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Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome

Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« il: 24 Luglio 2013, 20:14:35 »
24.07.2013 Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome a seguito dell’acquisto  della cittadinanza italiana   Il cambio di cognome imposto in taluni casi dal Ministero dell’Interno viola il diritto all’identità personale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 luglio 2013, ha accolto il ricorso  presentato da un cittadino peruviano che si era visto mutare il proprio cognome originario ad opera del Ministero dell’Interno  mediante il decreto con il quale gli era stata conferita la cittadinanza italiana per naturalizzazione; decreto che aveva originato la rettifica del cognome anche dei propri figli da parte dell’Ufficiale di stato civile in asserita applicazione dell’art. 98, comma 2 del d.P.R. n. 396/2000. Il Tribunale di Milano aveva accolto in primo grado il ricorso del cittadino peruviano, ma tale decisione era stata ribaltata in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano, a seguito dell’opposizione del Comune di Milano e del Ministero dell’Interno. La Corte di Appello di Milano, infatti, aveva ritenuto che la rettifica del cognome sarebbe imposta dall’art. 1 della Convenzione di Monaco che stabilirebbe che “i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino”, e che “ a questo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato”, con la precisazione che “in caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità”.

Sulla base di analoga interpretazione,  il Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione -, competente per le procedure di cittadinanza, ai fini della stesura del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, utilizza i criteri della legge italiana per la formazione del cognome, imponendo quello paterno, mentre  in diversi ordinamenti stranieri il cognome registrato alla nascita non coincide con quello paterno: dai paesi latinoamericani che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ai paesi di tradizione islamica (come nel caso dell' Egitto) ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno o del bisnonno; alla Macedonia e Bulgaria che attribuiscono alla persona di sesso femminile il cognome paterno, ma declinato. Ugualmente, in alcuni Paesi dell’Est europeo, come la Polonia, a seguito del matrimonio, le donne abbandonano o aggiungono al cognome originario quello del coniuge.

Diverse sono dunque le situazioni in cui, al momento del conferimento della cittadinanza italiana, l’interessato/a si ritrova attribuito un cognome diverso da quello originario o posseduto sino a quel momento, con grave lesione del proprio diritto al mantenimento dell’identità personale. Risulta infatti che le circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e dell’immigrazione, abbiano disposto  solo per i cittadini spagnoli e portoghesi la conservazione nel decreto di cittadinanza del cognome di cui all'atto di nascita, mentre per tutti gli altri neo cittadini e cittadine italiane il decreto presidenziale o ministeriale adottato riporta il cognome secondo le regole vigenti in Italia (cognome paterno), così modificando eventualmente il cognome dell'interessato/a, di nascita o eventualmente acquisito successivamente. Appare inoltre paradossale che questo sembra avvenire anche con riferimento alle cittadine bulgare, nonostante  la decisione amministrativa presa nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi sia stata determinata dal recepimento di una sentenza della Corte di Giustizia europea ( Garcia Avello, C- 148/02) e come tale applicabile perlomeno a tutti i cittadini di Paesi membri dell'EU e non solo ad alcuni.

La  giurisprudenza italiana, tanto civile quanto amministrativa, ha più volte sanzionato come illegittima la prassi del Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, anche con riferimento ai cittadini non comunitari, in quanto in contrasto con una corretta interpretazione della Convenzione di Monaco del 1980:  "il cambiamento di nazionalità cui fa riferimento il 2° comma dell'art. 1 della Convenzione" deve essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome verificatesi dopo l'acquisizione della corrispondente cittadinanza, mentre non può autorizzare a modificare arbitrariamente  e retroattivamente il nome del nuovo cittadino"  poiché "una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce l'unificazione del diritto relativo ai nomi e cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non può non annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno distintivo della propria personalità e parte essenziale della persona umana" (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 29 agosto 2012; Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28 maggio 2007, ma anche  Tribunale di Cagliari 18 maggio 2005; Tribunale di Torino 10 marzo 2000, Corte di Appello di Torino 3 giugno 1998, per la giustizia amministrativa: TAR Veneto, sentenza n. 13/2008).

