Non e vero centra e come allora se coniuge e a carico il reddito deve essere 11,300, ma con coniuge non a carico e 8.300 + 550 figlio 8,850. Il reddito che ho basta e come e 10.000 nei ultimi tre anni, mi ha risposto anche il moderatore igli88 che sono sufficienti.
Alora ti ripeto ancora una volta se uno vive da solo cioe residente solo un redito 8,300 basta se uno e sposato e vivono insieme residenti 2 redito 11,300 in piu se si hanno figli residenti con se aumenta di 550 euro ecco ti ripeto che cosa dice la legge non io. Una persona a carico vuol dire se ha o no il redito ho se lo a abbastanza cioe carico parziale una persona che vive insiema a te cioe convivente nel stato di famiglia prende parte del tuo redito ho del redito
maggiore di chi e e nelo stato di famiglia.
29 agosto 2013 – Con la circolare K. 60.1 del 05/01/2007, il Ministero dell'Interno ha chiesto alle amministrazioni di valutare il reddito posseduto dal richiedente, non solo in base alla posizione individuale, ma in relazione al reddito dell'intero nucleo familiare.
Ciò vuol dire che se il cittadino straniero che presenta la pratica non raggiunge il minimo previsto di €8.500 per ogni anno del triennio richiesto dalla normativa, può integrare il proprio reddito con quello del nucleo familiare, che si intende composto da coniuge o genitori; ma in questi casi il minimo richiesto diventa di €11.500 in caso di coniuge a carico e di €550 in più per ogni figlio a carico.
Si intende come nucleo familiare tutti coloro che risultano iscritti nello stato di famiglia. Questa condizione fu introdotta per consentire anche agli altri componenti del nucleo familiare, che non dispongono di un proprio reddito sufficiente per la richiesta, a presentare ugualmente l’istanza se risultano effettivamente a carico del capofamiglia e sono in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge n. 91/92.
L’importo di € 8.500, per singolo individuo, è pari all’importo richiesto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L’accertamento di questo requisito è fondamentale al momento di valutare la richiesta di cittadinanza visto che l’interessato deve disporre di mezzi adeguati a garantirgli l’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà.
Quindi, lo straniero che intende presentare la richiesta di cittadinanza ai sensi dell’articolo 9 della Legge 91/92, cioè per residenza, deve provare la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali per il periodo antecedente alla presentazione dell’istanza. Acquistando la cittadinanza il richiedente acquista gli stessi diritti e doveri di tutti i cittadini italiani, per cui sarebbe contrario all’interesse pubblico che il nuovo cittadino non disponga di mezzi idonei per mantenere sé e la propria famiglia.
Inoltre, ai sensi delle leggi n. 15/2005 e n.80/2005, la pubblica amministrazione è tenuta a chiedere al richiedente un’attualizzazione dei redditi, favorevole nel caso in cui ci siano eventuali miglioramenti della propria posizione economica, prima di emettere un eventuale diniego, specialmente quando il lasso di tempo trascorso dalla data di presentazione a quella del perfezionamento della domanda è considerevole.
D.ssa Maria Elena Arguello