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LE NORMATIVE => Cittadinanza italiana => Il ricorso al decreto di rifiuto per retroattività => Topic aperto da: Amedeo - 27 Giugno 2010, 22:23:24

Titolo: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 27 Giugno 2010, 22:23:24
Un saluto a tutti.

In questo topic vorrei impostare con l'aiuto delle persone interessate un ricorso straordinario al Capo dello Stato per tutte quelle dichiarazioni di inammissibilità delle domande di cittadinanza pervenute a seguito del mancato superamento al 9 agsto 2010 dei due anni di regolare residenza in italia.

Comincio pubblicando di seguito un decreto che ho visionato.

Il Prefetto della Provincia di Xxxxx

Kl OC/xxxxxx

VISTA la domanda presentata in data xx.xx.xxx dalla Sig.ra Xxxx Xxxx. nata Xxxx, nata a Xxxxx - Xxxxxx (Xxxxx) il xx.xx.xxxx, residente in Xxxxx (XX), Via Xxxx, n. xx. intesa ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto coniugata con cittadino italiano;

CONSIDERATO che. in virtù dell'art. 5 della Legge n. 91/1992, cosi come modificato dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, l'acquisto della cittadinanza italiana può essere concesso solo allo straniero coniugato con cittadino italiano, il quale, al momento della presentazione della relativa istanza abbia maturato 2 anni di residenza legale continuativa in Italia dopo il matrimonio;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 concernente il Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, secondo il quale, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafìca";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;

ESAMINATI i documenti presentati a corredo della domanda, dai quali risulta che la richiedente ha contratto matrimonio in data xx.xx.xxxx e alla data di presentazione della domanda non aveva ancora maturato il requisito dei due anni di residenza dopo il matrimonio come sopra indicato;

VISTE le osservazioni prodotte dalla richiedente il xx xxxxxxx u.s., in risposta alla comunicazione di questo U.T.G. ai sensi dell'art. 10/bis Legge 241/90 datata xx.xx.xxxx;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno n, 1416 del 05.02.2010 con la quale viene rappresentato che: per costante e consolidata giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi sono regolati dalla legge vigente nel momento in cui vengono emanati, salvo che la legge stessa non disponga diversamente (cfr. Consiglio di Stato 2482/92 del 30.11.1992);

CONSTATATO che la stessa nota chiarisce che, la nuova norma trova immediata applicazione e costituisce la regola anche del procedimento amministrativo sorto sotto la precedente disciplina e in situazione di pendenza alla data di entrata in vigore della nuova disposizione legislativa (Consiglio di Stato, n. 401 del 07.04.1999) e che secondo un principio giuridico generale del diritto amministrativo, lojus superveniens trova applicazione anche al di fuori di un'espressa disciplina di diritto intertemporale, qualora il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza, che si verifica allorché gli effetti dello stesso non siano ancora compiutamente prodotti (Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006);

RILEVATO, pertanto, che l'istanza di cui trattasi debba essere dichiarata inammissibile poiché all'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della Legge n.94 del 15 luglio 2009, non erano trascorsi i 2 anni dalla data del matrimonio come richiesto dalla legislazione vigente;

VISTA la Legge n. 91 del 5 febbraio 1992;

VISTO il D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993:

VISTO il D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994;

VISTA la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;

VISTA   la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009.


DECRETA

La richiesta di concessione della cittadinanza italiana prodotta dalla Sig. ra Xxxxx Xxxxxx nata Xxxx, sopra generalizzata, è dichiarata inammissibile per i motivi indicati in premessa
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio o, in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica.
Xxxxx, xx xxxxx xxxx


II Vice Prefetto Aggiunto (Xxxxxxxxx Xxxxxx)

Un primo esame va dunque svolto sui vari "visto", "rilevato", "constatato", ecc..

Si deve reperire per esteso il testo di quanto citato come "visto", ecc. e farne un primo commento.

Un saluto e buon lavoro,
Titolo: Inammissibilità/Respingimento domanda di Cittadinanza
Inserito da: Enzo C. - 28 Giugno 2010, 10:31:27
Salve,

vedo che si comincia con la questione più "calda" del momento, ovvero con la raffica dei decreti prefettizi di inammissibilità (se non addirittura di respingimento) delle domande presentate ante-Agosto 2009 da cittadini stranieri coniugati con italiani.

Dalle discussioni in corso nell'altra "sede" si può ormai capire che tali decreti siano stati emessi in totale spregio della legge, ovvero mediante l'arbitrio d'applicare delle circolari, quasi che esse avessero valore normativo.

Di più, l'ironìa di vedersi recapitare "preavvisi di rigetto" emessi "ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241-1990, dopo praticamente un anno, ove proprio quell'articolo impone di informare il cittadino "tempestivamente". Sarebbe interessante studiare quale sia il concetto di "tempestività" nella Pubblica Amministrazione...

Sono d'accordo che si debba procedere contro chi sta provocando una vera ingiustizia: che finalmente, anche qui, chi sbaglia venga sanzionato dalla Legge e paghi per i propri errori.

Purtroppo, sono tanti i campi della vita civile in cui la Pubblica Amministrazione dimentica -o non vuole ammettere- di essere al servizio del Cittadino.

A presto,

Enzo
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 28 Giugno 2010, 17:15:31
Ciao Amedeo

allora, oggi ho parlato con una persona che lavora per lo stato, non posso dire quale lavoro fa e che posto occupa per ovvi motivi di riservatezza, la quale in settimana andrà a parlare con la responsabile del procedimento relativo all'istanza di mia moglie al fine di dirimere la questione.
Mi ha illuminato su alcuni punti fondamentali che spero vi possano aiutare :

1) la legge non fa nessun tipo di riferimento alla retroattività o alle pratiche presentate con la vecchia legge , e quindi non possono emanare un decreto di inammisibilità ( e questo lo sapevamo)

2) la famosa circolare del 6/8 è una pura istruttoria e non ha alcun tipo di valore legislativo ( e questo lo avevamo intuito )

3) secondo quanto sopra citato le prefetture non hanno nessun diritto di presentare le notifiche relative ai motivi ostativi per quanto riguarda il termine dei due anni di residenza legale in quanto sulla legge vera e proprie non vi si fà alcun riferimento specialmente alla data dell 8/8/09 data di entrata in vigore della legge 94/09

4) per quanto riguarda il mio caso particolare, la notifica ci è stata inviata circa 10 mesi dopo all'entrata in vigore della nuova legge e pertanto , nel caso le prefetture volessero dichiarare inammissibile la pratica facendo riferimento a quanto sopra, fa fede la data in cui si è ricevuta la notifica, e in quel caso se si sono maturati i 2 anni di residenza legale si è acquisito di conseguenza il diritto soggettivo pieno e perntanto non possono dichiarare inammissibile la pratica.


