1-Se vi spostate all'estero andate presso l'ambasciata/consolato è spostate la pratica
2-Si risponde all'ufficio:
"in base al Decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 362
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
Articolo 2
Istruttoria
1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento. "
3- Si risponde anche che dal 2012 le cittadinanze per matrimonio le "gestisce" la prefettura e il Prefetto non più il Ministero, ma cosa molto più importante
Legge 5 febbraio 1992, n.91
Nuove norme sulla cittadinanza.
Art. 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi
Quindi non è una concessione "discrezionale" bensì un acquisizione vera e propria che spetta per legge