Riporto quanto scritto nel link che ho indicato precedentemente che potete trovare nel vecchio forum.
ATTO DI QUERELA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI provincia di residenza
Indirizzo del Tribunale
ATTO DI QUERELA
I sottoscritti,
- nome e cognome del coniuge straniero, cittadina nazionalità, nata in luogo e data di nascita, residente in indirizzo di residenza – comune di residenza,
- nome e cognome del cittadino italiano, cittadino italiano, nato a luogo e data di nascita, residente in indirizzo di residenza – comune di residenza, tel recapito telefonico
Con il presente atto di querela espongono i seguenti fatti
- In data hanno contratto matrimonio in luogo del matrimonio, dopo una odissea burocratica;
- successivamente la sottoscritta regolarizzava la sua posizione in Italia mediante Permesso/Carta di Soggiorno, Codice Fiscale, iscrizione al S.S.N., residenza, pur sempre dopo analoghe odissee burocratiche;
- In data è nato a luogo di nascita il loro primo figlio, nome e cognome, ed ora sono in attesa di un secondo figlio la cui nascita è prevista per la fine di data (è possibile anche un parto prematuro);
- In data, trascorsi ampiamente due anni dall’acquisizione della residenza, la scrivente consegnava domanda di acquisizione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 5 della legge 5.2.1992 n. 91, all’Ufficio Territoriale del Governo di provincia di residenza);
- In data il sottoscritto nome e cognome telefonava al predetto ufficio per accertare lo stato della pratica della moglie, e ricevendone notizia che essa non si sarebbe mossa dal luogo in cui era stata consegnata, effettuava le opportune dovute rimostranze;
- In data probabilmente a seguito di quanto indicato al punto precedente, la sottoscritta riceveva comunicazione, a firma di nome e cognome, secondo la quale il procedimento amministrativo sarebbe stato avviato il data, in palese contrasto con l’art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990;
- In data, decorsi i due anni previsti dall’art. 8, comma 2 della legge n. 91/1992, i sottoscritti inviavano al Ministro dell’Interno on. Roberto Maroni e al Dipartimento Cittadinanza dello stesso ministero, una diffida ad adempiere chiedendo:
- ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, l’indicazione dei nomi dei funzionari responsabili dei procedimenti sopra citati, lo stato degli atti relativi al procedimento e che i responsabili dei competenti servizi compiano gli atti del loro ufficio o espongano le ragioni del ritardo e della esclusione entro 30 gg. dalla ricezione della presente richiesta, a norma dell'art. 328 c.p. così come modificato dalla legge 16 aprile 1990 nr. 86;
- ai sensi degli artt. 10, 22, 23, 25 della legge n. 241/1990, che la sottoscritta potesse prendere visione e/o acquisire copia degli atti del procedimento per meglio determinare quali siano state le cause del ritardo nel termine del procedimento e le relative responsabilità al fine di poterle successivamente evidenziare in sede legale, sia personalmente, che per delega al proprio coniuge, formalizzata appositamente con la firma della presente lettera e con l’allegato della copia del proprio documento;
- Detta lettera è stata ricevuta dai destinatari in tempi successivi, nonostante l’identico indirizzo di destinazione, e più precisamente in data il Dipartimento Cittadinanza e in data il Ministro dell’Interno;
Considerato
- Che il Ministero dell’Interno ritiene l’attribuzione di cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano un “beneficio” anziché un diritto e che detto diritto, pertanto, debba essere “invocato”;
- che non è stato comunicato alcun nominativo di funzionario responsabile della trattazione della pratica;
- Che dagli esami dell’organigramma del Dipartimento Cittadinanza posto sul sito web del Ministero dell’Interno e della firma della comunicazione di cui sopra, sembrerebbe che possa individuarsi quale funzionario referente, se non responsabile, nome e cognome;
- Che ad oggi risultano ampiamente superati i 30 giorni dalla ricezione della richiesta di evasione della pratica, effettuata ai sensi dell’art. 328 C.P., senza che questa si sia effettivamente conclusa;
- Che, nonostante l’apposita richiesta, la sottoscritta non è stata messa in grado di accedere agli atti che la riguardano;
- Che ad oggi non si conoscono neppure gli estremi della pratica;
- Che una amministrazione statale che istituzionalmente deve garantire la legalità, sembra evadere dai propri doveri;
- Che in Italia una famiglia composta da marito di nazionalità italiana e moglie di nazionalità straniera ha meno diritti di una famiglia composta da moglie di nazionalità italiana e marito di nazionalità straniera (ed ancora meno di una famiglia composta da entrambi i coniugi di nazionalità italiana) in quanto, in caso di nascita del secondo figlio, la prima non percepisce l’assegno previsto per l’evento, mentre la seconda lo riceve, discriminando, peraltro, il minore di nazionalità italiana, possibile fruitore indiretto delle previdenze, dagli altri minori italiani secondogeniti;
- Che il Ministero dell’Interno non mostra peraltro di avere volontà di porre rimedio a questa situazione discriminatoria con un riconoscimento rapido della cittadinanza italiana della sottoscritta;
Pertanto con il presene atto di querela
Chiedono
- Anche con l’ausilio delle proprie persone, con le audizioni a chiarimento dei fatti illustrati nel presente atto e di quelli allo stesso allegati, di manifestare la volontà
- Che si proceda penalmente ai sensi dell’art. 336 C.P.P. nei confronti di:
- On. Nome e cognome (Ministro dell’Interno);
- Dott. Nome e cognome (Dirigente Dipartimento Cittadinanza);
- Ogni altra persona dovesse essere ritenuta responsabile di accadimenti penalmente rilevanti in relazione alla presente querela/denuncia;
In ordine a tutti i fatti previsti dalla legge come reato che la S.V. vorrà ravvisare, chiedendo la giusta punizione del o dei colpevoli e di essere informati in caso di archiviazione ex art. 408, comma 2, C.P.P. ed in caso di proroga delle indagini preliminari.
Nominano
In relazione al presente relativo atto di querela, proprio legale di fiducia ex art. 96 C.P.P. l’avvocato nome e cognome del foro di città, con studio in indirizzo.
Con osservanza,
data e luogo
nome, cognome e firma cittadino italiano
nome, cognome e firma cittadino straniero
Allegati: copia dei documenti d’identità dei sottoscritti
Cos'è?
La querela è un istituto del diritto processuale penale. Nella maggior parte degli ordinamenti si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all'Autorità Giudiziaria di procedere nei confronti dell'autore del reato per la sua punizione. La querela è perciò lo strumento richiesto dall'ordinamento per l'avvio dell'azione penale per i reati non perseguibili d'ufficio e rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione.
La querela va presentata all'Autorità Giudiziaria (al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero), in forma scritta od orale. Nel primo caso deve contenere l’esplicitazione del fatto che si sottopone a querela e deve essere sottoscritta da chi sporge querela. Nel caso sia sporta oralmente, sarà il soggetto legittimato a riceverla a redigere un verbale indicante gli elementi della querela. Wikipedia.it
Quando va inviato?
La querela va inviata quando si ritiene di aver subito un torto dalla pubblica amministrazione e si vuole chiamare in causa un Giudice affinché vengano riconosciuti i propri diritti
Come va inviato?
Va presenta in forma scritta (oppure esposta verbalmente) presso una caserma del Corpo dei Carabinieri o anche presso la Cancelleria del Tribunale competente per la propria zona di residenza.