto a conseguire la cittadinanza italiana.
Esponeva a sostegno della domanda di avere contratto matrimonio nel 1956 con una
cittadina italiana; di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge n.
123/1983, ai fini della acquisizione della cittadinanza italiana; di avere inoltrato nel 1984
apposita istanza alla Prefettura di Roma, rigettata con nota del 26.11.1986, oltre il termine
di cui all'art. 4 della legge citata.
Nel corso del giudizio spiegava intervenendo adesivo Boscarino Maria, coniuge
dell'attore.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda.
Proponeva appello il convenuto Ministero, con atto notificato al solo attore, lamentando
preliminarmente l'incompletezza della copia di sentenza notificata; l'attore reiterava, quindi,
la notificazione della sentenza per copia completa e l'Amministrazione riproponeva
l'impugnazione con un secondo atto notificato, stavolta, anche all'intervenuta.
Riuniti i processi, l'adita Corte d'Appello di Roma dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione a conoscere della domanda.
Precisava la Corte che la cittadinanza italiana si acquista, ai sensi della legge n. 123/83,
esclusivamente per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero
dell'Interno, e che l'inutile decorso tempo in seguito alla presentazione dell'istanza
dell'interessato ha esclusivamente l'effetto di precludere il rigetto della stessa, non
potendosi, in assenza di espressa previsione, attribuirgli il valore tipico dell'atto di
concessione.
In tale prospettiva la Corte del merito riteneva che l'indefettibilità di un provvedimento
concessorio e la esplicita attribuzione alla P.A. di un potere discrezionale di valutare
eventuali cause ostative inerenti a motivi di sicurezza, impedivano di configurare nella
fattispecie la sussistenza di un diritto soggettivo, con la conseguenza che doveva dichiararsi
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Ricorrono per cassazione Ben Gharsa Anwar e Boscarino Maria sulla base di tre motivi di
annullamento.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo - denunciando violazione dell'art. 132 c.p.c., nn. 2, 3 e 4 - i
ricorrenti deducono l'inesistenza della sentenza d'appello per essere stata la stessa
pronunciata ignorando la partecipazione al giudizio della Boscarino, intervenuta nel giudizio
di primo grado e art. 105 c.p.c. e in riferimento all'art. 3, comma secondo, della legge n.
123 del 1983.
Con il secondo motivo - denunciando violazione dell'art. 325 c.p.c. - i ricorrenti
deducono la formazione di un giudicato nei confronti della Boscarino a seguito del fatto che
il primo appello proposto dal Ministero era stato notificato soltanto al Ben Gharsa e che la
seconda notifica della sentenza di primo grado alla P.A. era avvenuta quando i termini per
l'impugnazione nei confronti della Boscarino erano decorsi.
Con il terzo motivo proponendo una questione attinente alla giurisdizione - i ricorrenti
sostengono la configurabilità nella specie di un diritto soggettivo del richiedente ad ottenere
la cittadinanza, non implicando la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge a tal fine alcuna discrezionalità della P.A.
2. I primi due motivi del ricorso sono infondati.
Va esaminato per primo il secondo motivo, logicamente pregiudiziale, che propone la
questione della formazione del giudicato nei confronti della Boscarino - titolare di un
autonomo diritto a richiedere la cittadinanza del marito - per effetto della decorrenza del
termine d'impugnazione, a seguito della prima notificazione della sentenza di primo grado,
cui era seguita la notifica del gravame al solo Ben Gharsa.
La censura non ha pregio.
Va, al riguardo, osservato che la mancata notifica dell'atto di appello alla Boscarino
deve essere considerata e valutata nella prospettiva del litisconsorzio processuale
necessario costituitosi a seguito dell'intervento della medesima Boscarino nel giudizio di
primo grado e della conseguente formazione della sentenza, che tale grado ha definito,
anche nei confronti dell'intervenuta.
