Come detto svariate volte, l'accesso agli atti (diverso dalla Diffida ad adempiere) per cittadinanza che non sia per matrimonio (e anche li potrebbero rifiutarla o non rispondere) non é permessa dal Decreto ministeriale 10/05/1994 n. 415, G.U. 29/06/1994 n. 150, art. 2, lettera d), che riporto:
d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
In quanto ad una diffida, mi pare eccessiva per essere praticamente solamente alla fase finale delle firme, in quanto la concessione é stata data. Non farei una diffida, ma richiederei il nome del Responsabile della pratica e ricorderei sottilmente e brevemente che l'art 2bis della L 241.90 recita:
Articolo 2 bis Articolo 3
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento (1)
Art. 2-bis.
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
[2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.] (2)
(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(2) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio