Ancora una volta costato che non cercate su internet prima di porre quesiti. È stato semplice, per esempio, reperire la sentenza seguente dalla quale traspare che il mero fatto di avere una condanna penale per una infrazione relativamente piccola non giustifica il diniego.
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Guida in stato d’ebbrezza? Non basta per negare la cittadinanza italiana
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 14.01.2011 n° 1037 (Cesira Cruciani)
Un cittadino marocchino residente in Italia da oltre dieci anni, si è visto respingere dal Commissariato del Governo presso la provincia di Trento l’istanza di naturalizzazione italiana a causa di una denuncia per guida in stato di ebbrezza, risultante dal certificato del casellario giudiziale.
Anche il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige respingeva il ricorso presentato avverso il diniego, sul presupposto dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nel valutare la domanda di concessione della cittadinanza italiana e della dimostrazione, desunta dal certificato del casellario giudiziale, di non completa integrazione nella comunità nazionale da parte del ricorrente, condannato nel 1995 per guida in stato d’ebbrezza.
Il Consiglio di Stato in riforma della sentenza precisa, che ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve verificare la ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4862). Il contestato diniego ha fatto riferimento ad elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza, mentre in realtà è stato unicamente richiamato un decreto penale di condanna, emesso nel 1995 per la commissione di una contravvenzione. In tale ipotesi la cittadinanza va concessa.