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Decreto inammissibilità

Decreto inammissibilità
« il: 18 Agosto 2011, 15:53:34 »
Salve.
Vorrei sapere se esistono dei tempi di legge precisi per ricevere il decreto di inammissibilità della domanda per matrimonio dopo il ricevimento del preavviso. Mia moglie ha ricevuto il preavviso di inammissibilità della domanda il 20 giugno 2011. Sono già passati quindi  quasi 60gg. Oppure si conta dal momento che abbiamo mandato la nostra risposta/osservazioni, quindi dal 30 giugno?
Solo ipotesi.
Sono diventato cittadino italiano a tutti gli effetti il 16 febbraio 2011.
 
Abbiamo presentato la domanda per matrimonio il 18 marzo 2011.

Il preavviso di inammissibilità ricevuto il 20 giugno 2011 (inammissibile - requisito temporale in un anno dal momento che sono diventato cittadino italiano ).

Come cittadino italiano a tutti gli effetti (la costituzione italiana) sono stato offeso  da parte della Prefettura, quindi posso mandare una diffida da parte mia personalmente per poi procedere con una querela  e di conseguenza portarli d'avanti a un giudice per risarcimento danni morali?
Non so se si può ipotizzare la retroattività della legge.  Non capisco se è la retroattività,visto anche che nella legge non esiste il requisito temporale per un cittadino italiano, quindi coniuge del richiedente.
Sono indignato dal fatto che la Prefettura fa notare che siamo non cittadini italiani, ma cittadini  di "secondamano".
Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questo problema e come ha risolto.

Amedeo

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  • 1914
Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #1 il: 18 Agosto 2011, 20:48:08 »
Salve.
Vorrei sapere se esistono dei tempi di legge precisi per ricevere il decreto di inammissibilità della domanda per matrimonio dopo il ricevimento del preavviso. Mia moglie ha ricevuto il preavviso di inammissibilità della domanda il 20 giugno 2011. Sono già passati quindi  quasi 60gg. Oppure si conta dal momento che abbiamo mandato la nostra risposta/osservazioni, quindi dal 30 giugno?
Solo ipotesi.
Sono diventato cittadino italiano a tutti gli effetti il 16 febbraio 2011.
 
Abbiamo presentato la domanda per matrimonio il 18 marzo 2011.

Il preavviso di inammissibilità ricevuto il 20 giugno 2011 (inammissibile - requisito temporale in un anno dal momento che sono diventato cittadino italiano ).

Come cittadino italiano a tutti gli effetti (la costituzione italiana) sono stato offeso  da parte della Prefettura, quindi posso mandare una diffida da parte mia personalmente per poi procedere con una querela  e di conseguenza portarli d'avanti a un giudice per risarcimento danni morali?
Non so se si può ipotizzare la retroattività della legge.  Non capisco se è la retroattività,visto anche che nella legge non esiste il requisito temporale per un cittadino italiano, quindi coniuge del richiedente.
Sono indignato dal fatto che la Prefettura fa notare che siamo non cittadini italiani, ma cittadini  di "secondamano".
Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questo problema e come ha risolto.


Occorre solo aspettare il rifiuto definitivo per scatenargli addosso l'avvocato.

Un saluto,
Amedeo

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

Maria Josefina Valverde Padilla

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  • PERSEVERANZA, DETERMINAZIONE......ma non bastano.
Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #2 il: 18 Agosto 2011, 22:38:45 »

C’è qualche passaggio che mi sono persa.?

Il 16 febbraio 2011,  sei diventato cittadino italiano

Dopo un mese il 18 Marzo  2011 tua moglie ha presentato richiesta di cittadinanza per matrimonio.

Scusa la mia ignoranza, ma siccome no me ha mai capitato posso domandarti sulla base di  cosa hai chiesto la cittadinanza per tua moglie dopo solo un mese del giuramento?
Almeno che io sappia in questi casi si conteggiano i due anni a partire del momento dell’acquisizione della cittadinanza.


La motivazione dell’inammissibilità della domanda quale è?

Di che maniera la Prefettura fa notare che siamo cittadini di "secondamano"?


Mediatore Sociale e Civile
Sportello Distrettuale di Segretariato Sociale.
Servizi Sociali -Comune di Paliano-Piglio- Alatri (FR) - Servizi Demografici e Sociali Comune di Sgurgola.(FR)

Amedeo

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Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #3 il: 19 Agosto 2011, 07:29:55 »

C’è qualche passaggio che mi sono persa.?

Il 16 febbraio 2011,  sei diventato cittadino italiano

Dopo un mese il 18 Marzo  2011 tua moglie ha presentato richiesta di cittadinanza per matrimonio.

