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Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato

Amedeo

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Un saluto a tutti.

In questo topic vorrei impostare con l'aiuto delle persone interessate un ricorso straordinario al Capo dello Stato per tutte quelle dichiarazioni di inammissibilità delle domande di cittadinanza pervenute a seguito del mancato superamento al 9 agsto 2010 dei due anni di regolare residenza in italia.

Comincio pubblicando di seguito un decreto che ho visionato.

Il Prefetto della Provincia di Xxxxx

Kl OC/xxxxxx

VISTA la domanda presentata in data xx.xx.xxx dalla Sig.ra Xxxx Xxxx. nata Xxxx, nata a Xxxxx - Xxxxxx (Xxxxx) il xx.xx.xxxx, residente in Xxxxx (XX), Via Xxxx, n. xx. intesa ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto coniugata con cittadino italiano;

CONSIDERATO che. in virtù dell'art. 5 della Legge n. 91/1992, cosi come modificato dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, l'acquisto della cittadinanza italiana può essere concesso solo allo straniero coniugato con cittadino italiano, il quale, al momento della presentazione della relativa istanza abbia maturato 2 anni di residenza legale continuativa in Italia dopo il matrimonio;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 concernente il Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, secondo il quale, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafìca";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;

ESAMINATI i documenti presentati a corredo della domanda, dai quali risulta che la richiedente ha contratto matrimonio in data xx.xx.xxxx e alla data di presentazione della domanda non aveva ancora maturato il requisito dei due anni di residenza dopo il matrimonio come sopra indicato;

VISTE le osservazioni prodotte dalla richiedente il xx xxxxxxx u.s., in risposta alla comunicazione di questo U.T.G. ai sensi dell'art. 10/bis Legge 241/90 datata xx.xx.xxxx;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno n, 1416 del 05.02.2010 con la quale viene rappresentato che: per costante e consolidata giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi sono regolati dalla legge vigente nel momento in cui vengono emanati, salvo che la legge stessa non disponga diversamente (cfr. Consiglio di Stato 2482/92 del 30.11.1992);

CONSTATATO che la stessa nota chiarisce che, la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova disposizione legislativa (Consiglio di Stato, n. 401 del 07.04.1999) e che secondo un principio giuridico generale del diritto amministrativo, lojus superveniens trova applicazione anche al di fuori di un'espressa disciplina di diritto intertemporale, qualora il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza, che si verifica allorché gli effetti dello stesso non siano ancora compiutamente prodotti (Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006);

RILEVATO, pertanto, che l'istanza di cui trattasi debba essere dichiarata inammissibile poiché all'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della Legge n.94 del 15 luglio 2009, non erano trascorsi i 2 anni dalla data del matrimonio come richiesto dalla legislazione vigente;

VISTA la Legge n. 91 del 5 febbraio 1992;

VISTO il D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993:

VISTO il D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994;

VISTA la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;

VISTA   la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009.


DECRETA

La richiesta di concessione della cittadinanza italiana prodotta dalla Sig. ra Xxxxx Xxxxxx nata Xxxx, sopra generalizzata, è dichiarata inammissibile per i motivi indicati in premessa
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio o, in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica.
Xxxxx, xx xxxxx xxxx


II Vice Prefetto Aggiunto (Xxxxxxxxx Xxxxxx)

Un primo esame va dunque svolto sui vari "visto", "rilevato", "constatato", ecc..

Si deve reperire per esteso il testo di quanto citato come "visto", ecc. e farne un primo commento.

Un saluto e buon lavoro,
« Ultima modifica: 29 Giugno 2010, 09:44:10 da Amedeo »
Amedeo

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Inammissibilità/Respingimento domanda di Cittadinanza
« Risposta #1 il: 28 Giugno 2010, 10:31:27 »
Salve,

vedo che si comincia con la questione più "calda" del momento, ovvero con la raffica dei decreti prefettizi di inammissibilità (se non addirittura di respingimento) delle domande presentate ante-Agosto 2009 da cittadini stranieri coniugati con italiani.

