La risposta mi sembra fuorviante.
La filiazione naturale può essere riconosciuta in ambasciata chiedendo la trascrizione nel comune di residenza(senza onere di prove materiali).
Può essere riconosciuta dall'Italia (art 254 c.c.) davanti all'ufficiale di Stato civile del suo Comune, previa presentazione di un atto firmato dalla madre, che ne autorizza il riconoscimento.
In via teorica se le leggi del paese di nascita lo consentono la madre può dichiariare la filiazione , questo è recepito dal stato italiano.
Infatti All’estero il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo . In entrambi i casi la legge 218/1995 , nel titolo quarto relativo all’efficacia delle sentenze ed atti stranieri, stabilisce il riconoscimento delle sentenze straniere( art. 64) e anche dei provvedimenti (art. 65) “ relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o diritti di personalità [omissis] anche se pronunciati da Autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano rispettati i diritti fondamentali alla difesa”.
Quindi un riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni suddette.
Esso, debitamente legalizzato e tradotto, può essere annotato sull’atto di nascita dopo la sua trascrizione presso il Comune italiano competente.
A tale proposito giova specificare che, ai fini della trascrizione in Italia, deve essere prodotta la COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA CON LE EVENTUALI ANNOTAZIONI IN ORIGINALE – e non un semplice certificato – in tutti i casi in cui l’ordinamento straniero ne preveda il rilascio.
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Tradotto in termini più semplici da persona incompetente in materia?