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In attesa della cittadinanza Italiana

In attesa della cittadinanza Italiana
« il: 13 Marzo 2015, 02:23:10 »
Salve a tutti,

io ho un grande e urgente dubbio su: "Cosa posso fare e cosa NON posso fare mentre sono in attesa della cittadinanza Italiana?".

Praticamente, il 13 luglio 2015 compierò 10 anni di residenza legale in Italia, con 3 anni di lavoro consecutivi, e quindi allora potrò fare "appena" la richiesta di cittadinanza, MA mi è arrivata una opportunità per lavorare in Olanda, alla quale dovrei rispondere Si o No settimana prossima, ovviamente mantenendo la mia residenza in Italia. Non metto in discussione che ovviamente voglio lavorare in Olanda, ma è anche vero che dopo 10 anni di Italia voglio la cittadinanza (chi ce la fa se la merita).

Ma ho paura che qualcosa vada storto solo perché la persona che aspetta la cittadinanza è assente per motivi di lavoro, mi spiego meglio, se faccio la domanda di cittadinanza a luglio, ma non vivo qui in Italia (ma mantengo la mia residenza), la mia pratica può essere bocciata/respinta/annullata?

Qualcuno saprebbe rispondermi con certezza?

Vi ringrazio in anticipo  :)

mostesse

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  • mostesse
Re:In attesa della cittadinanza Italiana
« Risposta #1 il: 13 Marzo 2015, 11:08:54 »
ciao fernando
ti consiglio di no rischiare perché c'è sono casi chi hanno chiesto altri cud dopo la presentazione e magare si no gli hai possono annullare la pratica comunque tu informati bene prima di prendere d'eccezione     

 

Re:In attesa della cittadinanza Italiana
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2016, 12:03:07 »
Ciao Fernando, io in questo momento ho il tuo stesso dubbio ma non riesco a trovare alcuna risposta on line...tu come hai risolto?
grazie

Re:In attesa della cittadinanza Italiana
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2016, 14:35:12 »
Ciao Fernando, io in questo momento ho il tuo stesso dubbio ma non riesco a trovare alcuna risposta on line...tu come hai risolto?
grazie

Non e facile rispondere a una domanda del genere in quanto i requisiti molteplici sono da tener presente ossia la residenza,il reddito e l'assenza di precedenti penali.

Ora esaminando bene la questione e tenendo presente il fatto che la residenza non muterebbe il suo corso rimane da analizzare il fattore REDDITO e la assenza di precedenti penali.Nel ipotesi che quest ultimi vi siano assenti la componente REDDITO e quella protagonista.

La normativa non specifica se i redditi debbano essere conseguiti in Italia (almeno io non ho trovato nulla in merito) essa delinea solo il fatto che devono provenire da una fonte lecita e devono avere una certa consistenza. Quelli che sono riconosciuti come redditi leciti sono formulati principalmente o dal CUD o dal 730. Il che mi conduce a pensare che se una persona lavora al estero la quale produce un reddito lecito e dimostrabile la stesa può presentare in Italia il suo 730 dove dichiarerà i redditi percepiti, cito;

Dal 2014, infatti, grazie alla norma introdotta dall’art. 51-bis del decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, “i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a) , c) , c -bis), d) , g) , con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione”. Il modello 730 potrà essere utilizzato, pertanto, anche da colf, badanti, e altri soggetti, anche stranieri ma residenti in Italia, che, prestando i loro servizi a persone fisiche, non dispongono del sostituto d’imposta che effettui il conguaglio. In quanto residenti dovranno dichiarare tutti i redditi percepiti, compresi quelli eventualmente prodotti all’estero (ad esempio locazione di immobili o redditi di pensione) e dovranno compilare del modello UNICO il quadro RM, sezione XV (IVAFE e IVIE), in caso di immobili posseduti all’estero o se hanno conti correnti o depositi esteri intestati, e compilare, di conseguenza, il modulo RW per il monitoraggio fiscale (la legge 6 agosto 2013 n.97, c.d. legge europea, con la riscrittura del D.L. 28 giugno 1990 n.167 ha modificato gli adempimenti dichiarativi riferiti al modulo RW).

Quindi secondo me i presupposti ci sono a fin che una persona possa presentare istanza e ottenere un provvedimento positivo in tal senso,se poi andiamo ad analizzare quello che l'aspetto del DINIEGO  e le ragioni per che esso avvenga ci accorgeremo che non si menziona in nessun modo un allontanamento dalla propria dimora abituale a condizione che non sia avvenuta la regolare iscrizione anagrafica nel Comune di residenza. Tutta via bisogna tener presente un altra prerogativa ossia il nostro TITOLO di SOGGIORNO e verificare quanto e in che condizioni ci e permesso allontanarsi senza creare modo da poter perdere i  requisiti per il mantenimento steso.