Dalle discussioni in corso nell'altra "sede" si può ormai capire che tali decreti siano stati emessi in totale spregio della legge, ovvero mediante l'arbitrio d'applicare delle circolari, quasi che esse avessero valore normativo.

Di più, l'ironìa di vedersi recapitare "preavvisi di rigetto" emessi "ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241-1990, dopo praticamente un anno, ove proprio quell'articolo impone di informare il cittadino "tempestivamente". Sarebbe interessante studiare quale sia il concetto di "tempestività" nella Pubblica Amministrazione...

Sono d'accordo che si debba procedere contro chi sta provocando una vera ingiustizia: che finalmente, anche qui, chi sbaglia venga sanzionato dalla Legge e paghi per i propri errori.

Purtroppo, sono tanti i campi della vita civile in cui la Pubblica Amministrazione dimentica -o non vuole ammettere- di essere al servizio del Cittadino.

A presto,

Enzo

nightwatch76

Ciao Amedeo

allora, oggi ho parlato con una persona che lavora per lo stato, non posso dire quale lavoro fa e che posto occupa per ovvi motivi di riservatezza, la quale in settimana andrà a parlare con la responsabile del procedimento relativo all'istanza di mia moglie al fine di dirimere la questione.
Mi ha illuminato su alcuni punti fondamentali che spero vi possano aiutare :

1) la legge non fa nessun tipo di riferimento alla retroattività o alle pratiche presentate con la vecchia legge , e quindi non possono emanare un decreto di inammisibilità ( e questo lo sapevamo)

2) la famosa circolare del 6/8 è una pura istruttoria e non ha alcun tipo di valore legislativo ( e questo lo avevamo intuito )

3) secondo quanto sopra citato le prefetture non hanno nessun diritto di presentare le notifiche relative ai motivi ostativi per quanto riguarda il termine dei due anni di residenza legale in quanto sulla legge vera e proprie non vi si fà alcun riferimento specialmente alla data dell 8/8/09 data di entrata in vigore della legge 94/09

4) per quanto riguarda il mio caso particolare, la notifica ci è stata inviata circa 10 mesi dopo all'entrata in vigore della nuova legge e pertanto , nel caso le prefetture volessero dichiarare inammissibile la pratica facendo riferimento a quanto sopra, fa fede la data in cui si è ricevuta la notifica, e in quel caso se si sono maturati i 2 anni di residenza legale si è acquisito di conseguenza il diritto soggettivo pieno e perntanto non possono dichiarare inammissibile la pratica.


Saluti

Amedeo

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Ciao Amedeo

allora, oggi ho parlato con una persona che lavora per lo stato, non posso dire quale lavoro fa e che posto occupa per ovvi motivi di riservatezza, la quale in settimana andrà a parlare con la responsabile del procedimento relativo all'istanza di mia moglie al fine di dirimere la questione.
Mi ha illuminato su alcuni punti fondamentali che spero vi possano aiutare :

1) la legge non fa nessun tipo di riferimento alla retroattività o alle pratiche presentate con la vecchia legge , e quindi non possono emanare un decreto di inammisibilità ( e questo lo sapevamo)

2) la famosa circolare del 6/8 è una pura istruttoria e non ha alcun tipo di valore legislativo ( e questo lo avevamo intuito )

3) secondo quanto sopra citato le prefetture non hanno nessun diritto di presentare le notifiche relative ai motivi ostativi per quanto riguarda il termine dei due anni di residenza legale in quanto sulla legge vera e proprie non vi si fà alcun riferimento specialmente alla data dell 8/8/09 data di entrata in vigore della legge 94/09
Ed è quello che io affermo da diverso tempo!!!

