Eccola
Circolare del Ministero dell’Interno K. 60.1 del 7 ottobre 2009
Chiarimenti in materia di cittadinanza
Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Modifiche in materia di cittadinanza - Chiarimenti
Si fa seguito alle circolari in data 6 agosto e 3 settembre 2009 al fine di fornire ulteriori chiarimenti sui criteri di applicazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009, in vigore dal 8 agosto 2009 e recante “Disposizioni in materia di sicurezza”, per quanto concerne le modifiche introdotte in materia di cittadinanza.
Al riguardo, sulla base degli approfondimenti svolti in relazione ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, come modificato dall’articolo 1, comma 11 dalla citata legge n. 94, si esplicita quanto segue.
L’articolo 5, nella nuova formulazione, dispone che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana:
a) quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,
oppure
b) dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero.
I termini suindicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
In entrambi i casi, inoltre, si richiede che, al momento dell’adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Per la ipotesi di cui al punto a) si evidenzia come il dettato legislativo, ai fini dell’ammissibilità della domanda, imponga null’altro che l’accertamento dell’esistenza di un rapporto coniugale non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo, in costanza del quale sia maturato altresì il prescritto periodo di residenza legale nel territorio dello Stato, a dimostrazione dell’avvenuto inserimento dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale.
In conseguenza di tanto può avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato anteriormente alla data del matrimonio ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data, sempre che al momento della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma.
Quando alla ipotesi di cui al punto b), è il caso di precisare che il coniuge straniero del nostro connazionale che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all’estero potrà presentare istanza presso la Prefettura competente in base alla nuova residenza senza attendere il maturare del termine di due anni di residenza legale nel territorio italiano, purchè, al momento della presentazione della domanda, lo stesso sia in regola con le norme sul soggiorno e sia iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente. E’ da ritenersi, infatti, che il requisito il cui possesso è necessario per poter acquistare la cittadinanza italiana sia già stato maturato durante la residenza all’estero.
Come già evidenziato, la nuova normativa prevede che, alla data di adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, ad esclusione dei provvedimenti adottati prima del 8 agosto 2009 o che comunque soggiacciano alla precedente normativa (cfr. Circ. 6/8/2009 "istanze per matrimonio", punto A), riguardo ai quali non occorre effettuare alcun ulteriore accertamento, per i decreti adottati dopo tale data sarà necessario procedere a detta verifica.
A tal fine, codeste Autorità, con l’atto di convocazione per la notifica del decreto di conferimento, inviteranno gli interessati a produrre la seguente documentazione aggiornata alla data di adozione del provvedimento:
atto integrale di matrimonio
certificato di esistenza in vita del coniuge italiano: il decesso del coniuge, ai sensi dell’articolo149 c.c. determina infatti lo scioglimento del matrimonio e la cessazione deisuoi effetti civili.
Resta inteso che laddove gli Ufficiali di Stato Civile o le Autorità Diplomatico-Consolari venissero successivamente a conoscenza di una separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quel momento, gli stessi ne daranno comunicazione allo scrivente Dipartimento-Direzione Centrale per la revoca del provvedimento.
Si pregano le SS.LL. di voler disporre affinchè il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza anche di tutti i Signori Sindaci dei Comuni del proprio ambito territoriale. Analogo invito viene rivolto al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni di rito alle Rappresentanze Diplomatico-Consolari.
Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione.
Il CAPO DIPARTIMENTO
(Mario Morcone)