Apro questo topic per fare chiarezza per le persone che non sanno quando inviare le varie richieste di informazioni, accesso agli atti e diffide. Si precisa sempre di attendere 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata (quindi se inviata via a/r fa fede il timbro con la data ricevuta non inviata, se inviata via pec o fax il giorno è lo stesso). Lasciate a disposizione almeno 7 giorni in più per il postino che consegna. Prendete sempre visione degli atti perché il sito del ministero non è aggiornato in tempo reale. Quindi può capitare che la pratica è alle firme e voi diffidate senza ragione. Oppure pensate di non fare passi avanti e senza avere risposte saltate dallo step 1 allo step 5.
1° passo- PRESENTAZIONE RICHIESTALa richiesta si presenta in Prefettura o in ambasciata/consolato. Entro 30 giorni deve essere protocollata quindi il 31° giorno si può già inviare la richiesta di accesso agli atti per conoscere il codice k e per prendere visione dell'avanzamento della pratica.
2° passo- LAVORAZIONE DELLA PRATICALa lavorazione della pratica è più complessa perché coinvolge diversi enti. Ci sono i cosiddetti enti "primari" (prefettura, ministero e/o consolato) ed enti "secondari" (comune, tribunale e questura). Gli enti primari possono essere diffidati con i secondari conviene sollecitare. Non hanno obbligo di risposta diretta alle nostre richieste visto che esprimono solo pareri interni ma non decidono sull'avanzamento della pratica ma solo sull'iter. Gli enti secondari rispondono a quelli primari quindi se non fanno i loro lavoro si sollecitano quelli primari
(IL MINISTERO FA CAPO A TUTTO)ESEMPI:
Cittadinanza per matrimonio:L'ente che decide è il Prefetto e la prefettura da giugno 2012. La pratica passa sempre a Roma presso il ministero ma a firmare il decreto è il Prefetto e non più il ministro. Se la questura non esprime il suo parere entro 180 giorni previsti dalla legge si sollecita il Prefetto e il ministero (ministro e direzione) a richiedere il parere mancante. La Questura dipende dal ministero quindi se non esprime niente deve essere il ministro a sollecitare il questore all' invio del rapporto. Si sollecita il Prefetto anche perché è lui che deve raccogliere i pareri per decidere.
Per i casi di matrimonio all'estero ci si rivolge sempre al ministero e ministro.
Cittadinanza per residenza:Se la Questura non esprime il parere si sollecita solo ministero a richiedere i pareri mancanti della questura. La Prefettura non decide niente. Possono essere gentili e sollecitare anche loro ma non è dovuto. Si sollecita la questura ma non si diffida perché non è un ente che deve prendere decisioni ma solo esprimere pareri.
Specificate bene la richiesta di accesso agli atti chiedendo magari anche di fissare data e ora. Per la richiesta di accesso agli atti mandata al ministero dovete andare SEMPRE in prefettura per prendere visione degli atti perché è l'ente che rappresenta territorialmente il Ministero. La questura non concede mai accesso agli atti perché elabora pareri di sicurezza pubblica quindi non può dire apertamente all'interessato "SEI UN PERICOLO PUBBLICO PER LA REPPUBLICA". Ciò avviene solo in caso di rifiuto, quando il legale si rivolge per una causa al tribunale, TAR o ricorso al Presidente della Repubblica.
Se non viene riconosciuto il diritto all'accesso agli atti si fa ricorso alla commissione di accesso agli atti tramite modulo apposito reperibile sul sito
http://www.commissioneaccesso.it/http://www.commissioneaccesso.it/modulistica.aspxSi aspetta sempre massimo 37 giorni per la risposta.
In base alla legge 241/1990
Articolo 2. (1)
(Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (2)
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
IMPORTANTEI commi più importanti sono il 2, 4 e 5
Comma 2- collegato al parere della Prefettura, all'inizio pratica e avanzamento iter (per richieste per matrimonio). Cominciando dal 31° giorno potete mandare sempre la richiesta di accesso agli atti e le diffide se sono trascorsi i 730 giorni(per matrimonio).
Comma 4- collegato alla Questura. La questura ha 180 giorni a disposizione per esprimere i pareri. Se non si esprime, si sollecita/diffida la prefettura a richiedere il parere mancante (per matrimonio), si sollecita/diffida il ministero a richiedere il parere mancante (per residenza).
Comma 5- collegato alla firma del decreto per ministero (residenza) e prefettura (matrimonio).Se superati i 730 giorni si manda sempre la diffida.
3° passo- QUASI ALLA FINE??!!In linea di massima, quando la pratica si trova in fase 5, si può richiedere gentilmente una conclusione del procedimento (ovviamente se siamo entro il termine di 730 giorni). Non è dovuta dalla P.A ma tentar non nuoce. Se la pratica è presentata da 3 mesi e siete in fase 1 trovo inutile mandare una richiesta simile ma la scelta è dell'utente.
Queste sono delle linee guida ma ovviamente la scelta di qualsiasi decisione diversa spetta agli utenti del forum. In linea di massima è una guida per chi non ha ben chiaro come si svolge l'iter o per chi vuole fare chiarezza sulle competenze della P.A e su come agire e comportarsi nei meandri della burocrazia.