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Tempi cittadinanza per residenza: Questura, Prefettura e altri enti

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Condivido con voi la risposta del gentilissimo Avv. Gianfranco di Siena, il quale l'ho contattato per email per chiederli dei tempi che devono rispettare le questure e le prefetture per esprimere i propri pareri di competenza legati all'acquisto della cittadinanza italiana per residenza. Spero che la risposta chiarisca i dubbi di tutti gli utenti.

Risposta,

Trascrivo, di seguito, estratto del Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362


“” Art. 1.
Presentazione della domanda

1. L’istanza per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di
cui all’articolo 7 ed all’articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità
consolare.

2. Nell’istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l’interessato ritiene di aver titolo all’acquisto o alla concessione della
cittadinanza.

3. L’istanza dev’essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a) estratto dell’atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all’ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l’acquisto della
cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all’ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.

4. Ai fini della concessione, di cui all’articolo 9 della Legge 5 febbraio
1992, n. 91, il Ministro dell’interno è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, disposizioni concernenti l’allegazione di ulteriori documenti.


Art. 2.
Istruttoria

1. L’autorità che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 1 ne trasmette
in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell’interno, ed entro trenta
giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al
Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.

2. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l’autorità invita il richiedente ad
integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del
procedimento restano interrotti fino all’adempimento.

3. Una volta che l’interessato abbia adempiuto a quanto richiesto,
l’autorità procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l’adempimento
risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta
irregolare, l’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento
motivato, dandone comunicazione all’interessato ed al Ministero.


Art. 3.
Definizione del procedimento

1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente
regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della
domanda.

Legge 7 agosto 1990, n. 241:
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
(articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto
o di diritto ritenuto risolutivo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 190 del 2012)
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa,
sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il
profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono
indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta
anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni,
con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le
autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del
procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è
ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi
2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta
e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal
codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei
conti.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente
preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet
istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è
attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente
comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi così
modificato dall'art. 13, comma 01, legge n. 134 del 2012)
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o
quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà
di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un commissario.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30
gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti,
suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non
è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai
regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è
espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di
cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)
…………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Conclusioni:
-   L’ obbligo della trasmissione entro trenta giorni della
documentazione relativa alla istanza di cittadinanza  è previsto  in
individuo unicamente per la Prefettura
-   Però, in generale tale termine di trenta giorni è previsto nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso.
-   A sensi dell’ art. 3 (Definizione del procedimento) il termine per
la definizione dei procedimenti di cui al regolamento 362/1994 è di
settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Poiché l’ istruttoria della pratica di cittadinanza contempla l’ intervento
di diverse entità amministrative ( es. pareri della Prefettura – pareri
della Questura – pareri dei Servizi di sicurezza ) si può dire che ciascuna
di esse deve seguire un proprio procedimento.
-   Quindi la pratica della cittadinanza si articola in una serie di
singoli procedimenti autonomi.
L’ art. 3 indica in 730 giorni il termine per la definizione dei
procedimenti relativi alla pratica della cittadinanza.
Ora il punto da chiarire è se tale termine finale può essere riferito anche
ai singoli procedimenti in cui si articola la pratica della cittadinanza.
Sicuramente tale termine non si riferisce in individuo ai vari procedimenti
suindicati, così da avere 730 giorni + 730 giorni + 730 giorni, bensì all’
insieme dei procedimenti suddetti.
Se poi i procedimenti presso la Prefettura o la Questura o presso i Servizi
di sicurezza si articolano  complessivamente  in più di 730 giorni dalla
presentazione della domanda di cittadinanza, allora si avrà una  violazione
della norma che fissa il tetto massimo di 730 giorni con conseguenti
responsabilità amministrative.
Deve  quindi concludersi che non vi sono termini perentori in individuo per
la conclusione dei singoli procedimenti in cui si articola la procedura di
concessione della cittadinanza bensì un termine finale  massimo di 730
giorni per la conclusione della stessa.
Può  condividere sul forum di TuttoStranieri questa mia risposta.
Le porgo cordiali saluti.
Milano 23.1.13
Avv. Gianfranco Di Siena

Re:Tempi cittadinanza per residenza: Questura, Prefettura e altri enti
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2013, 20:51:39 »
ottimo!

Re:Tempi cittadinanza per residenza: Questura, Prefettura e altri enti
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2013, 21:08:58 »
grazie, sarà di aiuto per il forum.