4) per quanto riguarda il mio caso particolare, la notifica ci è stata inviata circa 10 mesi dopo all'entrata in vigore della nuova legge e pertanto , nel caso le prefetture volessero dichiarare inammissibile la pratica facendo riferimento a quanto sopra, fa fede la data in cui si è ricevuta la notifica, e in quel caso se si sono maturati i 2 anni di residenza legale si è acquisito di conseguenza il diritto soggettivo pieno e perntanto non possono dichiarare inammissibile la pratica.
Ed è quello che io affermo da diverso tempo!!!

Saluti


Commenti tra le righe!!!

Un saluto,
Amedeo

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Amedeo

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Cominciamo allora ad esaminare i vari "visto" ecc. e cominciamo dal primo.

Citazione
CONSIDERATO che. in virtù dell'art. 5 della Legge n. 91/1992, cosi come modificato dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, l'acquisto della cittadinanza italiana può essere concesso solo allo straniero coniugato con cittadino italiano, il quale, al momento della presentazione della relativa istanza abbia maturato 2 anni di residenza legale continuativa in Italia dopo il matrimonio;

Il testo riportato è fedele?  Sono andato a guardare su http://www.normattiva.it che riporta tutte le leggi italiane.

Citazione
testo in vigore dal: 8-8-2009

Art. 5.(6)

  ((  1.  Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo'
acquistare  la  cittadinanza  italiana  quando,  dopo  il matrimonio,
risieda   legalmente   da   almeno  due  anni  nel  territorio  della
Repubblica,  oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio se
residente  all'estero,  qualora, al momento dell'adozione del decreto
di  cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento  o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi )).

La L. 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128/L, relativo alla G.U. 24/07/2009, n. 170) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 5 e l'introduzione dell'art. 9-bis.

Come si può constatare la citazione innanzitutto non è fedele alla norma.

E' ovvio che il sopraggiungere della variazione della legge abbia provocato una carenza nel tempo limite dei due anni, ma non è certo colpa dell'utente, bensi del legislatore.
« Ultima modifica: 28 Giugno 2010, 19:33:16 da Amedeo »
Amedeo

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nightwatch76

Citazione
ESAMINATI i documenti presentati a corredo della domanda, dai quali risulta che la richiedente ha contratto matrimonio in data xx.xx.xxxx e alla data di presentazione della domanda non aveva ancora maturato il requisito dei due anni di residenza dopo il matrimonio come sopra indicato;

Qui mi sorge il dubbio se ci fanno o ci sono :

Quale normativa era in vigore all'atto della presentazione della domanda? desumo la 91/92 , quindi non è corretto scrivere che all'atto della presentazione della domanda non aveva maturato il requisito dei due anni,  che siamo veggenti e leggiamo nella sfera di cristallo le leggi in divenire, poi è chiaro che si riferiscano alla nuova legge, ma quì sta il bello, se nella circolare il parametro di riferimento è la data di entrata in vigore della legge ovvero l'8/8/09 , è quantomeno scorretta la forma di ciò che hanno scritto, quindi avrebbero dovuto scrivere che : esaminati ecc. ecc. ed alla data di entrata in vigore della legge 94/09 non aveva ancora maturato il requisito dei 2 anni di residenza ecc ecc ecc
---


« Ultima modifica: 28 Giugno 2010, 21:25:23 da nightwatch76 »

Amedeo

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  • 1914
Passiamo al secondo "visto".

Citazione
VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 concernente il Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, secondo il quale, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafìca";

Il testo della norma in questione riporta esattamente le stesse parole.
Amedeo

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Salve,

questo è il testo del decreto di inammissibilità trasmesso a mia moglie:

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot: xxxxxx

VISTA l'istanza prodotta in data xx/xx/2009 da Xxxxx Xxxxxxx nato/a a Xxxxxxx il xx/xx/xxxx, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992 e s.m. ed integrazioni, che disciplina la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano.

RILEVATO dagli accertamenti istruttori effettuati sulle autodichiarazioni dell'istante che alla data dell8 agosto 2009 non risultava in possesso del requisito della residenza legale biennale dopo il matrimonio con cittadino italiano né risultavano figli nati o adottati dai coniugi, circostanza che avrebbe comportato la riduzione del periodo di residenza legale a 1 anno.

