Salve,
questo è il testo del decreto di inammissibilità trasmesso a mia moglie:
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento
Prot: xxxxxxVISTA l'istanza prodotta in data xx/xx/2009 da Xxxxx Xxxxxxx nato/a a Xxxxxxx il xx/xx/xxxx, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992 e s.m. ed integrazioni, che disciplina la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano.
RILEVATO dagli accertamenti istruttori effettuati sulle autodichiarazioni dell'istante che alla data dell8 agosto 2009 non risultava in possesso del requisito della residenza legale biennale dopo il matrimonio con cittadino italiano né risultavano figli nati o adottati dai coniugi, circostanza che avrebbe comportato la riduzione del periodo di residenza legale a 1 anno.
VISTA la commissariale datata 31/05/2010, ricevuta dall'interessata il 05/06/2010, con la quale ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è stato comunicato alla richiedente il preavviso di rigetto.
CONSIDERATO che l'interessato ha fatto pervenire documentazione e osservazioni che, tuttavia non rilevano in ordine alla sussistenza del requisito di cui sopra.
VISTI la legge 05.02.1992, n. 91, con le modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, nr. 94., ed il D.P.R. 12.10.1993, n.572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno di data 18.05.2006, richiamata dalla successiva circolare del 24.06.2009, secondo le quali spetta alle Prefetture UTG dichiarare l'inammissibilità delle istanze di cittadinanza, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 10 bis della legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005.
VISTO il D.P.R. 12.10.1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza".
VISTE le circolari del Ministero dell'Interno in data 6 agosto 2009 e 7 ottobre 2009, in materia di modifiche alla legge organica sulla cittadinanza introdotte con la legge 15 Luglio 2009, nr.94.
VISTO l'art. 87 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 670/1972
D E C R E T A
L'istanza presentata da Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx è inammissibile per mancanza del requisito della residenza biennale postmatrimoniale alla data dell'8agosto 2009 nonché dell'assenza di figli nati o adottati dalla coppia alla data citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla data della notifica o della comunicazione del presente atto.
Trento, xx Giugno 2010
P. IL COMMISSARIO DI GOVERNO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Ecco. Anche questo è un interessante scampolo di prosa nel quale, stante ciò che si è rilevato in questa discussione, la legge è stata quantomeno disattesa o "adattata" in modo del tutto illegittimo, dato che mettere circolari sullo stesso piano di leggi è cosa che farebbe ridere anche una matricola di Giurisprudenza.
Però tutto questo è ciò contro cui noi stiamo
sbattendo il muso, con nostro danno, quantomeno morale.
A presto,
Enzo