Richiesta cittadinanza italiana, silenzio rifiuto Stampa E-mail
domenica 13 maggio 2012
TAR Lazio, sentenza del 20 dicembre 2011
--------------------------------------------------------------------------------
.
Silenzio rifiuto
RICHIESTA DI CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sull’istanza entro il termine di settecentotrentagiorni
[TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza del 20 dicembre 2011]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale … del 2011, proposto da:
Axx Bxx, rappresentato e difeso dall'avv. Cx Bx Dxx, con domicilio eletto presso Ex Gx in Roma, …;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - ART. 117 C.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ricorso notificato al Ministero dell’Interno, presso la sede di Piazza del Viminale, in data 29 luglio 2011, il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 lett. f) della L. 91/92, presentata presso la Prefettura di Bari il giorno 4 agosto 2008;
Rilevato che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio in data 31 ottobre 2011 ed ha dunque sanato la nullità della notifica;
Ritenuto che il ricorso risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall'art. 3 del D.P.R. 18.4.1994 n. 362, non avendo il Ministero adottato il provvedimento conclusivo del procedimento entro il richiamato termine;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso dichiarandosi l’illegittimità del silenzio-rifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 4 agosto 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto dichiara l'obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il giorno 4 agosto 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)