Un saluto a tutti.
In questo topic vorrei impostare con l'aiuto delle persone interessate un ricorso straordinario al Capo dello Stato per tutte quelle dichiarazioni di inammissibilità delle domande di cittadinanza pervenute a seguito del mancato superamento al 9 agsto 2010 dei due anni di regolare residenza in italia.
Comincio pubblicando di seguito un decreto che ho visionato.
Il Prefetto della Provincia di Xxxxx
Kl OC/xxxxxx
VISTA la domanda presentata in data xx.xx.xxx dalla Sig.ra Xxxx Xxxx. nata Xxxx, nata a Xxxxx - Xxxxxx (Xxxxx) il xx.xx.xxxx, residente in Xxxxx (XX), Via Xxxx, n. xx. intesa ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto coniugata con cittadino italiano;
CONSIDERATO che. in virtù dell'art. 5 della Legge n. 91/1992, cosi come modificato dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, l'acquisto della cittadinanza italiana può essere concesso solo allo straniero coniugato con cittadino italiano, il quale, al momento della presentazione della relativa istanza abbia maturato 2 anni di residenza legale continuativa in Italia dopo il matrimonio;
VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 concernente il Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, secondo il quale, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafìca";
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;
ESAMINATI i documenti presentati a corredo della domanda, dai quali risulta che la richiedente ha contratto matrimonio in data xx.xx.xxxx e alla data di presentazione della domanda non aveva ancora maturato il requisito dei due anni di residenza dopo il matrimonio come sopra indicato;
VISTE le osservazioni prodotte dalla richiedente il xx xxxxxxx u.s., in risposta alla comunicazione di questo U.T.G. ai sensi dell'art. 10/bis Legge 241/90 datata xx.xx.xxxx;
VISTA la nota del Ministero dell'Interno n, 1416 del 05.02.2010 con la quale viene rappresentato che: per costante e consolidata giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi sono regolati dalla legge vigente nel momento in cui vengono emanati, salvo che la legge stessa non disponga diversamente (cfr. Consiglio di Stato 2482/92 del 30.11.1992);
CONSTATATO che la stessa nota chiarisce che, la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova disposizione legislativa (Consiglio di Stato, n. 401 del 07.04.1999) e che secondo un principio giuridico generale del diritto amministrativo, lojus superveniens trova applicazione anche al di fuori di un'espressa disciplina di diritto intertemporale, qualora il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza, che si verifica allorché gli effetti dello stesso non siano ancora compiutamente prodotti (Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006);
RILEVATO, pertanto, che l'istanza di cui trattasi debba essere dichiarata inammissibile poiché all'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della Legge n.94 del 15 luglio 2009, non erano trascorsi i 2 anni dalla data del matrimonio come richiesto dalla legislazione vigente;
VISTA la Legge n. 91 del 5 febbraio 1992;
VISTO il D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993:
VISTO il D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994;
VISTA la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009.
DECRETA
La richiesta di concessione della cittadinanza italiana prodotta dalla Sig. ra Xxxxx Xxxxxx nata Xxxx, sopra generalizzata, è dichiarata inammissibile per i motivi indicati in premessa
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio o, in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica.
Xxxxx, xx xxxxx xxxx
II Vice Prefetto Aggiunto (Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Un primo esame va dunque svolto sui vari "visto", "rilevato", "constatato", ecc..
Si deve reperire per esteso il testo di quanto citato come "visto", ecc. e farne un primo commento.
Un saluto e buon lavoro,
Salve,
questo è il testo del decreto di inammissibilità trasmesso a mia moglie:
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento
Prot: xxxxxx
VISTA l'istanza prodotta in data xx/xx/2009 da Xxxxx Xxxxxxx nato/a a Xxxxxxx il xx/xx/xxxx, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992 e s.m. ed integrazioni, che disciplina la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano.
RILEVATO dagli accertamenti istruttori effettuati sulle autodichiarazioni dell'istante che alla data dell8 agosto 2009 non risultava in possesso del requisito della residenza legale biennale dopo il matrimonio con cittadino italiano né risultavano figli nati o adottati dai coniugi, circostanza che avrebbe comportato la riduzione del periodo di residenza legale a 1 anno.
