Se le è già stato dato un certificato penale sul quale risulta NULLA, basta così. Quello è ciò che conta per la cittadinanza.
È possibile, però, che lei abbia una segnalazione su SIS-SIRENE (significa Schengen Information System ed è la base di dati europea che contiene i nominativi dei ricercati dalla polizia, delle persone che sono entrate senza visto, quelle che hanno un decreto di espulsione e dei documenti denunciati persi). Trattandosi di una base di dati per scopi di polizia, questa non conta nulla agli effetti del procedimento di cittadinanza.
Però, può essere molto spiacevole l'essere registrati su SIS/SIRENE perché qualsiasi posto di frontiera e qualsiasi stazione di polizia vi ha accesso. Quindi, se è stato registrato il fatto che lei è entrato con passaporto falso, ciò verrà visto dagli agenti ad ogni controllo e, anche se non le fanno nulla, la guarderanno con molto sospetto e possibilmente la perquisiranno da testa a piedi. Quindi è forse meglio informarsi che cosa c'è esattamente ed eventualmente chiedere cancellazione addicendo il fatto che la segnalazione è obsoleta e non più necessaria. Ci sono anche dei tempi di prescrizione per le segnalazioni, bisogna informarsi in quanti anni prescrive, per esempio, una segnalazione per uso di passaporto falso. Nel suo caso, avendo lei avuto necessità par ragioni di vita o di morte di utilizzare un passaporto falso per fuggire dal suo paese, probabilmente potrà presentare istanza al Tribunale e chiedere la cancellazione anche prima che la segnalazione cada in prescrizione (o nel caso che tale segnalazione non abbia termini di prescrizione).
Aggiungo qui sotto un'estratto di una scheda informativa:
IL SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN
LE NUOVE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO INTRODOTTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo sulla sezione nazionale del Sistema informativo Schengen (N.SIS), esercita il controllo sui trattamenti di dati personali registrati nel S.I.S. verificando, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nei predetti archivi non leda i diritti della persona (art. 114 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e art. 11 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica del predetto Accordo).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) ha introdotto importanti novità circa le modalità di esercizio, da parte dell'interessato, del diritto di accesso al S.I.S. e degli altri diritti connessi (rettifica, integrazione o cancellazione).
Dal 1 gennaio 2004 il diritto di accesso ed i diritti connessi possono essere esercitati direttamente nei confronti dell'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. (c.d. accesso "diretto") e non più solo "per il tramite" del Garante (c.d. accesso "indiretto"), rivolgendosi al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
In base alle indicazioni fornite dal predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, le richieste di verifica e di accesso vanno inoltrate al seguente ufficio:
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia
Divisione N.SIS
via Torre di Mezzavia n. 9
00173 Roma
Nel caso in cui alla richiesta non sia fornita una risposta soddisfacente, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Monte Citorio, n. 121
00186 Roma
Al fine di agevolare un più sollecito riscontro dei reclami, è opportuno che gli stessi siano redatti, possibilmente, in italiano, inglese, francese o tedesco, siano sottoscritti dal diretto interessato, contengano una sintetica descrizione dei motivi per i quali sono proposti e siano corredati di fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità.
É inoltre opportuno che i reclami siano inviati per posta, anziché via fax, in modo da assicurare la piena leggibilità dei documenti e contengano un idoneo recapito dell'istante (possibilmente postale) dove l'interessato possa agevolmente ricevere la riposta.
Per ulteriori indicazioni sul diritto di accesso al S.I.S. e sugli altri diritti riconosciuti al cittadino nonché sulle modalità di esercizio di tali diritti negli altri Paesi dell'ambito Schengen, può essere consultata l'apposita Guida per l'esercizio del diritto di accesso con l'avvertenza, però, che essa, nella versione al momento disponibile, con riguardo all'Italia riporta ancora le modalità di accesso "indiretto" al SIS, cioè
effettuato solo "per il tramite" del Garante.
É possibile anche consultare il sito dell'Autorità comune di controllo Schengen.