Ciò comporta che la notificazione dell'impugnazione dell'Amministrazione alla Boscarino,
a seguito della «seconda» notifica della sentenza (completa) di primo grado, assume il
significato di una integrazione necessaria del contraddittorio in appello, nel quadro della
previsione dell'art. 331 c.p.c., che contempla appunto, nella ipotesi dì pronuncia della
sentenza impugnata tra più parti in causa inscindibile o in cause dipendenti, la necessità
che il contraddittorio sia esteso a tutte le parti su ordine del giudice e a pena di
inammissibilità.
Trattasi, dunque, di un adempimento processuale necessario che, tendendo a riprodurre
incondizionatamente, in sede di gravame, l'assetto soggettivo del giudizio di primo grado;
prescinde dalla decorrenza del termine di gravame ed esclude, quindi, la possibilità di
formazione del giudicato nei confronti di una delle parti «necessarie» del giudizio di
impugnazione.
3. Priva di rilievo è, altresì, la questione proposta con il primo motivo.
La Corte del merito da atto, nella parte espositiva della sentenza dedicata allo
svolgimento delle vicende processuali, dell'intervento della Boscarino in adesione alla
domanda attrice e dà atto altresì che la seconda notificazione della sentenza (completa) di
primo grado risultava estesa anche alla Boscarino, la quale veniva in tal modo ad integrare
legittimamente il contraddittorio in sede di gravame.
Orbene, nel ricorso di tali espliciti richiami, non appare revocabile in dubbio che la
sentenza impugnata debba ritenersi pronunciata anche nei confronti della Boscarino,
ancorché, quest'ultima non risulti nominativamente indicata nell'epigrafe della pronuncia e il
dispositivo della stessa risulti genericamente rivolto «alle parti processuali».
4. Fondato è invece il terzo motivo.
La legge del 21 aprile 1983, n. 123, recante: «Disposizioni in materia di cittadinanza»,
attua nella prospettiva delineata da Corte cost. n. 30 del 1983, la (parziale) modifica del
previgente principio della juris communicatio nella trasmisisione della cittadinanza da parte
di un coniuge all'altro coniuge, fissando i criteri cardine del nuovo sistema nei seguenti:
a) il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana
«quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni
dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili e se non sussista separazione legale» (art. l);
b) l'acquisto della cittadinanza italiana avviene con decreto del Presidente della
Repubblica (su proposta del Ministro dell'Interno) e su istanza dell'interessato «presentata
al sindaco del Comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare» (art. 3);
c) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III del c.p.,
la condanna a pena superiore a due anni di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non
politico dall'autorità giudiziaria italiana ed, ancora, la sussistenza di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica precludono l'acquisto della cittadinanza (art. 2,
comma primo);
d) la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (art. 2, comma
secondo);
e) nell'ipotesi di sussistenza di cause preclusive (di cui alla superiore lett. c) il Ministro
dell'Interno respinge (art. 4) l'istanza con decreto motivato (su conforme parere del
Consiglio di Stato nell'ipotesi di ricorso di comprovate ragioni di sicurezza);
f) la emanazione di tale decreto è preclusa, secondo l'art. 4, comma secondo, decorso
un anno (due per il primo triennio dall'entrata in vigore della legge: art. 6) dalla
proposizione della istanza.
5. La descritta trama normativa induce ad alcune osservazioni di fondo, secondo le
proposizioni che seguono.
L'acquisto della cittadinanza juris communicatione, in base alla nuova disciplina, non si
produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei
requisiti richiesti dall'art. 1 della legge. È necessario, invece, l'intervento formalmente
espresso dalla Amministrazione, tramite decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'Interno, per verificare il concorso di tali requisiti, che devono
essere (non valutati, ma semplicemente) accertati.
L'avvio del procedimento amministrativo è subordinato alla previa manifestazione di
volontà dell'interessato
, con presentazione di propria istanza, che si atteggia come
elemento di carattere positivo (aggiungendosi ai citati requisiti indicati dall'art. l) richiesto
dalla legge per l'acquisto della cittadinanza, nel quadro di una precisa scelta del legislatore,
che ha voluto prevalentemente evitare pericolosi automatismi nella assunzione dello status
di cittadino.
