Caro sundimac, sta volta hai sbagliato dalla A alla Z. Quindi mi permetto di correggere.
I. Cittadinanza italiana.
Legge 91/1992
Articolo 1
Comma 1: È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
Il bambino è quindi cittadino italiano, che lo vogliano i genitori o no.
II. Cittadinanza austriaca
§ 7. (1) Eheliche Kinder erwerben die Staatsbürgerschaft mit der Geburt, wenn
a) in diesem Zeitpunkt ein Elternteil österreichischer Staatsbürger ist oder
b) ein Elternteil, der vorher verstorben ist, am Tag seines Ablebens Staatsbürger war.
Anche qui, dunque, il bambino è quindi cittadino austriaco, che lo vogliano i genitori o no.
III. Considerazioni aggiuntive
1. Il bambino "eredita" le due cittadinanze dei genitori automaticamente. Il fatto che i genitori dichiarino la sua nascita in Austria o meno, non cambia nulla, il bambino ha comunque quella cittadinanza. Se i genitori dichiarano la nascita tra, p.es., due anni, il consolato Austriaco riconoscerà la cittadinanza al bambino retroattivamente dalla nascita. Quindi non cambia nulla.
2. Non esistono svantaggi nell'avere due cittadinanze. Anche il servizio di leva non è una ragione perché, non abitando in Austria, il bambino non sarà arruolabile nell'esercito austriaco. In Italia il servizio di leva non esiste più.
3. Il bambino potrà, una volta maggiorenne, se proprio ci tiene, rinunciare a una delle due cittadinanze. Ciò però sarebbe stupido perché una cittadinanza di un paese europeo dà più vantaggi che svantaggi.
4. Ritengo escluso che l'ordinamento austriaco preveda una rinuncia alla cittadinanza austriaca da perte dei genitori per il figlio. In nessun paese che conosco ciò è permesso. In Italia non lo è. In Germania è permesso solo con il permesso del Giudice, ed il Giudice un tale permesso non lo da mai.