Vi espongo il seguente caso: Cittadina Ucraina con figlia minore, unica titolare della potesta' genitoriale. E' diventata Italiana a seguito di matrimonio, il giuramento e' stato fatto in Italia, tuttavia non e' stata concessa la cittadinanza alla figlia minore anche se convivente con lei.
La madre si era trasferita in Ucraina per terminare gli studi all'universita', qui ha sempre convissuto con la figlia e la convivenza e' documentata dal certificato di frequenza all'universita', dal certificato di residenza suo e della figlia e dallo stato di famiglia. Risultando ancora residente presso il domicilio coniugale in Italia al momento dell'accoglimento della richiesta di cittadinanza e' qui che e' stata chiamata a prestare giuramento. Dopo il giuramento l'ufficio dell'anagrafe ha comunicato che il riconoscimento della cittadinanza della figlia minore (trovandosi lei in Ucraina) e' di competenza dell'ambasciata Italiana.
Dopo aver consegnato tutta la documentazione all'ambasciata (e dopo svariati mesi di attesa) la risposta (tramite un semplice email) e' stata testuali parole: " [...] non e' possibile attribuire la cittadinanza alla sua figlia XXXXXXX in quanto, incontrovertibilmente, al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana lei risultava residente nel Comune di XXXXXXX mentre sua figlia risultava residente in Ucraina. [...] Non si può essere residenti in Italia e contemporaneamente convivere con la figlia in Ucraina. "
La legge stessa (art. 14 legge 5 febbraio 1992, n. 91) parla di convivenza e non di residenza, la convivenza e' reale e documentata, puo' una mancata trascrizione di un cambio di residenza annullare una convivenza reale e documentata?
Secondo voi e' una decisione giusta oppure va contro lo spirito della legge stessa? L'amabasciata e' tenuta ad una risposta ufficiale o basta una semplice email? In che modo ci si puo' appellare?
Ringrazio anticipatamente per i vostri pareri ed opinioni.