Scusa la mia ignoranza, ma siccome no me ha mai capitato posso domandarti sulla base di  cosa hai chiesto la cittadinanza per tua moglie dopo solo un mese del giuramento?
Almeno che io sappia in questi casi si conteggiano i due anni a partire del momento dell’acquisizione della cittadinanza.


La motivazione dell’inammissibilità della domanda quale è?

Di che maniera la Prefettura fa notare che siamo cittadini di "secondamano"?




Se leggi bene la legge sulla cittadinanza, questa non parla di due anni dall'acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge italiano, ma due anni dal matrimonio.   E' una tesi sotenuta dall'avv. Gianfranco di Siena (... su mia sollecitazione!!!).

Un salutone,
Amedeo

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Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #4 il: 19 Agosto 2011, 09:31:56 »

C’è qualche passaggio che mi sono persa.?

Il 16 febbraio 2011,  sei diventato cittadino italiano

Dopo un mese il 18 Marzo  2011 tua moglie ha presentato richiesta di cittadinanza per matrimonio.

Scusa la mia ignoranza, ma siccome no me ha mai capitato posso domandarti sulla base di  cosa hai chiesto la cittadinanza per tua moglie dopo solo un mese del giuramento?
Almeno che io sappia in questi casi si conteggiano i due anni a partire del momento dell’acquisizione della cittadinanza.


La motivazione dell’inammissibilità della domanda quale è?

Di che maniera la Prefettura fa notare che siamo cittadini di "secondamano"?




Eccoci...

Già ha risposto Amedeo alla Sua domanda.
Non è che Lei lavora in/per qualche Prefettura sostenendo che deve esistere il tale requisito  per il coniuge, cioè, per un cittadino italiano a pieno titolo, violando la Costituzione italiana?

La legge sulla cittadinanza il legislatore l'ha "costruita" per i cittadini stranieri e NON SI DEVE INTRODURRE neanche per scherzo un tale requisito. I requisiti devono esistere per i cittadini stranieri, che nella Legge sulla Cittadinanza sono stati introdotti con la legge del 2009: 2 anni dal matrimonio con cittadino italiano, che poi diventa 1 anno con la nascita del/dei figli.
In conclusione ci sono 3 aspetti da portare d'anzi a un giudice:

1. La violazione della Costituzione italiana;
2. Offesa del cittadino italiano con risarcimento danni morali;
3. Violazione dei diritti umani;

Ci sono altri?

Diteci la vostra.

E poi, ritengo, che è assoluta ignoranza a sostenere la tesi del requisito temporale per un cittadino italiano a pieno titolo nella  qualsiasi legge violando i 3 punti di qui sopra.

Cordiali saluti, NicolasDelConte.
« Ultima modifica: 19 Agosto 2011, 09:39:23 da NicolasDelConte »

Maria Josefina Valverde Padilla

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Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #5 il: 25 Agosto 2011, 18:16:07 »

Ciao Caro Nicolas, no non lavoro in nessuna Prefettura e non sostengo niente che vada in contra dei nostri interessi,  anzi sono una che per la passione e l’impegno che metto al mio lavoro faccio più di quello che dovrei fare; spesso e volentieri mi trovo a discutere su tante questioni  inerenti  i nostri diritti;  certo, delle volte mi accorgo che anche se ho esperienza nel settore(non abbastanza)  e conoscenza della legge(non abbastanza) questo non è sufficiente per affrontare certe questioni che diventano “interpretative” per il  responsabile di turno, e non essendo un avvocato o non avendo fatto studi giuridici  non potrei discutere più di tanto con fondatezza legale/giuridica  certe questioni (ma faccio quello che posso, con  carte in mano!)
Detto ciò, la mia domanda è stata più come una forma si conoscere qualcosa che ancora non mi è mai capitata;  ma che si mi capitasse saprei come e cosa rispondere sulla base della legge o non semplicemente su l’interpretazione della norma,  certo è che si mi capitasse un caso come il tuo non mi sentirei in grado di dire all’utente  “si, hai diritto a farlo”….forze le direi ….“si avresti diritto a farlo”…o “potresti farlo” per queste e quelle ragioni, anche perche non vorrei sentirmi dire “lei mi ha detto che avevo diritto,… ho spesso dei soldi , e tempo per fare i documenti e adesso la Prefettura non accetta la mia domanda”.
Come sai bene la legge e fatta in maniera di essere interpretata diversamente da ogni singola persona ,poi tutti noi abbiamo il libero arbitrio, quindi possiamo decidere ed attuare come più ci pare conveniente, io nel mio piccolo cerco di dare il mio meglio ed informare sé possibile dalla A alla Z a tutti i miei utenti cosi almeno evito che loro abbiamo problemi maggiori.