Saluti
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 28 Giugno 2010, 17:19:22
Ciao Amedeo

allora, oggi ho parlato con una persona che lavora per lo stato, non posso dire quale lavoro fa e che posto occupa per ovvi motivi di riservatezza, la quale in settimana andrà a parlare con la responsabile del procedimento relativo all'istanza di mia moglie al fine di dirimere la questione.
Mi ha illuminato su alcuni punti fondamentali che spero vi possano aiutare :

1) la legge non fa nessun tipo di riferimento alla retroattività o alle pratiche presentate con la vecchia legge , e quindi non possono emanare un decreto di inammisibilità ( e questo lo sapevamo)

2) la famosa circolare del 6/8 è una pura istruttoria e non ha alcun tipo di valore legislativo ( e questo lo avevamo intuito )

3) secondo quanto sopra citato le prefetture non hanno nessun diritto di presentare le notifiche relative ai motivi ostativi per quanto riguarda il termine dei due anni di residenza legale in quanto sulla legge vera e proprie non vi si fà alcun riferimento specialmente alla data dell 8/8/09 data di entrata in vigore della legge 94/09
Ed è quello che io affermo da diverso tempo!!!

4) per quanto riguarda il mio caso particolare, la notifica ci è stata inviata circa 10 mesi dopo all'entrata in vigore della nuova legge e pertanto , nel caso le prefetture volessero dichiarare inammissibile la pratica facendo riferimento a quanto sopra, fa fede la data in cui si è ricevuta la notifica, e in quel caso se si sono maturati i 2 anni di residenza legale si è acquisito di conseguenza il diritto soggettivo pieno e perntanto non possono dichiarare inammissibile la pratica.
Ed è quello che io affermo da diverso tempo!!!

Saluti


Commenti tra le righe!!!

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 28 Giugno 2010, 19:31:40
Cominciamo allora ad esaminare i vari "visto" ecc. e cominciamo dal primo.

Citazione
CONSIDERATO che. in virtù dell'art. 5 della Legge n. 91/1992, cosi come modificato dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, l'acquisto della cittadinanza italiana può essere concesso solo allo straniero coniugato con cittadino italiano, il quale, al momento della presentazione della relativa istanza abbia maturato 2 anni di residenza legale continuativa in Italia dopo il matrimonio;

Il testo riportato è fedele?  Sono andato a guardare su http://www.normattiva.it (http://www.normattiva.it) che riporta tutte le leggi italiane.

Citazione
testo in vigore dal: 8-8-2009

Art. 5.(6)

  ((  1.  Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo'
acquistare  la  cittadinanza  italiana  quando,  dopo  il matrimonio,
risieda   legalmente   da   almeno  due  anni  nel  territorio  della
Repubblica,  oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio se
residente  all'estero,  qualora, al momento dell'adozione del decreto
di  cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento  o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi )).

La L. 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128/L, relativo alla G.U. 24/07/2009, n. 170) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 5 e l'introduzione dell'art. 9-bis.

Come si può constatare la citazione innanzitutto non è fedele alla norma.

E' ovvio che il sopraggiungere della variazione della legge abbia provocato una carenza nel tempo limite dei due anni, ma non è certo colpa dell'utente, bensi del legislatore.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 28 Giugno 2010, 20:55:27
Citazione
ESAMINATI i documenti presentati a corredo della domanda, dai quali risulta che la richiedente ha contratto matrimonio in data xx.xx.xxxx e alla data di presentazione della domanda non aveva ancora maturato il requisito dei due anni di residenza dopo il matrimonio come sopra indicato;

Qui mi sorge il dubbio se ci fanno o ci sono :

Quale normativa era in vigore all'atto della presentazione della domanda? desumo la 91/92 , quindi non è corretto scrivere che all'atto della presentazione della domanda non aveva maturato il requisito dei due anni,  che siamo veggenti e leggiamo nella sfera di cristallo le leggi in divenire, poi è chiaro che si riferiscano alla nuova legge, ma quì sta il bello, se nella circolare il parametro di riferimento è la data di entrata in vigore della legge ovvero l'8/8/09 , è quantomeno scorretta la forma di ciò che hanno scritto, quindi avrebbero dovuto scrivere che : esaminati ecc. ecc. ed alla data di entrata in vigore della legge 94/09 non aveva ancora maturato il requisito dei 2 anni di residenza ecc ecc ecc
---


Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 29 Giugno 2010, 09:50:14
Passiamo al secondo "visto".

Citazione
VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 concernente il Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, secondo il quale, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafìca";

Il testo della norma in questione riporta esattamente le stesse parole.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Enzo C. - 30 Giugno 2010, 19:46:56
Salve,

questo è il testo del decreto di inammissibilità trasmesso a mia moglie:

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot: xxxxxx

VISTA l'istanza prodotta in data xx/xx/2009 da Xxxxx Xxxxxxx nato/a a Xxxxxxx il xx/xx/xxxx, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992 e s.m. ed integrazioni, che disciplina la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano.

RILEVATO dagli accertamenti istruttori effettuati sulle autodichiarazioni dell'istante che alla data dell8 agosto 2009 non risultava in possesso del requisito della residenza legale biennale dopo il matrimonio con cittadino italiano né risultavano figli nati o adottati dai coniugi, circostanza che avrebbe comportato la riduzione del periodo di residenza legale a 1 anno.

VISTA la commissariale datata 31/05/2010, ricevuta dall'interessata il 05/06/2010, con la quale ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è stato comunicato alla richiedente il preavviso di rigetto.