VISTA la commissariale datata 31/05/2010, ricevuta dall'interessata il 05/06/2010, con la quale ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è stato comunicato alla richiedente il preavviso di rigetto.

CONSIDERATO che l'interessato ha fatto pervenire documentazione e osservazioni che, tuttavia non rilevano in ordine alla sussistenza del requisito di cui sopra.

VISTI la legge 05.02.1992, n. 91, con le modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, nr. 94., ed il D.P.R. 12.10.1993, n.572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno di data 18.05.2006, richiamata dalla successiva circolare del 24.06.2009, secondo le quali spetta alle Prefetture UTG dichiarare l'inammissibilità delle istanze di cittadinanza, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 10 bis della legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005.

VISTO il D.P.R. 12.10.1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza".

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno in data 6 agosto 2009 e 7 ottobre 2009, in materia di modifiche alla legge organica sulla cittadinanza introdotte con la legge 15 Luglio 2009, nr.94.

VISTO l'art. 87 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 670/1972

D E C R E T A

L'istanza presentata da Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx è inammissibile per mancanza del requisito della residenza biennale postmatrimoniale alla data dell'8agosto 2009 nonché dell'assenza di figli nati o adottati dalla coppia alla data citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla data della notifica o della comunicazione del presente atto.

Trento, xx Giugno 2010


P. IL COMMISSARIO DI GOVERNO
IL VICE PREFETTO VICARIO

Ecco. Anche questo è un interessante scampolo di prosa nel quale, stante ciò che si è rilevato in questa discussione, la legge è stata quantomeno disattesa o "adattata" in modo del tutto illegittimo, dato che mettere circolari sullo stesso piano di leggi è cosa che farebbe ridere anche una matricola di Giurisprudenza.

Però tutto questo è ciò contro cui noi stiamo sbattendo il muso, con nostro danno, quantomeno morale.

A presto,

Enzo

Amedeo

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  • 1914
NOVITA'

La persona interessata dal provvedimento che stiamo esaminado ha ricevuto la seguente comunicazione.

Citazione
QUESTURA DI XXXXX
Divisione Amministrativa e Sociale UFFICIO IMMIGRAZIONE
Fax.xxxx/xxxxxx
Cat.A12/10 Imm.
Xxxxxx, li xx/06/10

Al/la Sig./ra
XXXXX Xxxx
Via Xxxx, xx
Xxxxxxxxxxx

OGGETTO: Invito a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Xxxxxx.

La S.V. è invitata a presentarsi presso quest'Ufficio, sito a Xxxxx in Via Xxxxx nr. xx, il giorno 8/07/2010 alle ore 12.00 per notizie riguardanti la richiesta di conferimento della cittadinanza italiana.
In caso di indisponibilità per il giorno indicato potrà richiedere un nuovo appuntamento scrivendo al sottonotato indirizzo di posta elettronica, avendo cura di inserire in oggetto "cognome" "nome" e la parola "cittadinanza"
xxxxx.xxxxx@poliziadistato.it
In alternativa, per un nuovo appuntamento, potrà inviare un fax di richiesta al numero
xxxx/xxxxxxx
Si rammenta infine di    portare al seguito il passaporto   in corso di validità ed il proprio permesso di soggiorno.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO IMMIGRAZIONE

Mi sono chiesto, ovviamente, cosa volessero.   Che senso ha chiamare la persona adesso?    Deve portare passaporto e permesso di soggiorno (non gli viene neanche lontanamente in mente che possa avere una Carta di Soggiorno).   A cosa possono servirgli?

La convoca l'Ufficio Immigrazione e non quello della cittadinanza, ma l'argomento è quello della cittadinanza.  

Mi stò chiedendo se, a seguito della richiesta di attivazione delle procedure di autotutela, non abbiano deciso di conferirgli la cittadinanza lo stesso.   Non vedo altri motivi.  Misteriosa è la convocazione, però, all'Ufficio Immigrazione.