P. S. troverò il tempo per cercare la tesi sostenuta dal Avv. Di Siena, (sollecitazione richiesta d’Amedeo)  cosi approfondirò la questione

Cordiali saluti,
Mediatore Sociale e Civile
Sportello Distrettuale di Segretariato Sociale.
Servizi Sociali -Comune di Paliano-Piglio- Alatri (FR) - Servizi Demografici e Sociali Comune di Sgurgola.(FR)

Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2011, 13:20:35 »

Ciao Caro Nicolas, no non lavoro in nessuna Prefettura e non sostengo niente che vada in contra dei nostri interessi,  anzi sono una che per la passione e l’impegno che metto al mio lavoro faccio più di quello che dovrei fare; spesso e volentieri mi trovo a discutere su tante questioni  inerenti  i nostri diritti;  certo, delle volte mi accorgo che anche se ho esperienza nel settore(non abbastanza)  e conoscenza della legge(non abbastanza) questo non è sufficiente per affrontare certe questioni che diventano “interpretative” per il  responsabile di turno, e non essendo un avvocato o non avendo fatto studi giuridici  non potrei discutere più di tanto con fondatezza legale/giuridica  certe questioni (ma faccio quello che posso, con  carte in mano!)
Detto ciò, la mia domanda è stata più come una forma si conoscere qualcosa che ancora non mi è mai capitata;  ma che si mi capitasse saprei come e cosa rispondere sulla base della legge o non semplicemente su l’interpretazione della norma,  certo è che si mi capitasse un caso come il tuo non mi sentirei in grado di dire all’utente  “si, hai diritto a farlo”….forze le direi ….“si avresti diritto a farlo”…o “potresti farlo” per queste e quelle ragioni, anche perche non vorrei sentirmi dire “lei mi ha detto che avevo diritto,… ho spesso dei soldi , e tempo per fare i documenti e adesso la Prefettura non accetta la mia domanda”.
Come sai bene la legge e fatta in maniera di essere interpretata diversamente da ogni singola persona ,poi tutti noi abbiamo il libero arbitrio, quindi possiamo decidere ed attuare come più ci pare conveniente, io nel mio piccolo cerco di dare il mio meglio ed informare sé possibile dalla A alla Z a tutti i miei utenti cosi almeno evito che loro abbiamo problemi maggiori.

P. S. troverò il tempo per cercare la tesi sostenuta dal Avv. Di Siena, (sollecitazione richiesta d’Amedeo)  cosi approfondirò la questione

Cordiali saluti,

Non è mia intenzione a polemizzare. Comunque grazie se davvero approfondirà l'argomento.
Per quanto riguarda il Decreto di inammissibilità, non abbiamo ricevuto nulla, sono ormai più di 2 mesi da quando abbiamo risposto al preavviso.
Ho intenzione, in caso che lo riceviamo, di mandarli personalmente la diffida, poi la denuncia poi dal giudice per richiesta risarcimento danni morali, già indicato le modalità in alto.

I miei diritti non possono essere calpestate da nessuno, in special modo dalla P.A. che non conosce la legge,  e chi non conosce la legge non DEVE lavorare in questo campo.
La lesione dei diritti dei stranieri è una cosa normale(secondo la P.A.), ma dei cittadini italiani e completamente diverso.
LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI!
Ancora una cosa, ci sono delle persone che hanno questo problema o hanno avuto in passato?
Nessuno la descrive.
È D'ACCORDO con me Gian Franco Di Siena? Ho letto tutti i suoi argomenti.
Con che cosa si può argomentare, qualche cosa di utile per noi e che spaventerebbe la P.A. incapace.
Cordiali saluti.

NicolasDelConte

Guido Baccoli

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  • Consulente e disbrigo pratiche consolari Ambasciat
    • Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #7 il: 02 Settembre 2011, 17:24:28 »
Salve.
Vorrei sapere se esistono dei tempi di legge precisi per ricevere il decreto di inammissibilità della domanda per matrimonio dopo il ricevimento del preavviso. Mia moglie ha ricevuto il preavviso di inammissibilità della domanda il 20 giugno 2011. Sono già passati quindi  quasi 60gg. Oppure si conta dal momento che abbiamo mandato la nostra risposta/osservazioni, quindi dal 30 giugno?
Solo ipotesi.
Sono diventato cittadino italiano a tutti gli effetti il 16 febbraio 2011.
 
Abbiamo presentato la domanda per matrimonio il 18 marzo 2011.

Il preavviso di inammissibilità ricevuto il 20 giugno 2011 (inammissibile - requisito temporale in un anno dal momento che sono diventato cittadino italiano ).

