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separazione in italia

jimmy88

separazione in italia
« il: 19 Novembre 2012, 11:26:11 »
Ciao a tutti..intanto complimenti per il forum...il mio problema è il seguente, io e mia moglie (venezuelana) siamo sposati da poco piu di tre anni, le cose tra noi non vanno piu bene, se decidiamo di separarci lei può rimanere in italia solo fino alla scadenza del suo permesso di soggiorno o lo può rinnovare sempre per motivi familiari anche se ci separiamo legalmente?

Grazie

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Re:separazione in italia
« Risposta #1 il: 19 Novembre 2012, 19:25:14 »
La normativa vigente ( dlgs. 30/2007 ):
Art. 12
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
............................................................................................
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all’articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;
c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Il riferimento all’ art. 14 ( Diritto di soggiorno permanente )

…………………………………………………………………………………..
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
…………………………………………………………………………….

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Il riferimento all’ art. 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,
“” Art. 30.


……………………………………………………………………………………………………………..
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”


4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Conclusioni:
Il coniuge extraUE di cittadino italiano, in caso di divorzio , non perde il diritto di soggiorno :
1) Se ha acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all’ art. 14, 2 ) se il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
3 ) se il coniuge extraUE ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;
3) se il coniuge extraUE risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
4) se il coniuge extraUE beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Se non ricorre alcuna delle condizioni suindicate il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”


Il diritto di soggiorno del coniuge extraUE ( salvo che questi abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all’ articolo 14 ), è comunque subordinato al requisito che esso dimostri di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3
 

jimmy88

Re:separazione in italia
« Risposta #2 il: 19 Novembre 2012, 20:53:31 »
in conclusione essendo passati i tre anni,possiamo procedere alla separazione e lei alla prossima scadenza (2016 se non ricordo male) può rinnovare il suo permesso, sempre per motivi familiari, ed ottenere quello permanente.
Ho capito bene?
Grazie

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Re:separazione in italia
« Risposta #3 il: 20 Novembre 2012, 11:16:31 »
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”



jimmy88

Re:separazione in italia
« Risposta #4 il: 20 Novembre 2012, 14:42:17 »
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”

se rimaniamo separati solo di fatto, cosa può succedere (es. controlli)...richidere la cittadinanza è una follia?

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Re:separazione in italia
« Risposta #5 il: 21 Novembre 2012, 14:31:42 »
E' una follia.Per legge
"Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi."


jimmy88

Re:separazione in italia
« Risposta #6 il: 22 Novembre 2012, 16:32:21 »
mi potete dare un consiglio su cosa fare dopo la separazione? come agire?

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Re:separazione in italia
« Risposta #7 il: 22 Novembre 2012, 21:21:47 »
mi potete dare un consiglio su cosa fare dopo la separazione? come agire?

In che senso? Una volta separati ognuno va per la sua strada di solito.

jimmy88

Re:separazione in italia
« Risposta #8 il: 24 Novembre 2012, 02:34:37 »
intendo dire...se ci separiamo lei quanto rischia di non poter piu rimanere in italia??? o non rischia nulla????

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Re:separazione in italia
« Risposta #9 il: 26 Novembre 2012, 12:37:28 »
Rileggi con attenzione la legge sopra e trovi la risposta

jimmy88

Re:separazione in italia
« Risposta #10 il: 04 Dicembre 2012, 12:16:52 »
Quello che ho capito è che per poter restare in italia, alla scadenza del suo pds (2017) lo deve convertire in pds per lavoro...!
Supponiamo che in quel momento è disoccupata rimane senza permesso e deve andarsene?
Grazie

scusate se non capisco al volo ma purtroppo ci sono sempre un sacco di varianti e mille casi differenti. :-[

Re:separazione in italia
« Risposta #11 il: 10 Aprile 2013, 18:11:36 »
"Il coniuge extraUE di cittadino italiano, in caso di divorzio , non perde il diritto di soggiorno :

2 ) se il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento"



la separazione non è divorzio o sbaglio?

ho una situazione simile, ma il matrimonio ancora non ha 3 anni (sarà a marzo 2014)... dovrei aspettare prima di separarmi? oppure tra poco posso cominciare la procedura in modo che la separazione venga pronunciata dopo marzo.


e poi, nessuno mi risponde a questo:
alla scadenza del primo permesso di 5 anni (in realtà me l'hanno dato per 4 anni e 10 mesi) potrei richiedere pds permanente anche se fossi separata?


ho letto e riletto bene il testo ma non capisco lo stesso.


Grazie del vostro prezioso aiuto!
« Ultima modifica: 10 Aprile 2013, 18:40:26 da kattien »