Salve,
nell'esame del Decreto Prefettizio con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza italiana di mia moglie, sono citate in un punto due circolari:
1) Circolare del 6 agosto 2009
2) Circolare del 7 ottobre 2009
entrambe "in materia di modifiche alla legge organica sulla cittadinanza introdotte con la legge 15 luglio 2009 nr. 94".
Sul Sito del Ministero dell'Interno, ho trovato la circolare del 6 agosto, mentre non vi sarebbe traccia di quella del 7 ottobre.
Qualcuno ne ha il testo?
Sto radunando tutta la documentazione perché forse faremo ricorso al TAR (aspetto un "preventivo" da un legale di fiducia), altrimenti opteremo per il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.
Grazie in anticipo,
Enzo
In particolare vorrei ritrovare le sentenze di cassazione che sanciscono il valore non normativo delle circolari e la responsabilità dei funzionari.
In particolare vorrei ritrovare le sentenze di cassazione che sanciscono il valore non normativo delle circolari e la responsabilità dei funzionari.
Salve,
ho appena parlato con un legale di mia fiducia.
Lui mi dice che -almeno qui a Trento- un ricorso al TAR per un caso come questo, non dovrebbe richiedere più di 3-4 mesi per andare in sentenza.
Secondo lui, è un caso di lampante ignoranza delle più elementari norme di legge... e se ciò è commesso da una Prefettura, beh, è anche un po' sorprendente. Mi conferma che una circolare ha il valore di un foglio in bianco per la fotocopiatrice.
Senza parlare di vere e proprie violazioni di articoli di legge ben precisi (per esempio quello che impone il massimo di 30 giorni per inviare al Ministero dell'Interno i fascicoli delle domande di cittadinanza).
Secondo lui non conviene andare anche in Civile per il risarcimento di danni eventuali o in penale per ottenere una punizione ai funzionari inadempienti: questo richiederebbe tempi (e costi) che lo stato può permettersi (paghiamo noi contribuenti), ma un semplice cittadino no.
Il costo legale del ricorso, fino alla sentenza, dovrebbe essere al di sotto dei 3.000,- Euro.
Considerando che la domanda di mia moglie risale all'aprile 2009 e che rifare tutta la documentazione (più tutte le carte richieste dalla nuova legge) richiederebbe tempi e costi non indifferenti (e veder slittare per altri 730 giorni l'emissione del decreto di cittadinanza), forse la cosa potrebbe essere quasi accettabile...
A presto,
Enzo
bruttissima, pessima notizia...
Enzo
guarda io sto percorrendo altre vie, il ricorso al TAR come spiegavo prima è lungo e dispendioso, il mio avv. mi ha chiesto una cifra intorno ai 2.000€
Purtroppo non puoi, o fai il ricorso al TAR o ripresenti la domanda, non puoi fare tutti e due
Saluti
Purtroppo non puoi, o fai il ricorso al TAR o ripresenti la domanda, non puoi fare tutti e due
Saluti
perchè non posso? c'è la legge che me lo divieta?
mi può chiarire per favore...
grazie
Purtroppo non puoi, o fai il ricorso al TAR o ripresenti la domanda, non puoi fare tutti e due
Saluti
perchè non posso? c'è la legge che me lo divieta?
mi può chiarire per favore...
grazie
Si , perchè nel momento in cui tu vai a ripresentare l'istanza di cittadinanza ti fanno firmare il foglio di rinuncia, o cosa simile, della vecchia istanza presentata, quindi nel caso di un eventuale ricorso al TAR verrà fuori che tu hai rinunciato alla vecchia istanza e di conseguenza decade tutto,nel caso tu non firmassi questa rinuncia non ti fanno presentare la nuova istanza e poi fidati che è capace che ti arrivi la cittadinanza prima che tu riesca andare a sentenza con il TAR. In questo caso meglio il ricorso al capo dello stato che almeno non ha un costo ma anche quì i tempi sono biblici grazie alla nostra burocrazia.
Praticamente perchè tu hai tempo 60gg dalla notifica del decreto di inammissibilità per fare ricorso al TAR e 120gg per il ricorso al capo dello stato, quello che ti fanno firmare è la rinuncia a percorrere le vie di cui sopra. Insomma per farla breve o rifai l'istanza di cittadinanza o fai ricorso
Circolare del Ministero dellInterno K. 60.1 del 7 ottobre 2009Questi chiarimenti sono alquanto incostituzionali come piú volte ripetuto da me e da Amedeo, ma a parte questo chi ha fatto la richiesta due anni e un giorno prima della nuova legge dell'agosto 2009 (Pacchtto di sicurezza) quest'ultima é assolutamente inapplicabile al contrario di ció che afferma la Circolare.
Chiarimenti in materia di cittadinanza
Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Modifiche in materia di cittadinanza - Chiarimenti........Pertanto, ad esclusione dei provvedimenti adottati prima del 8 agosto 2009 o che comunque soggiacciano alla precedente normativa (cfr. Circ. 6/8/2009 "istanze per matrimonio", punto A), riguardo ai quali non occorre effettuare alcun ulteriore accertamento, per i decreti adottati dopo tale data sarà necessario procedere a detta verifica.
......
........, ma sarebbe comunque necessario rifare tutti i documenti necessari, nel frattempo venuti a decadere di validità. In altre parole, danno e beffa.Non é vero in assoluto che bisogna rifare i documenti....al Giudice si presenta la documentazione consegnata al tempo della domanda e se non la consegnano, da un ordine di accesso e di immediata consegna al tribunale. Inoltre non é vero nemmeno che siano scaduti in quanto la scadenza fa fede dal momento che si consegnano i documenti, dopodiché non esiste piú termine di scadenza.
.........
Scusate lo sfogo.
A presto e con la mia solidarietà,
Enzo
Caro Avvocato,
La ringrazio per il commento ed il parere.
Giustamente lei ossrva "Non é vero in assoluto che bisogna rifare i documenti..."; infatti, è probabile che potrebbero essere considerati ancora validi, ma potrebbe accadere anche il contrario. Ancora una volta, si rientra nella incertezza del diritto.
Ripeto, per una scelta morale che anch'io ora condivido, mia moglie non vuole combattere per far valere un suo diritto già evidentemente palese, e palesemente violato. I soldi che dovremmo spendere in atti, comparsate e bolli vari, preferiamo spenderli o metterli da parte per nostro figlio.
Leggo anche che qui da noi, lo straniero che volesse sposare un cittadino italiano, deve già essere in possesso di permesso o carta di soggiorno al momento di chiedere le pubblicazioni; io mi sono sposato nella patria di mia moglie (piuttosto attenta in fatto di presenza degli stranieri), ma nulla mi è stato chiesto, dall'Autorità cantonale, se non il mio documento di identità e gli altri documenti, normalissimi (atto di nascita, cert. penale, ecc.); tutte cose che potei sbrigare in un giorno in Italia ed in 10 minuti per presentarle e firmare un paio di carte.
Non mancherò comunque di trovare un modo per rendere pubblica la faccenda, come magari coinvolgere la stampa locale, piuttosto sensibile al problema dei diritti degli stranieri.
Buon inizio di settimana e a presto,
Enzo