Come cittadino italiano a tutti gli effetti (la costituzione italiana) sono stato offeso  da parte della Prefettura, quindi posso mandare una diffida da parte mia personalmente per poi procedere con una querela  e di conseguenza portarli d'avanti a un giudice per risarcimento danni morali?
Non so se si può ipotizzare la retroattività della legge.  Non capisco se è la retroattività,visto anche che nella legge non esiste il requisito temporale per un cittadino italiano, quindi coniuge del richiedente.
Sono indignato dal fatto che la Prefettura fa notare che siamo non cittadini italiani, ma cittadini  di "secondamano".
Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questo problema e come ha risolto.

Non deve aspettare nemmeno un'ora in piú. La ''motivazione'' é infondata. Richieda ai sensi dalla L. 241/90 a quale normativa si riferiscono (legalmente e giuridicamente, devono essere citati i motivi ed i riferimenti agli artt. e norme richiamate) ai fini dell'avviso del rigetto, fatto ai sensi dell'art 10 bis L 241/90.

Tale articolo, inserito dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 30 novembre 2009, N. 51), specifica:
 Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Questo articolo é stato aggiunto dal legislatore, per mettere in condizioni l'utente di poter ribadire e dimostrare l'infondatezza legale ed od giuridica della motivazione  che preannuncia il rigetto motivato e potenziare gli effetti della difesa stragiudiziale (autodifesa, procedimenti di autotutele o comunque fuori dalle aule del Tribunale). Poiché la Prefettura non ha giustificato e motivato come dovuto (esiste giurisprudenza al riguardo), mi permetto suggerirle un'immediata diffida ad adempiere, sia per i tempi assoolutamente fuori termini temporali, sia per la mancanza di motivazione, che produce nel caso d'insistenza, un'immediata omissione di atti di ufficio, da denunciare ai Carabinieri senza indugio. Gli diffidi ad adempiere per i tempi ormai scaduti e per le mancate motivazioni e loro riferimenti legislativi e gli dia tre giorni di tempo per provvedere.

L'omissione di atti di ufficio é un reato che per configurarsi necessita due fattori: la mancanza di concludere il procedimento ed il dolo. In caso peró che l'Amministrazione, si rifiuti di dare le motivazioni come detta la legge e la giurisprudenza, il dolo é immediatamente configurato per ormai abbatsanza chiara giurisprudenza penale.

Riferimenti giuridici:
Consiglio Stato, sez. IV, 31/03/2010, n. 1834
La motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge; di conseguenza è illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, limitandosi l'Amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole a quanto richiesto dall'interessato.

(Annulla Tar Toscana, sez. II, n. 130 del 2001).
---------------------------------------------------------
Cassazione penale, sez. VI, 27/10/2010, n. 40008
I.
In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma 2, c.p. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, osservando che le lettere inviate dal denunciante al pubblico ufficiale non contenevano diffide ad adempiere, ma istanze dirette ad ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia).
-----------------------------------------------------------

Cassazione penale, sez. VI, 05/06/2007, n. 31669
Codice Penale art. 328


Il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.), sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato; indagine che deve essere particolarmente accurata in presenza di tempestive iniziative adottate ai fini della istruzione della pratica, di cui il privato sia stato messo a conoscenza.
------------------------------------------------------------
Cassazione penale, sez. VI, 03/07/2000, n. 8949

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il pubblico ufficiale sia consapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.
----------------------------------------------------------
Cass. pen. 1987, 913 (s.m.)


Per la configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p. si richiede, sotto il profilo psicologico, il dolo generico, cioè, la volontà cosciente da parte del pubblico ufficiale di rifiutare, ritardare od omettere l'atto da lui dovuto: l'avverbio " indebitamente " inserito nel dettato legislativo, non comporta l'esigenza di un dolo specifico, ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti. Il dolo generico deve, comunque, ritenersi escluso in caso di omissione o rifiuto di atti di ufficio realizzati in buona fede, sempre che di questa sia stata fornita la prova.

Cassazione penale, sez. VI,

20/11/1985


 

Consulente legale e disbrigo pratiche consolari
 Santo Domingo Rep. Dominicana
e-mail: guidobaccoli@hotmail.com (Le domande devone essere pubblicate in forum. É vietato scrivere personalmente eccezion fatta, se si desidera una consulenza privata professionale retribuita)

Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2011, 20:50:24 »
Salve.
Vorrei sapere se esistono dei tempi di legge precisi per ricevere il decreto di inammissibilità della domanda per matrimonio dopo il ricevimento del preavviso. Mia moglie ha ricevuto il preavviso di inammissibilità della domanda il 20 giugno 2011. Sono già passati quindi  quasi 60gg. Oppure si conta dal momento che abbiamo mandato la nostra risposta/osservazioni, quindi dal 30 giugno?
Solo ipotesi.
Sono diventato cittadino italiano a tutti gli effetti il 16 febbraio 2011.
 