Peraltro, se il conferimento della cittadinanza deve avvenire con decreto presidenziale,
l'eventuale diniego sull'istanza proposta è pronunciato dal Ministro dell'Interno con proprio
decreto motivato, in presenza delle cause ostative di cui all'art. 2.

In proposito va subito detto che alla determinazione del Ministro sono sicuramente
preclusi spazi di valutazione discrezionale in riferimento alle cause ostative riguardanti le
condanne penali (che devono essere meramente accertate), mentre tali spazi ricorrono in
riferimento alla valutazione relativa alla sussistenza dei comprovati motivi di sicurezza. In
questa ultima ipotesi, invero, va individuata la remissione alla P.A. di ampi poteri
discrezionali, limitati soltanto dalla necessità che la valutazione negativa sia confortata dal
conforme parere del Consiglio di Stato.
6. Il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza è, peraltro, previsto, come
rilevato, per le sole cause ostative e non pure per l'insussistenza dei requisiti positivi
richiesti dall'art. 1 della legge (e dell'istanza dell'interessato prevista dal successivo art. 3).
Distinzione, quest'ultima, di notevole portata al fine della corretta interpretazione della
norma di cui all'art. 4, comma secondo, in forza della quale l'emanazione del decreto di
rigetto è preclusa quando sia trascorso un anno (due per diritto transitorio) dalla
presentazione dell'istanza.
È, infatti da escludere che, decorso un anno (o due) dall'istanza, debba, in ogni caso,
intervenire il decreto presidenziale di accoglimento, potendo pur sempre verificarsi la
mancanza dei requisiti indicati nell'art. l.
In tal caso, il provvedimento sarà limitato alla constatazione della mancanza di uno o
più elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata dalla norma, in difetto del cui
completamento neppure può dirsi effettivamente sorto l'obbligo dell'autorità di pronunciarsi
entro il termine di un anno (o due).
Si tratterà, dunque, di un provvedimento pronunciabile anche decorso il termine di cui
all'ultimo comma dell'art. 4.
7. Ciò posto va sgombrato il campo da un possibile equivoco costituito dall'eventualità
di ricondurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, ad una ipotesi di silenzio-assenso.
Al riguardo va detto che di silenzio-assenso può parlarsi soltanto allorché la legge
attribuisce all'inerzia dell'autorità il valore legale tipico di un atto amministrativo,
sostituendo alla necessità della formale espressione della volontà della P.A. il silenzio
tipizzato dalla norma.
Orbene, a tale principio non è sicuramente ispirata la disposizione in parola, onde va
escluso che il decorso inutile del previsto periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza
possa produrre ipso jure l'acquisto della cittadinanza.
8. La legge n. 123 del 1983, alla stregua dei principi sopra enunciati, configura
l'acquisto della cittadinanza come diritto dello straniero o dell'apolide che possegga i
requisiti indicati all'art. l e nei cui confronti non sussistano le cause ostative di cui all'art. 2.
Tale diritto affievolisce - e diviene conseguentemente una posizione di interesse
legittimo - in presenza dell'esercizio, parte della P.A., del potere ad essa demandato di
valutare la sussistenza di ragioni ostative inerenti alla sicurezza della Repubblica, in quanto
in detta ipotesi è riscontrabile uno spazio valutativo discrezionale. L'ipotesi è peraltro
decisamente estranea alla fattispecie in esame.
Comunque l'esercizio di tale potere discrezionale risulta precluso per effetto dell'inutile
decorso del tempo previsto dall'art. 4, secondo comma (o dall'art. 6 in regime transitorio);
con la conseguenza che, decorso un anno (o un biennio) presentazione dell'istanza, la
mancata emisssione dalla del decreto presidenziale viola il diritto. soggettivo che il
richiedente vanta all'emanazione del provvedimento.
