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Separazione dopo richiesta cittadinanza: occorre avvisare la Questura?

Ciao,
riassumo brevemente la mia situazione:

a) Sono sposato con una donna brasiliana. Nel Gennaio del 2013, dopo 3 anni di matrimonio, abbiamo fatto domanda alla Prefettura per chiedere la cittadinanza per mia moglie. Il matrimonio era già in crisi, ma si spera sempre che le cose migliorino;

b) A metà Luglio del 2013 io chiedo la separazione, perché ormai in depressione;

c) Dopo pochi giorni arriva la lettera della Questura a mia moglie, per l'intervista di rito. Tra gli altri documenti, deve portare un'autocertificazione firmata da entrambi i coniugi in cui gli stessi dichiarano che non c'è separazione in atto. Io, su consiglio del mio avvocato, non firmo nulla, anche se la mia richiesta di separazione non è stata depositata in tribunale;

d) Mia moglie si presenta in Questura senza autocertificazione ed il funzionario le dice che la può inviare per fax;

e) Non vi racconto le pressioni psicologiche che ho subito per farmi firmare, anche se non ho ceduto;

f) Pensavo che la domanda, in assenza dell'autocertificazione fosse respinta, invece nei primi di settembre si presentano i carabinieri nella mia residenza per controllare se abitavamo lì. Sembra che la pratica stia andando avanti.

g) Io e mia moglie abbiamo il domicilio a Roma (diverso dalla residenza), quindi non ci trovano. Chiamo io la caserma per spiegare la situazione, dico che siamo in separazione e fornisco l'indirizzo del domicilio di Roma.

Le mie domande:

1) Mi devo aspettare un controllo a Roma?

2) Siccome non voglio problemi con la legge, è necessario che io avverta la Questura in modo ufficiale che mi sto separando? O è sufficiente che io non abbia inviato l'autocertificazione? La legge che dice? Il mio avvocato è un divorzista, mi ha detto che secondo non devo fare nulla, perché il è chiaro che il matrimonio non è di comodo, visto che io ho chiesto la separazione e che non fornito l'autocertificazione.

3) Mi devo aspettare una convocazione dalla Questura?

Scusate per tutte le domande, ma non ho mai avuto a che fare con carabinieri, Questure, etc... e la cosa mi agita molto, non voglio avere alcun tipo di problema.

Spero mi possiate aiutare.

« Ultima modifica: 14 Settembre 2013, 14:19:40 da Mau74 »

naweed

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Re:Separazione dopo richiesta cittadinanza: occorre avvisare la Questura?
« Risposta #1 il: 14 Settembre 2013, 13:45:43 »
Ciao,
riassumo brevemente la mia situazione:

a) Sono sposato con una donna brasiliana. Nel Gennaio del 2013, dopo 3 anni di matrimonio, abbiamo fatto domanda alla Prefettura per chiedere la cittadinanza per mia moglie. Il matrimonio era già in crisi, ma si spera sempre che le cose migliorino;

b) A metà Luglio del 2013 io chiedo la separazione, perché ormai in depressione;

c) Dopo pochi giorni arriva la lettera della Questura a mia moglie, per l'intervista di rito. Tra gli altri documenti, deve portare un'autocertificazione firmata da entrambi i coniugi in cui gli stessi dichiarano che non c'è separazione in atto. Io, su consiglio del mio avvocato, non firmo nulla, anche se la mia richiesta di separazione non è stata depositata in tribunale;

d) Mia moglie si presenta in Questura senza autocertificazione ed il funzionario le dice che la può inviare per fax;

e) Non vi racconto le pressioni psicologiche che ho subito per farmi firmare, anche se non ho ceduto;

f) Pensavo che la domanda, in assenza dell'autocertificazione fosse respinta, invece nei primi di settembre si presentano i carabinieri nella mia residenza per controllare se abitavamo lì. Sembra che la pratica stia andando avanti.

Le mie domande:

1) Mi devo aspettare un controllo a Roma?

2) Siccome non voglio problemi con la legge, è necessario che io avverta la Questura in modo ufficiale che mi sto separando? O è sufficiente che io non abbia inviato l'autocertificazione? La legge che dice? Il mio avvocato è un divorzista, mi ha detto che secondo non devo fare nulla, perché il è chiaro che il matrimonio non è di comodo, visto che io ho chiesto la separazione e che non fornito l'autocertificazione.

3) Mi devo aspettare una convocazione dalla Questura?

Scusate per tutte le domande, ma non ho mai avuto a che fare con carabinieri, Questure, etc... e la cosa mi agita molto, non voglio avere alcun tipo di problema.

Spero mi possiate aiutare.

g) Io e mia moglie abbiamo il domicilio a Roma (diverso dalla residenza), quindi non ci trovano. Chiamo io la caserma per spiegare la situazione, dico che siamo in separazione e fornisco l'indirizzo del domicilio di Roma.