VISTA la commissariale datata 31/05/2010, ricevuta dall'interessata il 05/06/2010, con la quale ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è stato comunicato alla richiedente il preavviso di rigetto.
CONSIDERATO che l'interessato ha fatto pervenire documentazione e osservazioni che, tuttavia non rilevano in ordine alla sussistenza del requisito di cui sopra.
VISTI la legge 05.02.1992, n. 91, con le modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, nr. 94., ed il D.P.R. 12.10.1993, n.572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno di data 18.05.2006, richiamata dalla successiva circolare del 24.06.2009, secondo le quali spetta alle Prefetture UTG dichiarare l'inammissibilità delle istanze di cittadinanza, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 10 bis della legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005.
VISTO il D.P.R. 12.10.1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza".
VISTE le circolari del Ministero dell'Interno in data 6 agosto 2009 e 7 ottobre 2009, in materia di modifiche alla legge organica sulla cittadinanza introdotte con la legge 15 Luglio 2009, nr.94.
VISTO l'art. 87 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 670/1972
D E C R E T A
L'istanza presentata da Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx è inammissibile per mancanza del requisito della residenza biennale postmatrimoniale alla data dell'8agosto 2009 nonché dell'assenza di figli nati o adottati dalla coppia alla data citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla data della notifica o della comunicazione del presente atto.
Trento, xx Giugno 2010
P. IL COMMISSARIO DI GOVERNO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Ecco. Anche questo è un interessante scampolo di prosa nel quale, stante ciò che si è rilevato in questa discussione, la legge è stata quantomeno disattesa o "adattata" in modo del tutto illegittimo, dato che mettere circolari sullo stesso piano di leggi è cosa che farebbe ridere anche una matricola di Giurisprudenza.
Però tutto questo è ciò contro cui noi stiamo sbattendo il muso, con nostro danno, quantomeno morale.
A presto,
Enzo
NOVITA'
La persona interessata dal provvedimento che stiamo esaminado ha ricevuto la seguente comunicazione.
QUESTURA DI XXXXX
Divisione Amministrativa e Sociale UFFICIO IMMIGRAZIONE
Fax.xxxx/xxxxxx
Cat.A12/10 Imm.
Xxxxxx, li xx/06/10
Al/la Sig./ra
XXXXX Xxxx
Via Xxxx, xx
Xxxxxxxxxxx
OGGETTO: Invito a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Xxxxxx.
La S.V. è invitata a presentarsi presso quest'Ufficio, sito a Xxxxx in Via Xxxxx nr. xx, il giorno 8/07/2010 alle ore 12.00 per notizie riguardanti la richiesta di conferimento della cittadinanza italiana.
In caso di indisponibilità per il giorno indicato potrà richiedere un nuovo appuntamento scrivendo al sottonotato indirizzo di posta elettronica, avendo cura di inserire in oggetto "cognome" "nome" e la parola "cittadinanza"
xxxxx.xxxxx@poliziadistato.it
In alternativa, per un nuovo appuntamento, potrà inviare un fax di richiesta al numero
xxxx/xxxxxxx
Si rammenta infine di portare al seguito il passaporto in corso di validità ed il proprio permesso di soggiorno.
IL DIRIGENTE L'UFFICIO IMMIGRAZIONE
Mi sono chiesto, ovviamente, cosa volessero. Che senso ha chiamare la persona adesso? Deve portare passaporto e permesso di soggiorno (non gli viene neanche lontanamente in mente che possa avere una Carta di Soggiorno). A cosa possono servirgli?
La convoca l'Ufficio Immigrazione e non quello della cittadinanza, ma l'argomento è quello della cittadinanza.
Mi stò chiedendo se, a seguito della richiesta di attivazione delle procedure di autotutela, non abbiano deciso di conferirgli la cittadinanza lo stesso. Non vedo altri motivi. Misteriosa è la convocazione, però, all'Ufficio Immigrazione.
P.S. - Ho notato un difetto nell'inserimento della pubblicità. Questo topic serve anche a questo!!!
Buoni commenti a tutti,