Abbiamo presentato la domanda per matrimonio il 18 marzo 2011.

Il preavviso di inammissibilità ricevuto il 20 giugno 2011 (inammissibile - requisito temporale in un anno dal momento che sono diventato cittadino italiano ).

Come cittadino italiano a tutti gli effetti (la costituzione italiana) sono stato offeso  da parte della Prefettura, quindi posso mandare una diffida da parte mia personalmente per poi procedere con una querela  e di conseguenza portarli d'avanti a un giudice per risarcimento danni morali?
Non so se si può ipotizzare la retroattività della legge.  Non capisco se è la retroattività,visto anche che nella legge non esiste il requisito temporale per un cittadino italiano, quindi coniuge del richiedente.
Sono indignato dal fatto che la Prefettura fa notare che siamo non cittadini italiani, ma cittadini  di "secondamano".
Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questo problema e come ha risolto.

Non deve aspettare nemmeno un'ora in piú. La ''motivazione'' é infondata. Richieda ai sensi dalla L. 241/90 a quale normativa si riferiscono (legalmente e giuridicamente, devono essere citati i motivi ed i riferimenti agli artt. e norme richiamate) ai fini dell'avviso del rigetto, fatto ai sensi dell'art 10 bis L 241/90.

Tale articolo, inserito dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 30 novembre 2009, N. 51), specifica:
 Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Questo articolo é stato aggiunto dal legislatore, per mettere in condizioni l'utente di poter ribadire e dimostrare l'infondatezza legale ed od giuridica della motivazione  che preannuncia il rigetto motivato e potenziare gli effetti della difesa stragiudiziale (autodifesa, procedimenti di autotutele o comunque fuori dalle aule del Tribunale). Poiché la Prefettura non ha giustificato e motivato come dovuto (esiste giurisprudenza al riguardo), mi permetto suggerirle un'immediata diffida ad adempiere, sia per i tempi assoolutamente fuori termini temporali, sia per la mancanza di motivazione, che produce nel caso d'insistenza, un'immediata omissione di atti di ufficio, da denunciare ai Carabinieri senza indugio. Gli diffidi ad adempiere per i tempi ormai scaduti e per le mancate motivazioni e loro riferimenti legislativi e gli dia tre giorni di tempo per provvedere.

L'omissione di atti di ufficio é un reato che per configurarsi necessita due fattori: la mancanza di concludere il procedimento ed il dolo. In caso peró che l'Amministrazione, si rifiuti di dare le motivazioni come detta la legge e la giurisprudenza, il dolo é immediatamente configurato per ormai abbatsanza chiara giurisprudenza penale.

Riferimenti giuridici:
Consiglio Stato, sez. IV, 31/03/2010, n. 1834
La motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge; di conseguenza è illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, limitandosi l'Amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole a quanto richiesto dall'interessato.

(Annulla Tar Toscana, sez. II, n. 130 del 2001).
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Cassazione penale, sez. VI, 27/10/2010, n. 40008
I.
In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma 2, c.p. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, osservando che le lettere inviate dal denunciante al pubblico ufficiale non contenevano diffide ad adempiere, ma istanze dirette ad ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia).
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Cassazione penale, sez. VI, 05/06/2007, n. 31669
Codice Penale art. 328


Il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.), sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato; indagine che deve essere particolarmente accurata in presenza di tempestive iniziative adottate ai fini della istruzione della pratica, di cui il privato sia stato messo a conoscenza.
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Cassazione penale, sez. VI, 03/07/2000, n. 8949

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il pubblico ufficiale sia consapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.
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Cass. pen. 1987, 913 (s.m.)


Per la configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p. si richiede, sotto il profilo psicologico, il dolo generico, cioè, la volontà cosciente da parte del pubblico ufficiale di rifiutare, ritardare od omettere l'atto da lui dovuto: l'avverbio " indebitamente " inserito nel dettato legislativo, non comporta l'esigenza di un dolo specifico, ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti. Il dolo generico deve, comunque, ritenersi escluso in caso di omissione o rifiuto di atti di ufficio realizzati in buona fede, sempre che di questa sia stata fornita la prova.

Cassazione penale, sez. VI,

20/11/1985


 


Grazie.
Quindi, possiamo mandare la diffida per decorrenza dei termini, se ho capito bene.
Leggendo il post di Gianfranco Di Siena qui proprio di oggi:

http://www.tuttostranieri.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25006

ho trovato questo:
Seppure l'art. 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la norma, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento del danno da ritardo fine a sé stesso ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. L'onere di provare il danno incombe sul danneggiato. In altri termini, ciò che si risarcisce non è una aspettativa all'agire legittimo dell'Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell'istanza. La norma, infatti, subordina il risarcimento alla causazione di un danno ingiusto (art. 2043 c.c.), a sua volta generato (nesso di causalità) dalla tardiva conclusione del procedimento ovvero mediante una condotta illecita imputabile all'Amministrazione apparato a titolo di dolo o colpa (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II 5/1/11 n. 28).