Tali conclusioni vengono ora confermate dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 17 luglio 2013. La Corte  infatti afferma che “il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, oltre che dalla normativa ordinaria (art. 6 c.c.)”, per cui “deve ritenersi che una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato”. In tale chiave esegetica, va dunque interpretata la norma della Convenzione di Monaca sui cognomi e nomi –prosegue la Suprema Corte – poichè l’acquisizione di una doppia cittadinanza non implica il cambiamento di nazionalità originaria.

Ne consegue - concludono i giudici della Suprema Corte- che il ricorrente, nato in Perù da genitori stranieri, e che ha conseguito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, ha diritto  a portare anche in Italia il proprio doppio cognome.

Come  sottolineano i giudici di Cassazione, la prassi del Ministero dell’Interno e degli Ufficiali di Stato Civile che la implementano appare  incoerente con le stesse istruzioni ministeriali diramate con la circolare del 15 maggio 2008, la quale, con riguardo alla specifica ipotesi di cittadino italiano in possesso della cittadinanza di un Paese UE, o anche extraeuropeo, ha escluso la possibilità di correggere, senza il consenso dell’interessato, il cognome attribuito nell’altro Paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.

Appare paradossale inoltre che tale prassi degli uffici amministrativi del Ministero dell’Interno competenti in materia di procedimenti di cittadinanza continui ad essere attuata, quando altri uffici collocati nel medesimo Ministero ne affermino - sostanzialmente, ufficialmente  ed espressamente - l’illegittimità.  E’ il caso della circolare n. 14/2012 dd. 21.05.2012 del Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che reca disposizioni attuative al d. P.R. n. 54 dd. 13.03.2012, con il quale è stata mutata la normativa e le relative procedure relative alle istanza di cambiamento del cognome, in un‘ottica di snellimento amministrativo, per cui ora l’attribuzione del potere decisionale spetta direttamente in capo al Prefetto, mentre al Ministero dell’Interno viene assicurato il compito di emanare le opportune direttive nella materia al fine di assicurare la necessaria coerenza normativa e l’applicazione omogenea della medesima sul territorio. Detta circolare, infatti, richiama la giurisprudenza costituzionale, per cui il cognome della persona ha “funzione di strumento identificativo della persona e, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità” (sentenza 24.01.1994, n. 13) e, dunque, deve esserne assicurata la tendenziale stabilità ed immutabilità, escludendo quindi che una variazione possa avvenire per atto d’Autorità. La circolare ministeriale, pertanto, dà disposizione ai Prefetti di accogliere, in linea di massima senza preclusioni di sorta, le istanze di ripristino del cognome di origine, proposte da neo cittadini/e italiani/e che si sono visti modificarlo in sede di concessione della cittadinanza italiana, “anche alla luce degli orientamenti costituzionali in materia e ai principi rinvenibili nella decisione della Corte di Giustizia europea (C-353/2008), che ha riaffermato il principio generale dell’intangibilità del cognome originario, con riguardo alla precedente decisione  C-148/02), in quanto identificativo della persona…”. Tuttavia, perché obbligare gli interessati a sottoporsi ad un nuovo procedimento amministrativo di ripristino del cognome originario –e per di più a proprie spese e con ulteriori adempimenti e perdite di tempo-  piuttosto che far cessare una prassi palesemente illegittima ed in contrasto con diritti fondamentali della persona?. Onestamente, non si può parlare in questo senso di ‘semplificazione amministrativa’!!!!

Si ricorda che sulla vicenda l’ASGI aveva inviato già nel febbraio 2009 una lettera al Ministero dell’Interno chiedendo una revisione della prassi ritenuta illegittima degli uffici competenti in materia di procedimento di cittadinanza. Alcune amministrazioni comunali, come quella di Bologna, avevano pure espresso la propria contrarietà alla prassi ministeriale.