La legge 91/1992 regola la materia della cittadinanza e all’art. 5 prevede che “[Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano] (non c’è differenza tra marito e moglie) [acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale]”.
L’ipotesi della separazione legale tra i coniugi è presa in considerazione dall’articolo citato, prevedendosi che l’acquisto della cittadinanza è precluso se è già intervenuta la separazione legale tra i due coniugi.

Bisogna però valutare in quali termini opera nel corso del tempo questa previsione, in altre parole, se la intervenuta separazione legale ha rilievo nel caso in cui essa sia già intervenuta nel momento in cui viene presentata la domanda di cittadinanza, o se invece - come è successo in questo caso - la successiva separazione promossa tra i coniugi possa influire sull’esito della domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio precedentemente presentata.
Si deve al riguardo considerare anche un’altra norma della legge 91/1992 citata, laddove si prevede che (art. 8, comma 2) “L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”.
Nel nostro caso, poiché sono già scaduti i due anni previsti dalla legge per il riscontro della cittadinanza presentata a seguito di matrimonio, si dovrebbe ritenere che l’interessata abbia comunque acquisito un diritto alla concessione della cittadinanza italiana perché, secondo la disposizione appena menzionata, è precluso il rigetto della domanda una volta che siano già decorsi due anni.

Pertanto l’amministrazione che aveva la possibilità di rispondere diversamente, dopo due anni non può più negare la cittadinanza. Questo aspetto è già stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 7441 del 7 luglio 1993, precisa alcuni principi fondamentali per definire la natura del provvedimento di concessione della cittadinanza per effetto di matrimonio. La Corte di Cassazione sancisce infatti il seguente principio fondamentale: una volta che sia decorso il termine della presentazione della domanda – sempre che sia stata correttamente presentata con tutta la documentazione – è preclusa la possibilità di rigettare la cittadinanza e l’interessato non deve necessariamente ancora attendere una qualsivoglia risposta da parte del Ministero dell’Interno, ma può anzi agire davanti all’autorità giudiziaria per far accertare la sussistenza di un diritto soggettivo vero e proprio all’acquisto della cittadinanza italiana.
Ecco quindi che, ai fini della trascrizione sui registri della cittadinanza, la sentenza sostituisce gli effetti del provvedimento che naturalmente avrebbe dovuto essere disposto da parte del Ministero dell’Interno.
Secondo la Corte di Cassazione, c’è quindi un vero diritto soggettivo e, una volta che siano decorsi i due anni, se anche vi fossero stati motivi che avrebbero potuto giustificare il rifiuto della cittadinanza, non è più possibile negarla se ed in quanto sia stata presentata domanda di cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a.
Resta sempre da chiarire se anche a prescindere dal decorso del termine - e sempre che non sia necessario fare una causa civile per ottenere l’accertamento del diritto alla cittadinanza italiana - l’intervenuta separazione successiva alla presentazione di istanza di cittadinanza, possa avere un’influenza negativa sulla concessione della cittadinanza stessa.
Non risultano sentenze che si siano occupate specificamente di questo aspetto; esiste però un’interpretazione piuttosto chiara che è stata adottata dal Consiglio di Stato con pareri d’adunanza generale n. 2482 del 30 novembre 1992, e n. 44 del 17 marzo 1993.
Il Consiglio di Stato specifica che l’art. 5 della legge 91/1992 attribuisce al “coniuge straniero o apolide di cittadino italiano la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana dopo 3 anni (ndr: nel caso di residenza all’estero) dalla data del matrimonio se a quella data non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o non sia intervenuta separazione legale”. In questo caso il Consiglio di Stato non si riferisce al coniuge che sia già residente in Italia, che quindi può presentare la domanda dopo sei mesi, ma al coniuge che sia residente all’estero che, come tale, può presentare la domanda dopo 3 anni. Secondo il C.d.S. le vicende relative allo status di matrimonio intervenute nelle more del riconoscimento (ovverosia dopo che è stata presentata la domanda) sono irrilevanti. Sulla base di tale interpretazione dovremmo pertanto dire che la signora ungherese può ancora legittimamente confidare di avere un riscontro positivo in ordine alla sua domanda di cittadinanza, indipendentemente dal fatto che in Ungheria sia intervenuta tra i coniugi una separazione legale.
Dunque, anche a prescindere dal fatto che non è detto che alle autorità italiane risulti formalizzata questa separazione (in quanto formalizzata all’estero), riteniamo che le vicende successive alla presentazione della domanda non possano influire per escludere l’acquisto della cittadinanza, anche se non abbiamo sentenze specifiche sul punto, ma solo i due pareri citati del Consiglio di Stato. Si deve peraltro precisare che gli studiosi che si “affannano” ad interpretare le leggi non la pensano esattamente così.
A tal riguardo si commenta nel Manuale sulla cittadinanza (commento teorico-pratico alla normativa vigente in materia di cittadinanza, curato dal vice prefetto Paolo Guglielman e dall’ambasciatore Gerardo Zampaglione) che interpretare la norma nel senso di non dare alcuna rilevanza alla successiva separazione intervenuta tra i coniugi sarebbe contrario all’intenzione della legge, che vuole invece garantire la cittadinanza qualora vi sia un permanente vincolo coniugale,.
Come si vede, le interpretazioni possono avere dei margini di oscillazione in un senso o nell’altro e non possiamo dare una garanzia esatta su quelle che saranno le sorti della signora, anche se riteniamo che la sua domanda sia fondata e che abbia una consistente aspettativa di ottenere, burocrazia permettendo, un riscontro favorevole

Re:Separazione dopo richiesta cittadinanza: occorre avvisare la Questura?
« Risposta #2 il: 14 Settembre 2013, 13:57:42 »
Grazie per la lunga risposta, ma il mio problema è diverso.