Noi aspettavamo proprio il decreto per denunciare la P.A. o querelarla, ma non dai coniugi, ma solo da me personalmente e con questo articolo chiedere risarcimento danni:
Codice penale 185-Restituzioni e risarcimento del danno.
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili [c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 166, 176,
179, n. 2, 187].
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il
colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili [c.c. 2047, 2049], debbono rispondere per il fatto di lui
[Cost. 28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540] (1).


Esce spontaneamente una domanda, in qualche modo ripeto:

1) arriva il preavviso di inammissibilità il 20 giugno 2011 (domanda presentata il18/03/2011)
    Quindi, noi chiediamo informazioni sullo stato della nostra domanda, codice istanza e l'accesso agli atti, ma loro rispondono con preavviso. Al momento della presentazione della domanda la documentazione era completa, nulla richiedono di integrare, anche se nominano la legge 241/90 art.10bis mi sembra.

2)Prepariamo L'autotutela con le nostre osservazioni che spediamo alla Prefettura e spediamo anche ai altri 8 destinatari e ci presentiamo il 27/06/2011 (entro 10 giorni richiesti) per l'accesso agli atti (ricevute 4 R/R 2x2 con 2 argomenti diversi: preavviso ed accesso agli atti), che poi non abbiamo l'accesso ai file elettronici, non ci permettono perché la legge lo vieta secondo la P.A. di Como.
Non abbiamo fatto storie, se come già sapevamo il codice K e la pratica era a "zero".
Sinceramente non mi sono sentito bene per quasi tutto questo tempo, quindi potevo fare ricorso alla Commissione, nulla di grave fino quando:

3)troviamo sul sito del Ministero...la domanda non può essere accolta, riceverà in merito la comunicazione dalla Prefettura competente. (punctum)
Ma,...abbiamo cambiato Provincia di residenza, quindi mandavamo il cambio indirizzo tempestivamente, con Raccomandata ed anche per Fax-mail. Sono passati più di 30 gg. dopo l'avviso alla P.A. del cambio indirizzo.
Si apre un dilemma, mando lo stesso la diffida alla vecchia Prefettura o devo attendere dalla nuova provincia qualche cosa?

4)Sono passati dal 27 giugno 67 giorni. Ed eco qui non conosco i tempi.

5)Posso diffidarli dopo 60 gg?
6)Quali sono i termini di legge?
Dopo che hanno ricevuto l'autotutela con le nostre osservazione e che abbiamo respinto totalmente la loro tesi del requisito temporale per me - cittadino italiano, quanto tempo hanno per rispondermi dal 27 giugno?

7)Come persona offesa (requisito temporale per cittadino italiano nella legge sulla Cittadinanza per stranieri) posso querelarli anche oltre i 60 gg passati?
LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI!
Quindi, nella legge sulla cittadinanza, come deve essere devono esistere solo requisiti per stranieri, nel mio caso il famoso art.5 - 2 anni dalla data del matrimonio con cittadino italiano, che si riduce a meta in presenza del figlio.
Il requisito temporale per il cittadino italiano è discriminatorio nei miei confronti, lesa i miei diritti, è anticostituzionale , lesa i diritti umani e provoca un grave danno morale, per la P.A. di Como sono cittadino di 2à categoria.
Eco perché non si va a cercare l'articolo 2043 c.c, ma 185 c.p.

Cordiali saluti, grazie.
« Ultima modifica: 02 Settembre 2011, 20:55:03 da NicolasDelConte »

Guido Baccoli

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  • Consulente e disbrigo pratiche consolari Ambasciat
    • Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #9 il: 02 Settembre 2011, 21:12:34 »
In quanto al danno, non ci farei proprio conto. Tant'é vero che io non ne ho parlato. Riguardo il resto, purtroppo la sua domanda incomincia ad essere praticamente un assistenza stragiudiziale gratuita in linea, che non é contemplata se non addirittura vietata, dal regolamento del forum, che si propone obiettivi generali d'informazione e non consulenze del caso singolo in linea. Mi spiace. Saluti
Consulente legale e disbrigo pratiche consolari
 Santo Domingo Rep. Dominicana
e-mail: guidobaccoli@hotmail.com (Le domande devone essere pubblicate in forum. É vietato scrivere personalmente eccezion fatta, se si desidera una consulenza privata professionale retribuita)

Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #10 il: 25 Settembre 2011, 20:22:12 »
In quanto al danno, non ci farei proprio conto. Tant'é vero che io non ne ho parlato. Riguardo il resto, purtroppo la sua domanda incomincia ad essere praticamente un assistenza stragiudiziale gratuita in linea, che non é contemplata se non addirittura vietata, dal regolamento del forum, che si propone obiettivi generali d'informazione e non consulenze del caso singolo in linea. Mi spiace. Saluti
Grazie per la risposta.
Intanto, non ho chiesto nulla di complicato che sia di competenza di un grande  avvocato, nulla di quanto   domandato risulta assistenza stragiudiziale gratuita in linea. Ho letto tutto su questo forum riguardante cittadinanza per matrimonio e mi è sembrato che ho fatto delle domande banale, trovando la risposta nella legge 241.90. Le consulenze su forum sono ben più larghe di quando ho chiesto io. Mi sembra che ho risposto praticamente a tutte le domande personalmente. Alle mie domande bastava uno "SI" O "NO". Comunque, grazie ancora e, personalmente spiegherò in seguito le risposte alle mie domande.
Mi è bastato andare dai Carabinieri, fare le stesse domande al Brigadiere-denunci  e cosa credete?
1.Mi consigliava di attendere 90 giorni dopo l'inizio del 2° termine (27 giugno 2011), in tal caso la risposta alla autotutela si ritiene accettata. Quindi, la pratica va avanti senza fermarsi.
2.Con cambio della residenza in un'altra provincia la pratica sarà spostata nella nuova provincia, quindi, se la domanda non è stata respinta dalla vecchia provincia prima del cambio della residenza attendere che mandino il decreto di inammissibilità la nuova provincia. In caso che quest'ultimi non ci sono riusciti a respingere la domanda  sempre nel arco di 90 gg, contando dal 27 giugno, la pratica continua il suo percorso.
3. Posso denunciare la P.A. per lesioni morali personali nel arco di 180 gg., ma solo dopo l'arrivo del decreto di inammissibilità della domanda, in quanto il preavviso non è un decreto ed e solo a scopo informativo, che la P.A. può ammettere  dello sbaglio commesso ed il giudice non potrà procedere oltre.
4. In caso che dopo i 90 gg arriva il decreto di inammissibilità della domanda, si fa una diffida ad adempiere al organo emittente(Prefettura) per aver emesso un decreto oltre i termini massimi di legge, poi si procede con la denuncia.

La pratica prosegue sulla strada cittadinanza per matrimonio, in quanto domani è l'ultimo giorno utile per ricevere la R.R. dalla Prefettura. Se la R.R. arrivava prima e rimaneva in giacenza alle poste per 10 gg. allora si ritiene consegnata al destinatario .
Visto che noi siamo partiti sabato sera 24.09.11 e arriveremo solo martedì sera, anche se la R.R. arrivasse domani nessuno potrà firmare al postino, per qui i 90 gg. massimi per legge ormai passati non danno il diritto al respingimento della domanda.
In bocca al lupo!
Crepi il lupo!




 

Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #11 il: 11 Ottobre 2011, 18:57:01 »
ciao nicolasdelconte,
se non ho capito male, tu sei diventato cittadino italiano di conseguenza tua moglie ha fatto domanda  per matrimonio? Un pò di tempo fa anche io avevo chiesto sul forum se anche mio marito poteva fare la domanda di matrimonio visto che sono diventata cittadina italiana, ma qualcuno cui nel forum mi aveva risposto (una circolare)
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Circolare_14423_del_2_novembre_2009.pdf
che dovevo aspettare un anno dal giorno che io diventavo italiana.

Sarà questo il motivo!!???
Mio marito non l'ha ancora fatto la domanda , booooh a questo punto  che si fa????

saluti

Amedeo

  • *****
  • 1914
Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #12 il: 12 Ottobre 2011, 09:13:18 »
ciao nicolasdelconte,
se non ho capito male, tu sei diventato cittadino italiano di conseguenza tua moglie ha fatto domanda  per matrimonio? Un pò di tempo fa anche io avevo chiesto sul forum se anche mio marito poteva fare la domanda di matrimonio visto che sono diventata cittadina italiana, ma qualcuno cui nel forum mi aveva risposto (una circolare)
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Circolare_14423_del_2_novembre_2009.pdf
che dovevo aspettare un anno dal giorno che io diventavo italiana.

Sarà questo il motivo!!???
Mio marito non l'ha ancora fatto la domanda , booooh a questo punto  che si fa????

saluti

Vorrei ricordare che una circolare non ha nessuna valenza normativa neanche nei confronti dei funzionari cui è eventualmente diretta.