CONSIDERATO che l'interessato ha fatto pervenire documentazione e osservazioni che, tuttavia non rilevano in ordine alla sussistenza del requisito di cui sopra.

VISTI la legge 05.02.1992, n. 91, con le modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, nr. 94., ed il D.P.R. 12.10.1993, n.572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno di data 18.05.2006, richiamata dalla successiva circolare del 24.06.2009, secondo le quali spetta alle Prefetture UTG dichiarare l'inammissibilità delle istanze di cittadinanza, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 10 bis della legge 241/90, come modificato dalla legge 15/2005.

VISTO il D.P.R. 12.10.1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 05.02.1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza".

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno in data 6 agosto 2009 e 7 ottobre 2009, in materia di modifiche alla legge organica sulla cittadinanza introdotte con la legge 15 Luglio 2009, nr.94.

VISTO l'art. 87 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 670/1972

D E C R E T A

L'istanza presentata da Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx è inammissibile per mancanza del requisito della residenza biennale postmatrimoniale alla data dell'8agosto 2009 nonché dell'assenza di figli nati o adottati dalla coppia alla data citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla data della notifica o della comunicazione del presente atto.

Trento, xx Giugno 2010


P. IL COMMISSARIO DI GOVERNO
IL VICE PREFETTO VICARIO

Ecco. Anche questo è un interessante scampolo di prosa nel quale, stante ciò che si è rilevato in questa discussione, la legge è stata quantomeno disattesa o "adattata" in modo del tutto illegittimo, dato che mettere circolari sullo stesso piano di leggi è cosa che farebbe ridere anche una matricola di Giurisprudenza.

Però tutto questo è ciò contro cui noi stiamo sbattendo il muso, con nostro danno, quantomeno morale.

A presto,

Enzo
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 30 Giugno 2010, 21:36:03
NOVITA'

La persona interessata dal provvedimento che stiamo esaminado ha ricevuto la seguente comunicazione.

Citazione
QUESTURA DI XXXXX
Divisione Amministrativa e Sociale UFFICIO IMMIGRAZIONE
Fax.xxxx/xxxxxx
Cat.A12/10 Imm.
Xxxxxx, li xx/06/10

Al/la Sig./ra
XXXXX Xxxx
Via Xxxx, xx
Xxxxxxxxxxx

OGGETTO: Invito a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Xxxxxx.

La S.V. è invitata a presentarsi presso quest'Ufficio, sito a Xxxxx in Via Xxxxx nr. xx, il giorno 8/07/2010 alle ore 12.00 per notizie riguardanti la richiesta di conferimento della cittadinanza italiana.
In caso di indisponibilità per il giorno indicato potrà richiedere un nuovo appuntamento scrivendo al sottonotato indirizzo di posta elettronica, avendo cura di inserire in oggetto "cognome" "nome" e la parola "cittadinanza"
xxxxx.xxxxx@poliziadistato.it
In alternativa, per un nuovo appuntamento, potrà inviare un fax di richiesta al numero
xxxx/xxxxxxx
Si rammenta infine di    portare al seguito il passaporto   in corso di validità ed il proprio permesso di soggiorno.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO IMMIGRAZIONE

Mi sono chiesto, ovviamente, cosa volessero.   Che senso ha chiamare la persona adesso?    Deve portare passaporto e permesso di soggiorno (non gli viene neanche lontanamente in mente che possa avere una Carta di Soggiorno).   A cosa possono servirgli?

La convoca l'Ufficio Immigrazione e non quello della cittadinanza, ma l'argomento è quello della cittadinanza.  

Mi stò chiedendo se, a seguito della richiesta di attivazione delle procedure di autotutela, non abbiano deciso di conferirgli la cittadinanza lo stesso.   Non vedo altri motivi.  Misteriosa è la convocazione, però, all'Ufficio Immigrazione.

P.S. - Ho notato un difetto nell'inserimento della pubblicità.   Questo topic serve anche a questo!!!

Buoni commenti a tutti,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 30 Giugno 2010, 21:48:50
Vediamo come hanno acquisito le osservazioni fatte.

Citazione
VISTE le osservazioni prodotte dalla richiedente il xx xxxxxxx u.s., in risposta alla comunicazione di questo U.T.G. ai sensi dell'art. 10/bis Legge 241/90 datata xx.xx.xxxx;

Le hanno viste, ma non replicano e non commentano.

Citazione
CONSIDERATO che l'interessato ha fatto pervenire documentazione e osservazioni che, tuttavia non rilevano in ordine alla sussistenza del requisito di cui sopra.

Anche quì, per loro, non hanno alcuna rilevanza.

Se loro non contestano le osservazioni fatte, di fatto vanificano per l'utente la possibilità di cui all'art. 10 bis della 241/90 e questa è cosa da far notare assolutamente in fase di ricorso.

Non solo.   Questo ignorare completamente le osservazioni fatte può far scattare il dolo e con questo la possibilità di una querela successiva per omisione e/o abuso in atti d'ufficio.

Insomma, voglio asserire che non basta affermare che le osservazioni non ... "rilevano", ma occorre contestarle una ad una.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 30 Giugno 2010, 21:56:16
Nel primo rigetto sono citate alcune sentenze del consiglio di Stato e della Cassazione da ritrovare.

Consiglio di Stato 2482/92 del 30.11.1992

Consiglio di Stato, n. 401 del 07.04.1999

Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006


Chi si occupa di trovarle e riportarle quì.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 01 Luglio 2010, 00:16:35
Nel primo rigetto sono citate alcune sentenze del consiglio di Stato e della Cassazione da ritrovare.

Consiglio di Stato 2482/92 del 30.11.1992     http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/3/20030131135918_10-113-232-33.rtf

Consiglio di Stato, n. 401 del 07.04.1999

Cassazione Civile, Sezione I. n. 15247 del 4 luglio 2006
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0781_MASSIMARIO_giurisprudenza_20_aprile_2010_-_SUI.pdf  credo che cio che ci interessa sia da pag. 21

Chi si occupa di trovarle e riportarle quì.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 01 Luglio 2010, 22:39:11
Ho dato una occhiata e scaricato il contenuto dei due link.