A cura di Walter Citti, servizio antidiscriminazioni dell’ASGI.

fonte: ASGI
Saluti
luogabri

Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #1 il: 21 Maggio 2014, 15:33:48 »
E se mi hanno tolto il cognome materno, come devo fare adesso per riaverlo? Ci terrei molto ad avere il cognome materno anche come cittadina italiana.. è un procedimento molto lungo?
dovrei seguire la procedura per il cambio di cognome?

grazie in anticipo

Intore

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Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #2 il: 21 Maggio 2014, 17:20:00 »
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
• riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome.
La decisione finale è di competenza del Ministro dell'Interno.
L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale.
In tutti gli altri casi di cambiamento di cognome, la domanda deve essere indirizzata al Ministro dell'Interno per il tramite della Prefettura-UTG.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno o del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministro dell'Interno o al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Ministro o il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
"Ignorànzia lègis non excùsat"

Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #3 il: 24 Maggio 2014, 15:04:22 »
Buongiorno, volevo un informazione
Praticamente nel decreto arrivato al comune la prefettura ha messo un  asterisco sulla prima parte del  mio cognome  dove si legge N' AIT  e alla fine c'e' scritto NELL'INCASELLAMENTO LEGGASI "NAIT"  con la firma del funzionario  informatico, loro vanno a leggere l'atto di nascita originale e li c'e'  l'apostrofo pero nella traduzione non l'hanno messo, io cosa devo fare? In comune hanno detto se vuoi l'apostrofo sul cognome devi andare in prefettura, dove rimandano tutto  a roma e i temop di attesa sono 1 o 2 anni........
Nota bene che in tutti i documenti  ( CUD, crta d'identita, codice fiscxale , permes di sog a tem indet, stato di nascita originale) richiesti per la domanda di cittadibanza c'e' l'apostrofo  sul cognome .

Grazie per la disponibilita'.

Intore

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Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #4 il: 24 Maggio 2014, 17:06:25 »
Vedi se questa circolare in allegato può esserti utile. Ciao.
"Ignorànzia lègis non excùsat"

Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2014, 14:18:28 »
Grazie mille ho scaricato, letto, sottolineato e riferito al comune, che afferma non è il mio caso, e dicono che loro sono tenuti  a scrivere quello che leggono sul decreto di concessione. Qualcuno che ha provato la mia situazione mi sa dire come devo fare.
Non riesco a capacitarmi di questo cambiamento, io sono l'ultima in famiglia che era in attesa della concessione di cittadinanza (mia mamma l'ha ottenuta il mese scorso, mio papà 8 anni fa inclusi i miei fratelli) tutti i documenti richiesti per la domanda hanno l'apostrofo nella prima parte del cognome, l'unico è la traduzione dell'atto di nascita, il traduttore non ha messo l'apostrofo.
Grazie per la disponibilità.

Intore

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Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2014, 17:13:50 »
Scusami ma la circolare è chiarissima. Devono trascrivere il cognome come risulta sull'atto di nascita e non sul decreto. Ti suggerisco di recarti alla prefetture e di farne segnalazione.
"Ignorànzia lègis non excùsat"

Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #7 il: 27 Maggio 2014, 15:08:34 »
Eh lo so, infatti; purtroppo, pero', solo nell'atto di nascita tradotto non c'e' l'apostrofo, il comune mi ha ripetuto che loro  devono attenersi al decreto "corretto", tra l'altro non capisco come mai il funzionario responsabile del procedimento nella prefettura di milano ha messo questo asterisco con la penna e  ha cambiato il mio cognome eliminando l'apostrofo, e'  vero  che  l'atto di nascita tradotto non ha l'apostrofo  ma in quello originale si e in tutti gli altri documenti e' presente perfino nel decreto arrivato a loro >prefettura< ( e poi da loro modificato), un minimo di attenzione ci stava ....... soprattutto da parte mia che  nella domanda di cittadinanza ho infilato quel documento tradotto "male"  .
Adesso vorrei affidare ad un avvocato in materia, perche' non so cosa fare .
Qualcuno conosce un avvocato in prov di Milano o meglio ancora Monza.

