Ciao ragazzi pubblico il nuovo decreto ma il significato delle nuovo non lo so mica.
Art. 14
Disposizioni in materia di acquisizione
e revoca della cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di
presentazione della domanda.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi' ai procedimenti
di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorita'
diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di
istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»;
d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi
degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui
agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo
periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai
procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la
lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca
della cittadinanza italiana;».