Tribunale di Trieste: Illegittima l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici Con decreto d'urgenza ex art. 700 c.p.c. riammessa al concorso pubblico un’infermiera straniera lungosoggiornante.
ll giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, con decreto dd. 4 luglio 2013, ordina all’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano (prov. di Milano) di ammettere alle prove del concorso pubblico per un' infermiera professionale pediatrico una cittadina di Paese terzo non membro dell'UE lungosoggiornante in Italia e dunque titolare del permesso di soggiorno CE di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/98 di recepimento della direttiva 2003/109; infermiera che era stata esclusa dal concorso per mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc proposto dall’ infermiera professionale di nazionalità serba che si era vista escludere dal concorso pubblico dall’Azienda Ospedaliera. Il giudice ha ritenuto la sussistenza tanto della fondatezza prima facie del ricorso proposto, quanto del periculum in mora in quanto i tempi necessari per l’instaurazione del giudizio previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 286/98, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l’affermato diritto della ricorrente alla partecipazione.
Nel decreto, il giudice del lavoro di Trieste considera che il diritto dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE regolarmente soggiornanti in Italia a partecipare ai concorsi pubblici si fonda innanzitutto sugli obblighi internazionali scaturenti dall’adesione e ratifica alla Convenzione OIL 143/1973, richiamata anche dall’art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98. Ugualmente, essendo la ricorrente titolare del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, vengono a soccorrere anche le particolari disposizioni in materia di parità di trattamento nell’esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma contenute nella direttiva 109/2003 (art. 11). Nel caso specifico, il decreto del Tribunale di Trieste ricorda come la stessa normativa interna preveda espressamente la possibilità per lo straniero extracomunitario titolare dell’equipollenza del titolo di studio di infermiere professionale, di essere assunto a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie pubbliche (art. 40 c. 21 d.P.R. n. 394/99).
Il giudice del lavoro di Trieste ha fissato udienza per la discussione nel merito del ricorso alla data del 23 luglio prossimo.
Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale di Trieste, in quanto l’azione giudiziaria antidiscriminazione si radica nel tribunale del luogo in cui il ricorrente ha domicilio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 c. 2 d.lgs. n. 150/2011.
Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Dora Zappia, del Foro di Triestefonte: ASGI