Grazie Saluti.

Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #8 il: 02 Luglio 2015, 14:35:48 »
Salve, sono rumena e ho appena ricevuto la lettera in qui mi è stata conferita la cittadinanza italiana, non capisco se alla fine devo cambiare il cognome da sposata in quello da nubile, cosa che io non desidero.Chi lo decide e a chi devo rivolgermi per risolvere urgentemente la situazione.

igli88

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Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #9 il: 02 Luglio 2015, 18:42:07 »
Salve, sono rumena e ho appena ricevuto la lettera in qui mi è stata conferita la cittadinanza italiana, non capisco se alla fine devo cambiare il cognome da sposata in quello da nubile, cosa che io non desidero.Chi lo decide e a chi devo rivolgermi per risolvere urgentemente la situazione.

Quando farai il giuramento e successivamente la nuova carta d'identità avrai il cognome da nubile (quello dello stato di nascita per intenderci). Se vuoi riavere il tuo cognome da sposata dovrai fare una richiesta al prefetto della tua prefettura. E' una procedura che potrai fare solo dopo che diventerai italiana. L'anagrafe del tuo comune non può fare niente perché non ha competenze e ti farà avere il tuo cognome paterno.

Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #10 il: 02 Luglio 2015, 19:11:03 »
La madre della mia fidanzata ha giurato qualche mese fa con il cognome da sposata, anche se avrebbe preferito quello da nubile, considerando che nel frattempo in Albania ha ottenuto il divorzio.

Ovviamente non si è nemmeno sognata di fare questioni e ha giurato appena ha potuto. Adesso, con calma, farà trascrivere il divorzio e semmai farà anche richiesta al prefetto per il cognome da nubile...

Tra l'altro io non ci avevo mai pensato, ma se cambi il cognome ti riassegnano d'ufficio un nuovo codice fiscale, vero?

igli88

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Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #11 il: 02 Luglio 2015, 20:37:17 »
La madre della mia fidanzata ha giurato qualche mese fa con il cognome da sposata, anche se avrebbe preferito quello da nubile, considerando che nel frattempo in Albania ha ottenuto il divorzio.

Ovviamente non si è nemmeno sognata di fare questioni e ha giurato appena ha potuto. Adesso, con calma, farà trascrivere il divorzio e semmai farà anche richiesta al prefetto per il cognome da nubile...

Tra l'altro io non ci avevo mai pensato, ma se cambi il cognome ti riassegnano d'ufficio un nuovo codice fiscale, vero?

Cioè, la mamma della tua fidanzata ha giurato per la cittadinanza e le hanno lasciato il cognome da sposata e non le hanno dato quella da nubile quindi???? Se si, vuole dire che è da poco che lasciano il cognome da sposata perché fino a poco tempo fa, per le donne che portavano il cognome dei mariti, una volta preso la cittadinanza la perdevano.
Kmq con il cambio di cognome cambia anche il codice fiscale.

Re:Corte di Cassazione: Illegittimo il cambio di cognome
« Risposta #12 il: 27 Gennaio 2016, 13:45:18 »
Cioè, la mamma della tua fidanzata ha giurato per la cittadinanza e le hanno lasciato il cognome da sposata e non le hanno dato quella da nubile quindi???? Se si, vuole dire che è da poco che lasciano il cognome da sposata perché fino a poco tempo fa, per le donne che portavano il cognome dei mariti, una volta preso la cittadinanza la perdevano.
Kmq con il cambio di cognome cambia anche il codice fiscale.

A lunedi sono stato in Comune di Roma e mi hanno confermato che mia moglie quando richiede cittadinanza italiana perde cognome da sposo e riprende quello da nubile per forza!
In questo caso per riprendere cognome da soso, non deve fara carta d'Identata, e deve recarsi in Tribunale, Ufficio Ruolo Generale, e scrivere richiesta con la motivazione, perche vuole lasciare cognome da sposo.