P.S. - Ho notato un difetto nell'inserimento della pubblicità.   Questo topic serve anche a questo!!!

Buoni commenti a tutti,
« Ultima modifica: 30 Giugno 2010, 21:39:43 da Amedeo »
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Vediamo come hanno acquisito le osservazioni fatte.

Citazione
VISTE le osservazioni prodotte dalla richiedente il xx xxxxxxx u.s., in risposta alla comunicazione di questo U.T.G. ai sensi dell'art. 10/bis Legge 241/90 datata xx.xx.xxxx;

Le hanno viste, ma non replicano e non commentano.

Citazione
CONSIDERATO che l'interessato ha fatto pervenire documentazione e osservazioni che, tuttavia non rilevano in ordine alla sussistenza del requisito di cui sopra.

Anche quì, per loro, non hanno alcuna rilevanza.

Se loro non contestano le osservazioni fatte, di fatto vanificano per l'utente la possibilità di cui all'art. 10 bis della 241/90 e questa è cosa da far notare assolutamente in fase di ricorso.

Non solo.   Questo ignorare completamente le osservazioni fatte può far scattare il dolo e con questo la possibilità di una querela successiva per omisione e/o abuso in atti d'ufficio.

Insomma, voglio asserire che non basta affermare che le osservazioni non ... "rilevano", ma occorre contestarle una ad una.

Un saluto,
« Ultima modifica: 30 Giugno 2010, 21:50:38 da Amedeo »
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Nel primo rigetto sono citate alcune sentenze del consiglio di Stato e della Cassazione da ritrovare.

Consiglio di Stato 2482/92 del 30.11.1992

Consiglio di Stato, n. 401 del 07.04.1999

Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006


Chi si occupa di trovarle e riportarle quì.

Un saluto,
Amedeo

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nightwatch76

Nel primo rigetto sono citate alcune sentenze del consiglio di Stato e della Cassazione da ritrovare.

Consiglio di Stato 2482/92 del 30.11.1992     http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/3/20030131135918_10-113-232-33.rtf

Consiglio di Stato, n. 401 del 07.04.1999

Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0781_MASSIMARIO_giurisprudenza_20_aprile_2010_-_SUI.pdf  credo che cio che ci interessa sia da pag. 21

Chi si occupa di trovarle e riportarle quì.

Un saluto,

Amedeo

  • *****
  • 1914
Ho dato una occhiata e scaricato il contenuto dei due link.

Il primo è relativo ad un vero e rporpio libro sulla cittadinanza di circa 300 pagine.   Non ho visto se vi sia riportata una sentenza.

Il secondo è un massimario ad uso degli Uffici Immigrazione.   E' vero che in fondo ci sono le modalità del ricorso straordinario al capo dello stato, ma gli altri argomenti non mi sembrano proprio attinenti.

In pratica non sono state trovate le sentenze, ma testi che ne fanno un riferimento così come nel provvedimento di rigetto.

La ricerca continua!!!

Un saluto,
« Ultima modifica: 01 Luglio 2010, 23:47:19 da Amedeo »
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nightwatch76

si porta pazienza ero a roma per lavoro ed ora tarda e la mia ricerca è stata molto veloce, in questo weekend cercherò meglio

saluti

io insisterei sul terzo "visto"

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;

rispondendo con un qualcosa del tipo:

VISTO che le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze della corte di cassazione. Ma anche se l'avessero -e non ce l'hanno- la circolare prot. 5377 (31/02/2009), che dice che la legge 94/2009 non è retroattiva, è successiva alla circolare prot 10652 da voi citata (06/08/2009) che dice che la stessa legge è retroattiva. Quindi o le 2 si contraddicono o la seconda annulla e rettifica la prima.


come abbiamo già mille volte detto e ridetto...


ma più importante di tutto:
AMEDEO:
tienici aggiornati sugli sviluppi della persona che è stata chiamata in questura.
per il momento non ci resta che sperare in una buona notizia