Il decreto legge salvini di prossima entrata in vigore prolunga da 24 mesi a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia per quelli di cittadinanza per matrimonio.
I richiedenti cittadinanza per naturalizzazione o residenza (quindi ex articolo 9 legge di cittadinanza) non devono avere, a carico proprio o dei familiariconviventi, provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, giudiziari o di condanna, anche non definitiva, nonché concreti elementi di pericolosità sociale o di non irreprensibilità della condotta.
Gli stessi richiedenti la naturalizzazione italiana devono avere un reddito pari all’assegno sociale e devono assolvereregolarmente agli obblighi fiscali (quindi in regola con il pagamento delle tasse ed equitalia !).
Obbligo di pagamento delle tasse e obblighi fiscali, reddito, incensuratezza anche dei familiari
Quindi riassumendo si richiede per essere meritevole della concessione della cittadinanza : (1) attesa come termine massimo di conclusione delle pratiche in 4 anni (2) nessun procedimento penale (3) incensuratezza anche dei familiari conviventi (4) assenza pericolosità sociale (5) condotta irreprensibile (6) reddito almeno pari all’assegno sociale (7)pagamento delle tasse e obblighi fiscali.
Si sottolinea che per ora si trattasolo di schema di decreto legge che deve entrare ancora in vigore.
Trecentomila pratiche di cittadinanza in istruttoria
Il decreto sicurezza Salvini reca una riforma incisiva in materia di cittadinanza italiana, resa necessaria ed urgente per assicurare l’accurato svolgimento delle istanze di riconoscimento econcessione della cittadinanza in continuo aumento.
In conseguenza della crescita della presenza straniera in Italia: attualmente sono in istruttoria presso il Ministero dell’interno circa 300mila richieste di cittadinanza.
Tali richieste sono sottoposte a uno “screening” divenuto via via più stringente e accurato, in quanto basato sul contributo informativo, tra l’altro, delle autorità di pubblica sicurezza, degli organismi di sicurezza e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale .
Terrorismo, dinieghi della cittadinanze e contenzioso
Un’istruttoria così delicata e articolata richiede la massima accuratezza anche in ragione dell’accresciuta minaccia terroristica internazionale e dei preoccupanti fenomeni di contraffazione dei documenti dei Paesi d’origine prodotti dai richiedenti.
Ne sono riprova il costante aumento del numero dei dinieghi di cittadinanza, che nel primo semestre del 2018 hanno già raggiunto il 60% del totale dello scorso anno e l’ enorme mole di contenzioso (oltre quattromilacinquecento ricorsi in materia di cittadinanza pendenti).
Appare quindi opportuno garantire il corretto ed efficace svolgimento delle procedure anche a tutela dei richiedenti che hanno effettivamente titolo all’inserimento nella comunità nazionale.
Necessità di allungare i tempi della cittadinanza
A tal fine da un lato si delinea espressamente l’articolata attività istruttoria sottesa all’eserciziodell’ampia discrezionalità amministrativa che caratterizza il procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, dall’altro si prevede un allungamento dei termini per la definizione dei procedimenti, non più adeguati alle mutate dimensioni e caratteristiche del fenomeno.
Questo tanto per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione (ex art. 9 legge 91/1992) quanto per l’attribuzione della cittadinanza iure matrimoni(ex art. 5 legge 91/1992), tenendo presente che, in quest’ultimo caso il decorso infruttuoso dei due anni attualmente previsti comporta la formazione di silenzio-assenso sulla richiesta di cittadinanza.
Dopo l’articolo 9-bis legge 5 febbraio 1992, n.91 è aggiunto il seguente: “Art 9- ter. 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli arti. 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.”;
Istituto della revoca della cittadinanza
Sempre in tema di cittadinanza, si introduce l’istituto della revoca della cittadinanza italiana concessa ai cittadini stranieri (quindi non sarà possibilela revoca dello ius civitatis per i cittadini per nascita) che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, avendo riportato condanne per gravi reati commessi con finalità di terrorismo o eversione.
Chiara la finalità di permettere l’espulsione di terroristi e foreign fighters.
L’intervento normativo che mira a consentirne l’allontanamento dal territorio nazionale, altrimenti precluso dall’acquisizione dello status di cittadino italiano, si rende necessario ed urgente nell’ambito delle politiche di prevenzione della minaccia terroristica anche connessa al fenomeno dei cd. foreign fighters.
Art. 10-bis
1. La cittadinanza italiana è revocata quando lo straniero o l’apolide a cui è stata concessa è condannato con sentenza di primo grado confermata in appello per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale.
2. La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
Modifiche della cittadinanza iure sanguinis
L’intervento normativo incide poi sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che attualmente opera senza limiti di generazione, e che negli ultimi anni ha determinato un incremento esponenziale di domande.
Con il presente decreto si limita la trasmissione della cittadinanza ai discendenti in linea retta di secondo grado che possono documentare lo status civitatis italiano del loro ascendente.
notifica cittadinanza italiana
In tal modo si allinea la normativa italiana a quella della maggioranza delle legislazioni europee, che prevedono limiti alla trasmissibilità iure sanguinis (ad es. Germania, Spagna, Finlandia, Portogallo), anche in considerazione della dimensione sovranazionale del riconoscimento della cittadinanza italiana che determina automaticamente l’acquisizione anche di quella europea.
Contestualmente si provvede a colmare le lacune normative residue in applicazione del principio costituzionale di parità tra uomo e donna, cancellando il trattamento discriminatorio che aveva colpito le donne avevano perduto la cittadinanza avendo contratto matrimonio con un cittadino straniero, in virtù di disposizioni della legge n. 555/1912 censurate dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983).
Le disposizioni del presente decreto mirano infatti ad estendere gli effetti della pronuncia di incostituzionalità anche alle donne che l’hanno perduta in conseguenza del matrimonio contratto prima dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale nonché ai figli nati prima di tale data.