Il primo è relativo ad un vero e rporpio libro sulla cittadinanza di circa 300 pagine.   Non ho visto se vi sia riportata una sentenza.

Il secondo è un massimario ad uso degli Uffici Immigrazione.   E' vero che in fondo ci sono le modalità del ricorso straordinario al capo dello stato, ma gli altri argomenti non mi sembrano proprio attinenti.

In pratica non sono state trovate le sentenze, ma testi che ne fanno un riferimento così come nel provvedimento di rigetto.

La ricerca continua!!!

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 02 Luglio 2010, 13:00:01
si porta pazienza ero a roma per lavoro ed ora tarda e la mia ricerca è stata molto veloce, in questo weekend cercherò meglio

saluti
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: kelore - 02 Luglio 2010, 15:11:26
io insisterei sul terzo "visto"

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;

rispondendo con un qualcosa del tipo:

VISTO che le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze della corte di cassazione. Ma anche se l'avessero -e non ce l'hanno- la circolare prot. 5377 (31/02/2009), che dice che la legge 94/2009 non è retroattiva, è successiva alla circolare prot 10652 da voi citata (06/08/2009) che dice che la stessa legge è retroattiva. Quindi o le 2 si contraddicono o la seconda annulla e rettifica la prima.


come abbiamo già mille volte detto e ridetto...


ma più importante di tutto:
AMEDEO:
tienici aggiornati sugli sviluppi della persona che è stata chiamata in questura.
per il momento non ci resta che sperare in una buona notizia
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 02 Luglio 2010, 23:06:21
io insisterei sul terzo "visto"

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;

rispondendo con un qualcosa del tipo:

VISTO che le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze della corte di cassazione. Ma anche se l'avessero -e non ce l'hanno- la circolare prot. 5377 (31/02/2009), che dice che la legge 94/2009 non è retroattiva, è successiva alla circolare prot 10652 da voi citata (06/08/2009) che dice che la stessa legge è retroattiva. Quindi o le 2 si contraddicono o la seconda annulla e rettifica la prima.


come abbiamo già mille volte detto e ridetto...


ma più importante di tutto:
AMEDEO:
tienici aggiornati sugli sviluppi della persona che è stata chiamata in questura.
per il momento non ci resta che sperare in una buona notizia

Di seguito ti posto il testo della circolare in questione, dove però parla dei permessi di soggiorno per motivi familiari, e dice espressamente che va considerata la legge in vigore al momento dell'istanza non portando la legge il precetto della retroattività, la cosa buffa e che veramente mi fà ridere è che i PDS non è retroattiva mentre per la cittadinanza sì? quindi o sono tutte e due retroattive oppure non lo sono, e sappiamo benissimo tutto che NON POSSONO essere retroattive.

Circolare del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2009, n. 5377
 
Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/1998, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.  
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


Circolare del 31 agosto 2009, prot. n. 5377


 

Oggetto: Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/1998, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.


In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alle modalità di definizione delle istanze di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentate dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, antecedentemente l'entrata in vigore della legge 94/09, si forniscono i seguenti elementi di indirizzo.
Nell'osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell'entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio.
Analogamente, si è del parere che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, prodotte dopo l'entrata in vigore della legge di modifica dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, debbano essere valutate secondo il medesimo orientamento.
Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.


Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: antartick_68 - 02 Luglio 2010, 23:55:54
Mi sono appena registrato e non ho ancora avuto tempo di leggermi con calma l'intera discussione, conto di farlo questo fine settimana. Comunque segnalo un documento che ho trovato proprio ora. Spero sia pertinente e utile.

Dal sito del Ministero dell'Interno
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/3/20030131135918_10-113-232-33.rtf

A pag. 43 si legge:

Si sottolinea che in tale fattispecie, all’autorità amministrativa compete esclusivamente l’accertamento del possesso dei requisiti e l’inesistenza delle cause ostative: una volta che tale accertamento abbia avuto esito favorevole, il provvedimento appare vincolato, anche se per la causa di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) –sussistenza nel caso specifico di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica- sussiste un certo margine di discrezionalità; ma si tratta comunque di una discrezionalità da esercitarsi nella fase dell’accertamento ed in essa si esaurisce.
E’ possibile affermare, quindi, che il provvedimento attributivo della cittadinanza in conseguenza del matrimonio rientra nella categoria dell’accertamento costitutivo; i suoi effetti si producono ex nunc e non ex tunc, ma il presupposto è che in un determinato momento storico si sia verificato il concorrere di circostanze di fatto e di diritto previste dalla legge.


Non conoscevo i termini "ex nunc" e "ex tunc".

Da Wikipedia:
La locuzione latina  ex nunc letteralmente significa "da ora in poi".
Soprattutto con riferimento ad argomenti di diritto, è consuetamente contrapposta all'altra locuzione ex tunc, che vuol dire "da allora", e sta ad indicare che una determinata azione oppure giudizio agisce da quel momento, in contrapposizione al principio della irretroattività.
Per esempio si pensi ad una legge che abrogasse una legge anteriore. Se agisce ex nunc, allora agisce dalla data della entrata in vigore rimuovendo solo dall'emanazione in poi gli effetti della legge anteriore.


Quindi quel documento del Ministero degli Interni, proprio in relazione alla cittadinanza per matrimonio, parla di "ex nunc" (ossia "non retroattività" o "irretroattovità").
Quel documento non è legge, ma però sembra dire il contrario della famosa circolare che applica la retroattività.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 03 Luglio 2010, 08:23:56
putroppo quel documento è riferito alla legge 91/92 e non alla 94/09, purtoppo quello che conta è che hanno fatto un pasticcio colossale con sta legge, poi hanno scaricato tutta la M....A sulle prefetture, come dire arrangiatevi e fate voi. In poche parole è di un'ambiguità e contraddizione estrema, uno degli esempi l'ampanti è la famosa circolare che ho postato sopra e successiva a quella del 6/8/09 dove si dice che per le pratiche di PDS per motivi familiari si deve applicare la legge in vigore al momento della richiesta; ecco quì il casino.... per i PDS non è retroattiva e per la cittadinanza si??? con queste modifiche volevano eliminare i matrimoni di comodo???? non si eliminano così purtroppo. Vi sono + richieste di PDS o di cittadinanza? ovvia la risposta (PDS). Poi tornando al mio primo quesito se tutto questo lo hanno fatto per la sicurezza, infatti si chiama pacchetto sicurezza, perchè hanno tartassato solo le cittadinanze per matrimonio e non quelle per residenza, e altra considerazione : è molto + semplice far ottenere un PDS (ovviamente in maniera illegale) che non ottenere la cittadinanza per i matrimoni di comodo, ma se facciamo un rapporto PDS/cittadinanza fatto 100 saremo 90% contro un 10%
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 03 Luglio 2010, 08:26:12
... infatti io coninuo ad asserire che il diritto alla cittadinanza nasce proprio con il matrimonio e non successivamente ad esso.