La legge attuale prevede che non ci debba separazione tra i coniugi non solo al momento della presentazione della domanda, ma fino alla fine della procedura, che dura 730 al massimo (se va bene). Quindi la separazione dovrebbe bloccare automaticamente la domanda.

Il mio problema è: devo avvisare la Questura che mi sto separando? O lo devono accertare loro? Non vorrei che qualcuno mi venisse a chiedere più avanti: "come mai non avete dichiarato che vi stavate separando?". La legge attuale ha effetto retroattivo, tra l'altro.

Se i carabinieri dovessero passare a casa quando io non ci sono, mia moglie (che ancora sta da me, stiamo arrivando ad un accordo per una consensuale) direbbe che va tutto bene.

In pratica, a me non interessa più se le danno la cittadinanza o meno, ma se devo avvisare la Questura per tutelarmi, non voglio essere accusato di matrimonio di comodo, visto che non lo è.

naweed

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Re:Separazione dopo richiesta cittadinanza: occorre avvisare la Questura?
« Risposta #3 il: 14 Settembre 2013, 14:06:48 »
Grazie per la lunga risposta, ma il mio problema è diverso.

La legge attuale prevede che non ci debba separazione tra i coniugi non solo al momento della presentazione della domanda, ma fino alla fine della procedura, che dura 730 al massimo (se va bene). Quindi la separazione dovrebbe bloccare automaticamente la domanda.

Il mio problema è: devo avvisare la Questura che mi sto separando? O lo devono accertare loro? Non vorrei che qualcuno mi venisse a chiedere più avanti: "come mai non avete dichiarato che vi stavate separando?". La legge attuale ha effetto retroattivo, tra l'altro.

Se i carabinieri dovessero passare a casa quando io non ci sono, mia moglie (che ancora sta da me, stiamo arrivando ad un accordo per una consensuale) direbbe che va tutto bene.

In pratica, a me non interessa più se le danno la cittadinanza o meno, ma se devo avvisare la Questura per tutelarmi, non voglio essere accusato di matrimonio di comodo, visto che non lo è.

non dovete essere separati ufficialmente al momento del giuramento quindi per non andare contro la legge e trovarsi le grane ti consiglio di ufficilizare la separazione e avvertire la prefettura ufficio cittadinanza

Re:Separazione dopo richiesta cittadinanza: occorre avvisare la Questura?
« Risposta #4 il: 14 Settembre 2013, 14:12:53 »
Ciao,
la separazione sarà formalizzata a breve, abbiamo già appuntamento con i rispettivi avvocati per giungere ad un accordo.
Speravo di non dover avvisare io direttamente la Prefettura, perché lei andrà su tutte le furie, non ragiona, speravo che la domanda si bloccasse da sola e che fosse sufficiente non avere fornito l'autocertificazione, che a questo punto non capisco a cosa servisse, se, pur non fornendola, la domanda va avanti lo stesso...

naweed

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Re:Separazione dopo richiesta cittadinanza: occorre avvisare la Questura?
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2013, 14:26:07 »
Ciao,
la separazione sarà formalizzata a breve, abbiamo già appuntamento con i rispettivi avvocati per giungere ad un accordo.
Speravo di non dover avvisare io direttamente la Prefettura, perché lei andrà su tutte le furie, non ragiona, speravo che la domanda si bloccasse da sola e che fosse sufficiente non avere fornito l'autocertificazione, che a questo punto non capisco a cosa servisse, se, pur non fornendola, la domanda va avanti lo stesso...

secondo me è meglio farla incavolare addesso che trovarsi nei guai dopo, dopo deccidi te i da farsi, ti faccio un esempio per farti capire ( quando una persona prende la pensione ed a un certo punto muore inps non lo sa se è morto, inps continua a versare la pensione ma se i suoi parenti delegati da lui non avertono inps della sua morte e continuano a prendere la pensione, una volta scoperti si trovano nei guai)

Re:Separazione dopo richiesta cittadinanza: occorre avvisare la Questura?
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2013, 14:29:30 »
Infatti farò così alla fine, non voglio problemi.

Era lei che, quando convocata dalla Questura, doveva già avvisare che era in corso la separazione, ma non ragionando non l'ha fatto. Non capisce che possono nascere problemi penali non solo per lei, ma anche per me.

Grazie per le risposte.