In tal caso l'interessato può conseguentemente chiedere al giudice ordinario di
verificare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. l e - in caso di esito positivo della verifica
- di dichiarare che l'istante è cittadino.
È appunto questo il caso della specie, in cui non si controverte in ordine alla legittimità
della valutazione della P.A. relativa all'esistenza dei comprovati motivi di sicurezza, ma si
nega la sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge perché potesse aver
luogo il rigetto dell'istanza.
È conseguente l'implicazione della giurisdizione del Giudice ordinario, che accerterà la
fondatezza o meno della pretesa dell'attore sul punto in contestazione.
In accoglimento del terzo motivo del ricorso, va, pertanto, conclusivamente affermata la
giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e, di conseguenza, la sentenza impugnata
va cassata sul punto, con rinvio del giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma,
quale lo definirà nei termini della presente pronuncia e deciderà, altresì, in ordine alle spese
di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - rigetta il primo ed il secondo
motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo; dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria
ordinaria; cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio ad altra Sezione della Corte
d'appello di Roma anche per le spese della presente fase processuale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 1992.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 LUGLIO 1993.
Amedeo

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Re: Sentenze su cittadinanza
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2010, 23:29:18 »
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater)  ANNO 2007

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 610/2006, proposto da BENRAHAL Lekbir, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Dente e Marcello Fortunato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Lodovico Visone in Roma, Via degli Avignonesi n. 5;
CONTRO
il MINISTERO dell’INTERNO, l’UFFICIO TERRITORIALE di GOVERNO di SALERNO e la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,  con costituzione dei primi due, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione cautelare:
-   del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10C134074/R del 25.7.2005, con il quale è stata respinta l’istanza prodotta dal ricorrente il 29.5.2001 ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana;
-   del parere del Consiglio di Stato n. 11017 dell’1.12.2004, richiamato nel provvedimento di cui sopra;
-   ove e per quanto occorra, della nota della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo del 28.9.2005 di trasmissione del citato decreto;
-   delle risultanze istruttorie richiamate nello stesso decreto, nonché di ogni altro atto istruttorio;
-   di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati presentato al TAR Campania, Salerno con il n. 2295/2005;
Vista l’ordinanza collegiale n. 9/2006 del predetto TAR, con la quale, a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale presentata dalla difesa erariale, il predetto ricorso è stata trasmesso a questo Tribunale ove ha assunto il n. 610/2006;
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno;
Vista la memoria di costituzione davanti a questo Tribunale del ricorrente;
Vista la memoria prodotta dalle parti resistenti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del  5 dicembre 2006 il consigliere Renzo CONTI;
Uditi, ai “preliminari”, l’avv. Giammaria, su delega, per il ricorrente, e l’avv.to dello Stato E. Pino per il Ministero dell’Interno.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 28 novembre 2005 e depositato il successivo 9 dicembre  presso il TAR Campania, sez. di Salerno, con il n. 2295/2005 il ricorrente espone:
-   di essere di origine marocchina e di risiedere in Italia da circa 40 anni in virtù di regolare permesso di soggiorno ove da circa un decennio è titolare di un esercizio commerciale munito di autorizzazione amministrativa;
-   di avere contratto matrimonio, in data 10.1.1976, con una cittadina italiana dal cui rapporto sono nati tre figli;
-   che il 29.5.2001, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 5 della legge n. 91/1992, ha presentato alla Prefettura di Salerno istanza per l’acquisizione della cittadinanza italiana iuris communicatione;
-   che, con D.M. del 25.7.2005, a distanza di oltre tre anni, il Ministero dell’Interno ha respinto la predetta istanza.
Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento del predetto decreto e degli ulteriori atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi, così paragrafati dal medesimo ricorrente:
1)   violazione di legge (artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, motivazione, erroneità manifesta); art. 97 Cost.;
2)    violazione di legge (artt. 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 10 bis L. n. 241/1990); violazione del giusto procedimento;
3)   violazione di legge (artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta); art. 97 Cost.;
4)   violazione di legge (artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta); violazione del giusto procedimento.