Che poi si debba presentare una domanda per vedersela riconoscere, è un altra questione.

Nella terza sentenza che ho riportato, infatti si scrive:

Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris  communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto

L'inizio della procedura avviene "L'avvio del procedimento amministrativo è subordinato alla previa manifestazione di volontà dell'interessato" secondo la seconda sentenza.

Dal chè, il diritto soggettivo c'è e nasce con il matrimonio, è pieno (non come dice la famosa circolare) ed esplica i suoi effetti pratici con la domanda con la quale se ne chiede il riconoscimento.   Direi quindi addirittura che la decorrenza della cittadinanza dovrebbe avvenire non dal giuramento, ma dal giorno della domanda.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 03 Luglio 2010, 08:28:36
putroppo quel documento è riferito alla legge 91/92 e non alla 94/09,

Si, ma la 94/09 ha solo apportato delle modifiche alla 91/92, quindi i presupposti restano tutti.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 03 Luglio 2010, 10:40:52

 Direi quindi addirittura che la decorrenza della cittadinanza dovrebbe avvenire non dal giuramento, ma dal giorno della domanda.

Un saluto,

Del resto come avviene con la residenza
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 09 Luglio 2010, 10:59:28
AMEDEO:
tienici aggiornati sugli sviluppi della persona che è stata chiamata in questura.
per il momento non ci resta che sperare in una buona notizia

Dunque, un po' di aggiornamenti.

La zia di mia moglie, qualche giorno prima di questa convocazione era stata anche chiamata dai carabinieri locali, sempre per la cittadinanza.   Un po' di domande sulla situazione familiare, redditi, proprietà, stato di famiglia e poco altro.

Ieri si è recata all'Ufficio Immigrazione ed ha parlato abbastanza a lungo con un funzionario.   Non hanno fatto partecipare il marito al colloquio.   Un altro po' di domande tipo quelle già fatte dai carabinieri, con l'aggiunta di qualche domanda supplementare che secondo il racconto fattomi, volevano verificare il grado di integrazione e di conoscenza della lingua italiana (chi è il Capo dello Stato, qualche indicazione sulla Costituzione, un po' di politica, ecc.).

Il funzionario ha affermato che la sua pratica di cittadinanza è ancora ferma in Prefettura!!!   Ma come???   Se hanno notificato l'inammissibilità della domanda, è ancora ferma in Prefettura?   Altra affermazione: la cittadinanza gli sarebbe stata conferita fra circa un anno!!!

Allora c'è un prosieguo della pratica, probabilmento dovuto al fatto che con le contestazioni al preavviso di rigetto, io avevo inserito anche una richiesta di attivazione delle procedure di autotutela e qualcuno (?) se ne stà occupando avendo rilevato che le osservazioni fatte non erano certo prive di fondamento.

Il tutto, quindi, continua a rimanere molto "fumoso"!!!   Certo è che entro il 16.10.2010 (120 giorni dalla notifica) partirà comunque (avverrà molto prima, però) il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Continuo ad avere il sospetto, in conclusione, che per togliersi dalle mani la "patata bollente" a qualcuno (?) sia venuto in mente di attribuirgli comunque la cittadinanza, magari per decreto del Capo dello Stato, prima che parta tutta la questione.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 09 Luglio 2010, 12:28:27
Credo anche io, visto e considerato che con queste modifiche alla legge e circolari varie hanno tirato su un bel casino, e che nei nostri casi specifici nessuno si voglia prendere la resposabilità di emettere il decreto di inammissibilità. Del resto io sto sempre aspettando che la prefettura risponda alle mie osservazioni, avendo anche fatto intervenire una persona con la quale tra le altre cose parlerò oggi e mi spiegherà nel dettaglio com'è la questione. Vi aggiornerò nel tardo pomeriggio!!
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: kelore - 13 Luglio 2010, 08:40:50
ieri anche noi abbiamo ricevuto il famoso decreto.

non "bello" e lungo come quello citato in questo topic ma con lo stesso senso.
Il che mi ha fatto girare le scatole ancora di più perchè io, con tutta la buona fede e la dedizione di questo mondo, ci ho messo un pomeriggio a scrivergli quella lettera in cui facevo valere le mie valide ragioni, e loro mi hanno risposto con un foglio fotocopiato in cui al posto dei puntini c'era il nome di mia moglie e in cui, certo, non rispondevano alle mie osservazioni e nemmeno vi facevano il benchè minimo riferimento. La mia lettera nemmeno l hanno letta insomma...

Ieri ho portato il tutto a una mia amica avvocato.
Se mi darà qualche novità sostanziale ve ne renderò partecipi.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 13 Luglio 2010, 18:42:54
ieri anche noi abbiamo ricevuto il famoso decreto.

non "bello" e lungo come quello citato in questo topic ma con lo stesso senso.
Il che mi ha fatto girare le scatole ancora di più perchè io, con tutta la buona fede e la dedizione di questo mondo, ci ho messo un pomeriggio a scrivergli quella lettera in cui facevo valere le mie valide ragioni, e loro mi hanno risposto con un foglio fotocopiato in cui al posto dei puntini c'era il nome di mia moglie e in cui, certo, non rispondevano alle mie osservazioni e nemmeno vi facevano il benchè minimo riferimento. La mia lettera nemmeno l hanno letta insomma...

Ieri ho portato il tutto a una mia amica avvocato.
Se mi darà qualche novità sostanziale ve ne renderò partecipi.