Un saluto,
Amedeo

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #13 il: 12 Ottobre 2011, 14:06:35 »
ciao nicolasdelconte,
se non ho capito male, tu sei diventato cittadino italiano di conseguenza tua moglie ha fatto domanda  per matrimonio? Un pò di tempo fa anche io avevo chiesto sul forum se anche mio marito poteva fare la domanda di matrimonio visto che sono diventata cittadina italiana, ma qualcuno cui nel forum mi aveva risposto (una circolare)
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Circolare_14423_del_2_novembre_2009.pdf
che dovevo aspettare un anno dal giorno che io diventavo italiana.

Sarà questo il motivo!!???
Mio marito non l'ha ancora fatto la domanda , booooh a questo punto  che si fa????

saluti

Vorrei ricordare che una circolare non ha nessuna valenza normativa neanche nei confronti dei funzionari cui è eventualmente diretta.

Un saluto,
Bravissimo Amedeo.
Anche se non ha alcun valore legale i funzionari stessi  a volte hanno paura del loro posto, sicuramente è cosi, non sanno cosa fare. Forse è il mio caso.
Mia moglie ha presentato la domanda il 18 marzo. Dopo il preavviso avviso di inammissibilità della domanda segue la nostra risposta /autotutela avvenuta il 27 giugno e poi - nulla. Sono passati da allora più 100 gg. Dovevano rispondere in ogni caso entro 30 gg, Sembrerebbe che nella legge241/90 ci sono diversi articoli che non possono essere presi in considerazione nel mio caso, per es. dove si sottolinea del tacito accoglimento della domanda. Nel mio caso la domanda è preceduta dall'istruttoria, e che la risposta deve avvenire dopo il 2-o tempo utile sempre entro 30 gg. , cosa che non è avvenuta.
Già da prima la P.A. ha oltrepassato il termine di legge, mandandomi il preavviso di inammissibilità della domanda solo dopo più di 2 mesi dalla data di presentazione, superando il termine di 30 gg, entro quale la domanda doveva essere trasmessa al Ministero.
Se leggete questo top dall'inizio vi accorgerete che io ho scritto dei famosi 90 gg tacito accoglimento. Ho trovato la legge 241 aggiornata settembre 2011. Sono stati modificati diversi articoli e che per istanza di cittadinanza non possono essere presi in considerazione.
Quindi,  avevo scritto
"La pratica prosegue sulla strada cittadinanza per matrimonio, in quanto domani è l'ultimo giorno utile per ricevere la R.R. dalla Prefettura. Se la R.R. arrivava prima e rimaneva in giacenza alle poste per 10 gg. allora si ritiene consegnata al destinatario .
Visto che noi siamo partiti sabato sera 24.09.11 e arriveremo solo martedì sera, anche se la R.R. arrivasse domani nessuno potrà firmare al postino, per qui i 90 gg. massimi per legge ormai passati non danno il diritto al respingimento della domanda.

Non è cosi, mi scuso, ho avuto le info sbagliate.
Forse mi può correggere  il GRANDE Amedeo, è un esperto nelle leggi ed io posso sbagliare di nuovo.
IO posso mettere tutta la legge aggiornata qui sul Forum, ma non so come metterla in DOC o PDF. Ho provato e non riesco.
Magari inserisco solo articoli che riguardino la mia istanza, in senso che gli ho presi in considerazione personalmente.
Le conclusioni:
Ad oggi non ho ricevuto nulla. La pratica non può essere respinta dopo più di 100 gg dalla autotutela, anche se sul sito del ministero c'è la scritta "La domanda non può essere accolta, riceverà in merito la comunicazione dalla Prefettura competente". Ho mandato il cambio indirizzo con Raccomandata immediatamente dopo la lettera del comune per la residenza, più di 2 mesi fa. La Prefettura era  a conoscenza del domicilio attuale residenza, abbiamo ricevuto il preavviso.
 
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2011, 14:09:19 da NicolasDelConte »

Re: Decreto inammissibilità
« Risposta #14 il: 04 Novembre 2011, 16:39:10 »
Oggi sono andato sul sito a controllare la pratica della consorte.
La scritta è rimasta " la domanda non può essere accolta, riceverà in merito la lettera della Prefettura competente", ma la  Prefettura competente è cambiata in Milano.
La lettera non l'abbiamo ricevuta, ma alla fine non ho alcuna conferma: possono o meno inviarci il decreto di ammissibilità?
Sono passati 7,5 mesi dalla data di presentazione. Hanno ricevuto il 27 giugno la lettera con le nostre osservazioni per il preavviso di  inammissibilità  infondato.
Di questo abbiamo parlato.
Per la 241/90 sembrerebbe che la P.A. non ha diritto oltre 30 gg a mandare il decreto di ammissibilità quando l'istruttoria precede una istanza.
E cosi Amedeo?
Grazie