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno, che ha opposto l’incompetenza territoriale del TAR adito. Con ordinanza collegiale n. 9 del 12.1.2006 è stato quindi trasmesso  a questo Tribunale il relativo fascicolo, ove ha assunto il n. 610/2006, rispetto al quale si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno con memoria del 22.11.2006, nonchè il ricorrente con atto del 28.1.2006.
La parte resistente con la predetta memoria di costituzione ha contrastato la fondatezza delle censure dedotte in ricorso.
Con ordinanza collegiale 1550 del 15.3.2006 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare sotto il profilo dell’assenza del requisito del danno grave ed irreparabile.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2006.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del 25.7.2005, con il quale, sul presupposto del conforme parere del Consiglio di Stato n. 11017 del 1.12.2004, pure impugnato, il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata dall’odierno ricorrente, di origine marocchina, a seguito del matrimonio contratto con la cittadina italiana Postiglione Clementina, ai sensi dell’art. 5 della legge 5.2.1992 n. 91, secondo il quale “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno si mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale”.
Al riguardo il collegio osserva che non è contestato tra le parti che l’impugnato diniego è stato adottato sull’unico presupposto che, all’esito dell’istruttoria, “sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere, nel caso dell’interessato, la sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della repubblica che, a termini dell’art. 6, comma 1, lett. c della legge suindicata, precludono l’acquisto della cittadinanza italiana”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato in accoglimento dell’assorbente quarto motivo di gravame, nella parte in cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 8, comma 2, della legge 5.2.1002 n. 91, sull’assunto che, essendo decorso il termine biennale previsto da detta disposizione, l’Amministrazione non aveva più il potere per respingere l’istanza di cui trattasi.
Dispone, infatti, il citato art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, che “L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”.
Nella specie, dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa erariale, risulta che detta richiesta è stata presentata, in data 29.5.2001, alla Prefettura di Salerno presso la quale ha assunto il n. prot. 469 e, conseguentemente, alla data del 25.7.2005 di adozione dell’impugnato decreto   era abbondantemente scaduto il termine biennale, fissato dall’art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91, entro il quale la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana poteva essere respinta.
Relativamente all’eccezione della difesa erariale, secondo cui nel caso in esame non sarebbe applicabile l’istituto del silenzio assenso, che in materia di immigrazione dovrebbe ritenersi vietato dalla specifica previsione dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, la stessa risulta inconferente.
Ciò nella considerazione che la preclusione di cui al citato art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 non può dar luogo alla formazione del silenzio-assenso, ostandovi il dato normativo letterale, in quanto con la richiamata disposizione il legislatore ha inteso unicamente indicare il termine massimo per l’emanazione del diniego, scaduto il quale l’Amministrazione viene privata del potere di respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza, senza che possa darsi valenza provvedimentale all’inerzia dei competenti organi amministrativi.
Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris  communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere, a seguito dell’inutile decorso del termine biennale previsto dalla legge in caso di mancata emissione del decreto di concessione della cittadinanza o di tardivo rigetto della relativa istanza, sussiste il diritto soggettivo alla emanazione del decreto stesso per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per dichiarare, previa verifica dei necessari requisiti, che egli è cittadino italiano (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n. 1000).
Nella presente fattispecie poi, l’Amministrazione non ha contestato che la domanda fosse priva della occorrente documentazione, nè che il termine sia stato interrotto o sospeso per la richiesta di documentazione integrativa.