Il fatto che non abbiano replicato alle tue osservazioni è importantissimo.  Se leggi i motivi di nullità che intendo proporre c'è anche questo.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 14 Luglio 2010, 12:40:19
Sono sconvolto, è arrivato oggi il decreto di inammissibilità la cosa che mi fa più arrabbiare è che non fanno nessun riferimento alle mie osservazioni fatte. Ora ho scritto una mail preventivandogli azioni legali e denuncie per VIOLAZIONE DI LEGGE ho chiesto anche di poter visionare gli atti e di avere un colloquio con la responsabile, in caso contrario li querelo per omisione in atti d'ufficio.
di seguito le mail scritta e appena riesco scannerizzo e posto il decreto

Buon giorno

Oggi mi è arrivata la Vs. notifica di inammissibilità dell’istanza in oggetto, ora io mi chiedo come sia possibile da parte di un ente dello stato dichiarare inammissibile tale istanza contravvenendo quindi a tutti i principi di legge, tra le altre cose basandosi su una circolare ministeriale che non hanno nessun valore normativo, inoltre cosa ben più grave nella vostra comunicazione prot. Nr. 2008021919C Area IV non vi sono menzionate le risposte punto per punto alle nostre osservazioni inviatevi sia a mezzo PEC, fax e mail alla sig.ra Corizza con tanto di conferma di ricezione. A questo punto mi vedrò costretto ad adire alle vie legali ritenendovi direttamente responsabili per VIOLAZIONE DI LEGGE per due semplici principi fondamentali, il primo che la legge 94/09 non riporta il precetto della retroattività e che le circolari ministeriali non hanno nessun valore normativo, la seconda Voi fate riferimento alla comunicazione ex articolo 10bis della legge 241/90 che cita “prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica TEMPESTIVAMENTE agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda” , bene evidentemente abbiamo due concetti diversi di TEMPESTIVAMENTE la vostra notifica è stata protocollata in data 09/06/2010 ben 10 mesi dopo l’entrata in vigore della legge 94/09 , quindi all’atto della vostra comunicazione, e come dimostratovi con certificato storico di residenza, la sig.ra XXXXXX  aveva i 2 anni di residenza legale a seguito del matrimonio, quindi nel caso fosse stata comunicata TEMPESTIVAMENTE l’inammissibilità della pratica  avremmo potuto ripresentare la domanda di cittadinanza con ancora in corso di validità il certificato penale del paese di origine, questa vostra grave mancanza comporta il fatto del rifacimento di tale documento con un costo che si aggira intorno ai € 1.000,00 considerando viaggio, soggiorno (perché tale certificato non lo fanno immediatamente ma ci vanno circa 2 settimane), apostille, traduzione e legalizzazione.

Detto questo , e precedentemente alle mie azioni legali in merito con conseguente richiesta danni, Sono a farmi formale richiesta di ACCESSO AGLI ATTI, e richiesta di COLLOQUIO CON LA DOTTORESSA MARITA BEVILACQUA RESPOSABILE DEL PRCESSO AMMINISTRATIVO IN ESSERE


Attendo Cortesemente un Vs. SOLLECITO riscontro , in difetto mi vedrò costretto a sporgere querela per OMISIONE IN ATTI D’UFFICIO.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 14 Luglio 2010, 14:39:58
Agg.to

mi ha contattato direttamente al telefono il vice prefetto di torino, che è poi il reposabile del procedimento e dell'uff. cittadinanza, il quale in semplici parole, si è scusata per il ritardo nelle comunicazioni dovute al fatto che a Torino hanno atteso fino all'ultimo perchè si sbloccasse eventualmente, e con una circolare ministeriale, quest'ampasse delle istanze presentate precedentemente alla nuova legge. Ora mi ha spiegato che ci sono tutta una serie di ricorsi al tar che sono già partiti, e che nel caso ci fosse una sentenza favorevole alle ns. condizioni, saranno costretti a revocare questi decreti di inammissibilità. Quini le vie sono 2 o si aspettano le sentenze del TAR, e non sappiamo quando e quanto tempo ci mettano, oppure si ripresenta la pratica, cosa che mi ha promesso, e dietro mia esplicita richiesta, è che verrà protocollata immediatamente e data direttamente in mano a lei, in modo da velocizzare la cosa, ma mi ha anche detto che normalmente le pratiche poi si imbottigliano quando passano al ministero, ovviamente li una volta che la prefettura ha dato i suoi pareri e la pratica passa al ministero, si faranno le solite lettere di diffida ad adempiere.
Per intanto e per sicurezza , sto facendo rifare il certificato penale a mia moglie visto che è in russia per produrre i documenti per l'equipollenza dei titoli di studio accademici, dopodichè e in base ai vs. consigli vedremo se optare per una o per l'altra soluzione.

Saluti
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 14 Luglio 2010, 16:21:16
Agg.to

mi ha contattato direttamente al telefono il vice prefetto di torino, che è poi il reposabile del procedimento e dell'uff. cittadinanza, il quale in semplici parole, si è scusata per il ritardo nelle comunicazioni dovute al fatto che a Torino hanno atteso fino all'ultimo perchè si sbloccasse eventualmente, e con una circolare ministeriale, quest'ampasse delle istanze presentate precedentemente alla nuova legge. Ora mi ha spiegato che ci sono tutta una serie di ricorsi al tar che sono già partiti, e che nel caso ci fosse una sentenza favorevole alle ns. condizioni, saranno costretti a revocare questi decreti di inammissibilità. Quini le vie sono 2 o si aspettano le sentenze del TAR, e non sappiamo quando e quanto tempo ci mettano, oppure si ripresenta la pratica, cosa che mi ha promesso, e dietro mia esplicita richiesta, è che verrà protocollata immediatamente e data direttamente in mano a lei, in modo da velocizzare la cosa, ma mi ha anche detto che normalmente le pratiche poi si imbottigliano quando passano al ministero, ovviamente li una volta che la prefettura ha dato i suoi pareri e la pratica passa al ministero, si faranno le solite lettere di diffida ad adempiere.
Per intanto e per sicurezza , sto facendo rifare il certificato penale a mia moglie visto che è in russia per produrre i documenti per l'equipollenza dei titoli di studio accademici, dopodichè e in base ai vs. consigli vedremo se optare per una o per l'altra soluzione.

Saluti

Il fatto di ripresentare la domanda di cittadinanza dopo l'emissione del decreto di rigetto, toglie solo le castagne dal fuoco della Prefettura.   Il fatto di aver seguito i dettami di una circolare ministeriale di dubbia legittimità non esonera affatto dalle sue responsabilità il dirigente che ha firmato il provvedimento.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 14 Luglio 2010, 19:23:07
Beh in ogni caso in questa settimana mi dedicherò a preparare il ricorso straordinario al capo dello stato, poi ve lo posto per eventuali correzioni/suggerimenti
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: nightwatch76 - 15 Luglio 2010, 11:31:27
RISPOSTA DI POCO FA' DA PARTE DELLA PREFETTURA A SEGUITO DEL COLLOQUIO CON LA RESPONSABILE :

Si fa riferimento alle intese intercorse per le vie brevi dalla S.V. con la dr.ssa Bevilacqua  in data 14 luglio u.s., relative all’oggetto.
Al riguardo, si informa che il provvedimento in questione è stato adottato da questo Ufficio a seguito  delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 10652 del 6 agosto 2009, in relazione alle modifiche in materia di cittadinanza introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
Si comunica inoltre che, previa specifica richiesta della sig.ra xxx, è possibile prendere visione del fascicolo presentandosi presso l’ufficio cittadinanza di questa Prefettura – sito al piano terra di piazza Castello n. 199 - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore  12,00 ed estrapolare copia dei documenti amministrativi mediante l’apposizione di marche da bollo ordinarie dell’importo di 0,26 euro a foglio.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: groppy - 13 Agosto 2010, 10:11:34
Saluti a tutti

Sono nuovo della lista e mi sono aggiunto perché anche a mia moglie è arrivata notifica di preavviso della inammissibiltà della domanda per le solite note ragioni (o false ragioni).

Al momento abbiamo fatto ricorso usando la lettera proposta da Amedeo con piccole integrazioni.

Ora ci pare di capire che visto che se ne fregano del ricorso, l'unica è aspettare il decreto di inammissibilità, anche se sembrano utilizzare dei form differenti che impedisce un ricorso unico per tutti.

Per quanto ci riguarda, nel preavviso è scritto anche sbagliato il cognome di mia moglie; inoltre, oltre a tutte le giuste considerazioni fatte su questo forum in merito al valore di una circolare (io mi ero letto al legge del 2009 e non riporta retroattività), ci sembra una beffa che alla data della notifica siano maturati anche i termini della nuova legge, che nel nostro caso andrebbero anche dimezzati perché da 6 mesi è nato un bambino

Desideriamo contribuire per quanto di nostra conoscenza al dibattito e alla preparazione del ricorso

Saluti

Gainluca
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Enzo C. - 13 Agosto 2010, 20:19:37
Salve e benvenuto,

anche a noi è nato un bambino, nel Gennaio scorso; ma per poter avere dimezzata la "convivenza matrimoniale biennale" esso doveva essere nato prima della presentazione della domanda, poiché anche ciò è applicato retroattivamente... in virtù di quelle maledette circolari che a quanto pare hanno valore più delle leggi fatte da parlamento.

E ciò che indigna è che proprio una Prefettura, che rappresenta il Governo in ciascuna provincia, non sappia che le circolari appunto, non hanno valore di legge. Se già in quegli uffici, la conoscenza delle regole sul reggimento d'uno stato sono talmente rudimentali, non c'è da stupirsi che si sia a questo punto.

Ripeto, è roba da vergognarsi.

Il ricorso al Tar è costoso e di esito incerto, anche qualora si ottenesse ragione; il ricorso straordinario al capo dello stato richiede tempi biblici per una risposta.

Ci si può solo sentire presi in giro.

Enzo

Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 13 Agosto 2010, 22:53:50
Salve e benvenuto,

anche a noi è nato un bambino, nel Gennaio scorso; ma per poter avere dimezzata la "convivenza matrimoniale biennale" esso doveva essere nato prima della presentazione della domanda, poiché anche ciò è applicato retroattivamente... in virtù di quelle maledette circolari che a quanto pare hanno valore più delle leggi fatte da parlamento.

E ciò che indigna è che proprio una Prefettura, che rappresenta il Governo in ciascuna provincia, non sappia che le circolari appunto, non hanno valore di legge. Se già in quegli uffici, la conoscenza delle regole sul reggimento d'uno stato sono talmente rudimentali, non c'è da stupirsi che si sia a questo punto.

Ripeto, è roba da vergognarsi.

Il ricorso al Tar è costoso e di esito incerto, anche qualora si ottenesse ragione; il ricorso straordinario al capo dello stato richiede tempi biblici per una risposta.

Ci si può solo sentire presi in giro.

Enzo



A me non risulta affatto che occorrano tempi biblici per il ricorso al Capo dello Stato.  Ne ho visto uno risolto in 6 mesi ed era abbastanza "scottante"  per lo stato italiano.

Aggiungo anche che il ricorso non pregiudica la ripresentazione di una nuova domanda.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: groppy - 17 Ottobre 2010, 15:22:58
Saluti a tutti. Dopo il ricorso fatto in occasione del preavviso di inammissibilità della domanda di cittadinanza per matrimonio e dopo la raccomandata del Ministero degli Interni - Dipartimento per le libertà civili  e l'immigrazione, in cui si chiedeva il certificato di nascita di nostro figlio, venerdì è arrivata a mia moglie una lettera della questura di Milano con l'invito a presentarsi con fotocopia del permesso di soggiorno valido, attestazione di mantenimento del diritto di soggiorno per i cittadini della CE, fotocopia del passaporto, certificato storico di residenza, stato di famiglia e ricevuta del versamento di 200 euro solo per pratiche presentate dopo l'8 agosto (ovviamente siamo esclusi da quest'ultimo adempimento).  Qualcun altro ha già ricevuto una lettera simile? Cosa significa?