In conclusione, e per quanto sopra argomentato, il provvedimento di diniego di cittadinanza italiana ed il presupposto parere del Consiglio di Stato risultano illegittimi essendo stati adottati quando il potere di respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana era ormai decaduto per il decorso del termine biennale fissato dall’art. art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, come dedotto dal ricorrente nel quarto motivo di gravame.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto del Ministero, unitamente al presupposto parere del Consiglio di Stato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 610/2006 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Ministero, unitamente al presupposto parere del Consiglio di Stato.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Italo RIGGIO   - Presidente
Renzo CONTI    - Consigliere, estensore
Floriana RIZZETTO    - Primo Referendario
IL PRESIDENTE                                   IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Amedeo

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Amedeo

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  • 1914
Re: Sentenze su cittadinanza
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2010, 23:34:45 »
TAR Lazio, sez. I ter, Sentenza n. 2238 dd. 04 marzo 2009;

http://old.asgi.it/content/documents/dl09032406.tar.lazio.2238.2009.doc (occorre un convertitore)
Amedeo

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nightwatch76

Re: Sentenze su cittadinanza
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2010, 16:47:16 »
TAR Lazio, sez. I ter, Sentenza n. 2238 dd. 04 marzo 2009;

http://old.asgi.it/content/documents/dl09032406.tar.lazio.2238.2009.doc (occorre un convertitore)


Tar Lazio, Sez. I ter, Sent. n. 2238 del 4 marzo 2009, Pres. Giulia, Rel. Russo. R.Y. – Ministero dell’interno.
Massima e/o decisione:
Sul ricorso n. 12876/2004 e sui successivi motivi aggiunti proposti da R. Y., rappresentata e difesa dall’Avv.to Corrado De Martini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Siacci, n. 2/b;
CONTRO
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno K10C/120202/R del 31.3.2004, con il quale viene respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 15.1.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;
Fatto e diritto
La ricorrente è cittadina russa, coniugata con cittadino italiano, e ha chiesto la cittadinanza italiana.
Col provvedimento impugnato il Ministero dell’Interno si è pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza. Il provvedimento è supportato in base alla circostanza che ,
Nel ricorso l’interessata prospetta i seguenti motivi di diritto:
Violazione di legge, artt. 5, 6, e 8 legge 91/1992;
Violazione di legge, artt. 5, 6, e 8 legge 91/1992, eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta.
In data 13.1.2005 si è costituita controparte che, in data 18.5.2005 e 19.7.2005, ha depositato ulteriori memorie.
Con ord. nn. 523/2005 e 181/2005 il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione.
Infine, in data 2.1.2009, anche la ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il decreto con cui il Ministero ha respinto la sua richiesta è stato adottato in data 31.3.2004 ben oltre i due anni stabilii dalla legge rispetto all’istanza presentata in data 23.5.2001.
Con gli ulteriori motivi la ricorrente lamenta che la motivazione del decreto sarebbe apparente in quanto non si comprendono quali sono i motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Con il motivo aggiunto si sostiene che la nota riservata prodotta in giudizio si riduce a poche righe e non contiene alcun elemento obiettivo e concreto idoneo a integrare una adeguata motivazione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato in accoglimento dell'assorbente primo motivo di gravame, nella parte in cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, sull'assunto che, essendo decorso il termine biennale previsto da detta disposizione, l'Amministrazione non aveva più il potere per respingere l'istanza di cui trattasi.
Dispone, infatti, l’art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, applicabile nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, la domanda di concessione della cittadinanza italiana sia presentata a seguito di matrimonio con cittadino italiano, che "L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni".
Nella specie, dalla documentazione prodotta, risulta che detta richiesta è stata presentata, in data 23.5.2001 e, conseguentemente, alla data del 31.3.2004, di adozione dell'impugnato decreto era abbondantemente scaduto il termine biennale, fissato dall'art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91, entro il quale la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana poteva essere respinta.
Con la richiamata disposizione il Legislatore ha inteso – espressamente - indicare il termine massimo ed inderogabile (ove non vi siano procedimenti penali in corso: v. art. 6, comma 4 L. n. 91 del 1992) per l'emanazione del diniego scaduto il quale l'Amministrazione viene privata del potere di respingere l'istanza di riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cons. Stato, Sez. I, par. 12.12.2007, n. 4023/2007).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto disponendosi per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15.1.2009.