Grazie

Buona domenica

Gianluca
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 17 Ottobre 2010, 17:10:07
Saluti a tutti. Dopo il ricorso fatto in occasione del preavviso di inammissibilità della domanda di cittadinanza per matrimonio e dopo la raccomandata del Ministero degli Interni - Dipartimento per le libertà civili  e l'immigrazione, in cui si chiedeva il certificato di nascita di nostro figlio, venerdì è arrivata a mia moglie una lettera della questura di Milano con l'invito a presentarsi con fotocopia del permesso di soggiorno valido, attestazione di mantenimento del diritto di soggiorno per i cittadini della CE, fotocopia del passaporto, certificato storico di residenza, stato di famiglia e ricevuta del versamento di 200 euro solo per pratiche presentate dopo l'8 agosto (ovviamente siamo esclusi da quest'ultimo adempimento).  Qualcun altro ha già ricevuto una lettera simile? Cosa significa?

Grazie

Buona domenica

Gianluca

Si, la persona a cui si riferisce il ricorso straordinario al capo dello stato.   Chieste alcune cose irrilevanti.   Secondo ilmio parere, per evitare che questi ricorsi vadano al Consiglio di Stato, potrebbero concedere prima la cittadinanza.  Così facendo verrebbe meno il motivo del contendere ed il ricorso stesso!!!   Per compiere queste operazioni di concessione di cittadinanza devono completare ovviamente i pareri.

Un saluto,
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: groppy - 26 Ottobre 2010, 13:15:13
Grazie delle informazioni. Oggi siamo stati in Questura di Milano, ufficio cittadinanza, e abbiamo consegnato i documenti richiesti. Abbiamo così scoperto che il ricorso (secondo lo schema preparato da Amedeo) presentato in occasione del preavviso del decreto di inammissibilità è stato accettato perché ... è nato nostro figlio, che ha dimezzato i tempi di attesa (1 anno - il particolare che nostro figlio sia nato molto dopo la scadenza dei termini e dopo l'entrata in vigore della nuova legge a loro non interessa). E' però sorto un problema nuovo a cui non avevamo pensato e che per quanto ne so non sussiste, cioè che io e mia moglie abbiamo due residenze diverse poiché mia moglie ha mantenuto la vecchia residenza di quando era arrivata in Italia per evitare di rifare tutti i documenti essendo diabetica (esenzione, etc.) e poi successivamente anche per evitare casini tra la domanda di cittadinanza e il relativo riconoscimento. E' effettivamente un problema legale? Esiste l'obbligo di residenza insieme per legge per dare la cittadinanza?
Attendo lumi

Saluti a tutti

Gianluca
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Guido Baccoli - 26 Ottobre 2010, 23:31:50
Grazie delle informazioni. Oggi siamo stati in Questura di Milano, ufficio cittadinanza, e abbiamo consegnato i documenti richiesti. Abbiamo così scoperto che il ricorso (secondo lo schema preparato da Amedeo) presentato in occasione del preavviso del decreto di inammissibilità è stato accettato perché ... è nato nostro figlio, che ha dimezzato i tempi di attesa (1 anno - il particolare che nostro figlio sia nato molto dopo la scadenza dei termini e dopo l'entrata in vigore della nuova legge a loro non interessa). E' però sorto un problema nuovo a cui non avevamo pensato e che per quanto ne so non sussiste, cioè che io e mia moglie abbiamo due residenze diverse poiché mia moglie ha mantenuto la vecchia residenza di quando era arrivata in Italia per evitare di rifare tutti i documenti essendo diabetica (esenzione, etc.) e poi successivamente anche per evitare casini tra la domanda di cittadinanza e il relativo riconoscimento. E' effettivamente un problema legale? Esiste l'obbligo di residenza insieme per legge per dare la cittadinanza?
Attendo lumi

Saluti a tutti

Gianluca
In realtá ed a mio avviso é un'altra ''scusa'' molto futile, ma con qualche ragione. La legge prevede nella sua ultima versione del 2009 (a mio avviso inapplicabile al vostro caso) solo che non esista separazione legale o peggio divorzio e non prescrive la convivenza anagrafica se quest'ultime sono entrambe in Italia. Certamente é un obbligo civile (le scusanti servono a poco purtroppo anche se piú che comprensibili) dichiarare il cambio di domicilio e residenza che potrebbe creare qualche difficoltá in piú.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: KittyWhite - 25 Ottobre 2011, 08:28:06
Salve e benvenuto,

anche a noi è nato un bambino, nel Gennaio scorso; ma per poter avere dimezzata la "convivenza matrimoniale biennale" esso doveva essere nato prima della presentazione della domanda, poiché anche ciò è applicato retroattivamente... in virtù di quelle maledette circolari che a quanto pare hanno valore più delle leggi fatte da parlamento.

E ciò che indigna è che proprio una Prefettura, che rappresenta il Governo in ciascuna provincia, non sappia che le circolari appunto, non hanno valore di legge. Se già in quegli uffici, la conoscenza delle regole sul reggimento d'uno stato sono talmente rudimentali, non c'è da stupirsi che si sia a questo punto.

Ripeto, è roba da vergognarsi.

Il ricorso al Tar è costoso e di esito incerto, anche qualora si ottenesse ragione; il ricorso straordinario al capo dello stato richiede tempi biblici per una risposta.

Ci si può solo sentire presi in giro.

Enzo



A me non risulta affatto che occorrano tempi biblici per il ricorso al Capo dello Stato.  Ne ho visto uno risolto in 6 mesi ed era abbastanza "scottante"  per lo stato italiano.

Aggiungo anche che il ricorso non pregiudica la ripresentazione di una nuova domanda.

Un saluto,

Salve! Potresti, per favore, riportare qua il testo della sentenza? Sarebbe utile per molte persone.
Titolo: Re: Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato
Inserito da: Amedeo - 25 Ottobre 2011, 08:29:03


"A me non risulta affatto che occorrano tempi biblici per il ricorso al Capo dello Stato.  Ne ho visto uno risolto in 6 mesi ed era abbastanza "scottante"  per lo stato italiano."


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Salve! Potresti, per favore, riportare qua il testo della sentenza? Sarebbe utile per molte persone.
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Non lo ricordo proprio.  Puoi fare tu una ricerca.

Un saluto,